Indennità sostitutiva della reintegrazione e Naspi: fra disoccupazione involontaria e scelta del lavoratore

20 Ottobre 2026

La Cassazione con la sent. n. 24981/2026 esamina il diritto alla Naspi del lavoratore il cui licenziamento sia stato annullato con ordine di reintegrazione e che abbia successivamente optato per l'indennità sostitutiva, distinguendo gli effetti dell'opzione sul trattamento previdenziale per il periodo anteriore e per quello successivo al suo esercizio.

Massima

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione, il diritto alla Naspi permane, per il periodo anteriore all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva, sino all’effettivo ripristino del rapporto anche sul piano economico, non essendo sufficiente il mero ripristino de iure del rapporto di lavoro. Per il periodo successivo all’esercizio del diritto di opzione, invece, il diritto all’indennità di disoccupazione viene meno, poiché la scelta del lavoratore di rinunciare alla reintegrazione determina la risoluzione del rapporto per sua volontà, escludendo il requisito della disoccupazione involontaria.

Il caso

Due lavoratori, licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, impugnavano il recesso, ottenendone l’annullamento, con condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18., comma 4, St. lav.

I lavoratori esercitavano il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. L’INPS chiedeva quindi la restituzione dell’indennità di disoccupazione erogata a decorrere dal licenziamento (nel periodo 08.12.2016 – 30.04.2018) e ne sospendeva l’erogazione da maggio 2018.

I lavoratori agivano in giudizio per ottenere il ripristino della prestazione: il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che l'annullamento del licenziamento avesse determinato la ricostituzione del rapporto di lavoro e il conseguente venir meno del presupposto della Naspi (cioè lo stato di disoccupazione involontaria). Quanto al periodo successivo all'opzione, il Tribunale riteneva che la scelta dell'indennità sostitutiva integrasse una manifestazione di volontà del lavoratore diretta alla risoluzione del rapporto.

Il provvedimento veniva impugnato: la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. In particolare, escludeva il diritto alla Naspi per il periodo intercorrente fra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, in ragione del ripristino ex tunc del rapporto e, pertanto, dell’insussistenza dello stato di disoccupazione, per il periodo successivo, in considerazione della natura volontaria e irreversibile della dichiarazione di avvalersi dell’indennità sostitutiva della reintegra.

I due lavoratori ricorrevano per cassazione sostenendo, da un lato, che la mera ricostituzione del rapporto non fosse idonea a escludere il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, in assenza di un’effettiva reintegrazione e, dall’altro, che la loro situazione dovesse essere ricondotta, in via analogica, alle ipotesi di cessazione volontaria del rapporto alle quali l’art. 3 co. 2 d.lgs. 22/2015 riconosce ugualmente il diritto all’indennità di disoccupazione.

La questione

La questione giuridica principale è la seguente: il lavoratore che opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ha diritto a percepire la Naspi?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: nella motivazione, opera una distinzione fra il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione e quello successivo a tale scelta.

Quanto al primo periodo, la pronuncia affronta il contrasto giurisprudenziale relativo agli effetti dell’annullamento giudiziale del licenziamento, accompagnato dall’ordine di reintegrazione del lavoratore, sul diritto all’indennità di disoccupazione. Secondo un primo orientamento, seguito dai giudici di merito (Cass. civ., sez. lav., n. 6265/2000), l’annullamento del licenziamento e il conseguente ripristino ex tunc del rapporto comporterebbero il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria, legittimando la richiesta dell’INPS di restituzione delle prestazioni erogate. Un diverso indirizzo, come rilevato dai ricorrenti, (Cass. civ., sez. lav., n. 28295/2019) valorizza invece la situazione di fatto, escludendo che la sola ricostituzione giuridica del rapporto di lavoro, seppur disposta con sentenza esecutiva, sia sufficiente a far venir meno il diritto all’indennità di disoccupazione.

Tale contrasto giurisprudenziale, evidenzia la Corte, è stato definitivamente composto dalle Sezioni Unite con le sentenze Cass. n. 23476/2025 e Cass. 23876/2025, alle quali la pronuncia in commento dà espressa continuità. Secondo tali pronunce il diritto alla prestazione previdenziale è escluso soltanto a seguito dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo economico, non essendo sufficiente la sua ricostituzione de iure per effetto della pronuncia giudiziale. In assenza di un'effettiva reintegrazione, infatti, lo stato di disoccupazione resta riconducibile al licenziamento datoriale e non può essere attribuito alla mancata esecuzione della sentenza.

Sulla base di tali premesse, la Corte accoglie il motivo di ricorso relativo al periodo anteriore all’esercizio dell’opzione, cassando la sentenza con rinvio.

Quanto invece al periodo successivo all’opzione, la Cassazione conferma le conclusioni dei giudici di merito.

La Corte evidenzia che la scelta di usufruire dell’indennità sostitutiva della reintegrazione costituisce un autonomo atto negoziale, a mezzo del quale il lavoratore esercita un diritto potestativo, cui la legge fa conseguire la risoluzione irreversibile del rapporto. Irrilevanti i motivi soggettivi che inducono il lavoratore a compiere tale scelta: ciò che conta è che la cessazione del rapporto deriva da una sua manifestazione di volontà, con conseguente venir meno del requisito della disoccupazione involontaria. La condizione di disoccupazione che ne deriva, difatti, “non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato”.

La Cassazione esclude, infine, che la fattispecie possa essere ricondotta, mediante interpretazione analogica, alle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015. Tale disposizione riconosce il diritto alla Naspi anche in alcune ipotesi di cessazione volontaria del rapporto, ovverosia in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione exart. 7 l. 604/1966. Si tratta, tuttavia, di una norma eccezionale, di stretta interpretazione, non applicabile al caso concreto in quanto l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex  art. 18, comma 3, Stat. lav. non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi contemplate dalla disposizione, dal momento che è “l’espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione”.

Osservazioni

Sul piano pratico, la pronuncia chiarisce che l’annullamento del licenziamento non comporta automaticamente l’obbligo di restituire la Naspi percepita. A fronte di una richiesta restitutoria dell’INPS, occorrerà quindi verificare se il rapporto sia stato effettivamente ripristinato anche sotto il profilo economico, non essendo sufficiente il solo ordine giudiziale di reintegrazione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla data di esercizio dell’opzione, che segna il venir meno del diritto alla Naspi. Le prestazioni percepite successivamente a tale momento potranno, infatti, essere oggetto di recupero da parte dell’INPS, indipendentemente dalle ragioni che abbiano indotto il lavoratore a rinunciare alla reintegrazione.

Ne consegue che, nella valutazione della convenienza economica dell’opzione, anche in sede di trattativa conciliativa, occorrerà considerare non soltanto l’importo dell’indennità sostitutiva, ma anche la perdita della Naspi e l’eventuale obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito dell’esercizio dell’opzione.

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