IA e salute e sicurezza sul lavoro: prime considerazioni sull’art. 42 d.lgs. 179/2026
23 Ottobre 2026
L’art. 42 d.lgs. 179/2026 Prosegue il processo di adeguamento della normativa nazionale all’AI ACT (Reg. UE 2024/1689) per garantire un utilizzo “corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale” (art. 1) con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (pubblicato in G.U. del 8 ottobre 2026, n. 234) che introduce le seguenti disposizioni (o, meglio, precisazioni) su intelligenza artificiale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 42). Coordinamento ministeriale delle misure volte all’introduzione e all’utilizzo dell’IA nel lavoro (Art. 42, comma 1) Con disposizione di chiara vocazione programmatica, il Ministero del Lavoro viene identificato dal comma 1 quale autorità regolatoria e di garanzia di riferimento per la materia. Il ruolo si inserisce nel quadro giuridico primario di garanzia prevenzionistica rappresentato dal bilanciamento costituzionale tra diritto e tutela alla salute (art. 32 Cost.) e limiti alla libertà di impresa (art. 41, comma 2, Cost.), responsabilità organizzativa sociale (art. 2086, comma 2, c.c.) e contrattuale (art. 2087 c.c.), dove la tecnologia rappresenta al tempo stesso rischio e opportunità. Considerato, però, il contesto regolatorio esistente e i compiti tradizionali già assegnati a INL, ITL, ATS/ASL, VVFF e INAIL, ciascuno per i profili di competenza anche concorrenti, non è chiara la finalità operativa del coordinamento di nuova introduzione. L’auspicio è che non si riduca a (soli) compiti afflittivi (verifica e sanzioni), ma contempli anche attività proattive e tecnicamente preventive, necessarie per una tematica complessa tecnicamente e insidiosa sotto il profilo prevenzionistico. Sotto tale profilo si ritiene indispensabile che il coordinamento contempli non solo enti attrezzati in materia, come l’INAIL, ma anche AgID e ACN, cui la Legge 132/2025 assegna il ruolo di Autorità Nazionali di Monitoraggio IA. Valutazione dei rischi derivanti dall’uso dell’IA nel lavoro (Art. 42, comma 2) Con il comma 2 la valutazione dei rischi contempla ora specificamente - ma in realtà lo ha sempre contemplato atteso il principio generale di omnicomprensività dell’art 28 TUS - l’incidenza della tecnologia sul contesto organizzativo, a prescindere dalla tipologia e/o dalla complessità del software utilizzato. La norma individua quattro ambiti specifici di valutazione dell’incidenza dell'IA:
L'ingresso massivo dell'IA nei processi produttivi determina una progressiva mutazione fenomenologica del rischio occupazionale, accelerando la traslazione dai tradizionali rischi di natura fisico-meccanica (traumi, collisioni) verso rischi di natura psicosociale, tecnostress, alienazione e riduzione dell'autonomia decisionale che richiedono apposita valutazione. Tale evidenza trova immediata copertura giuridica nei principi ergonomici posti dall'art. 15, comma 1, lettera d), del TUS, del (finora) sottovalutato punto 3 dell’Allegato XXXIV del TUS in tema di principi ergonomici del software, nonché nell'art. 1-bisdel d.lgs. 152/1997 in tema di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato. Sotto il profilo procedurale, l'integrazione nell'organizzazione aziendale di un sistema di IA incidente su uno dei quattro ambiti di cui al comma 2 costituisce a tutti gli effetti una “modifica del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”, con necessità di revisione del DVR (ex art. 29, comma 3, del TUS). Nel predetto contesto, a mente della definizione di sistema ad alto rischio (art. 6 AI Act) e degli obblighi di sorveglianza umana per i deployer (art. 26 AI Act), un necessario accenno merita il nuovo art. 437-bisc.p., (introdotto in attuazione della delega di cui all'art. 24 L. 132/2025), inserito nel catalogo dei reati presupposto quale art. 25-vicies nel d.lgs. 231/2001. Tale norma punisce chiunque ometta le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, ovvero ometta misure di sorveglianza umana, qualora ne derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Ne deriva che il modello organizzativo aziendale andrà necessariamente aggiornamento anche sotto il profilo organizzativo: i soggetti incaricati della sorveglianza umana (preposti?) devono essere formalmente individuati e dotati di adeguate competenze professionali, formazione specifica ed effettivi poteri d'intervento sul sistema, compreso il potere di disattivarne le indicazioni o azionare l'arresto d'emergenza. Al riguardo, si dovrà anche considerare che la delega di funzioni ex art. 16 TUS non opera automaticamente in relazione a tale responsabilità poiché la fattispecie non appartiene al catalogo formale del TUS, con la conseguenza che la posizione di garanzia segue l'effettivo governo della tecnologia. Informazione e formazione (e addestramento?) in merito ai rischi connessi all’IA nel lavoro (Art. 42, comma 3) Il testo del comma 3 richiama implicitamente l’art. 15 lett. n), o) e p) e gli artt. 36 e 37 TUS, trovando la sua radice nell'art. 37, comma 4, lettera c), il quale impone la formazione e, ove necessario, l'addestramento in occasione dell'introduzione di “nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie” (secondo la canonica triade: informazione, formazione e addestramento). Sotto il profilo delle finalità, dei contenuti e, conseguentemente, del processo informativo e formativo da adottare, occorre distinguere tra l’adempimento in questione e l'obbligo informativo previsto dall'art. 1-bisdel d.lgs. 152/1997 (richiamato dall'articolo 41, comma 3, del d.lgs. 179/2026). L'informativa ex d.lgs. 152/1997 persegue finalità di trasparenza del rapporto di lavoro, imponendo di illustrare ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali le modalità di funzionamento e la logica del sistema decisionale o di monitoraggio automatizzato. Si tratta, quindi, di un mero trasferimento di informazioni e conoscenze. Diversamente, la formazione ex art. 42, comma 3, è quella tipica prevenzionistica (ex art. 2 TUS: “processo educativo obbligatorio per trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale conoscenze e procedure utili a svolgere i compiti in sicurezza e a gestire i rischi”) e persegue la finalità maieutica tipica consistente nel modificare il comportamento del lavoratore affinché operi in sicurezza (propria e altrui). La norma, invece, non menziona espressamente l'addestramento che, però, appare senza dubbio obbligatorio anche solo dal punto di vista sistematico-normativo per l'integrazione tra l'art. 37, comma 4, lettera c), e l'art. 73 TUS, quantomeno laddove l’IA sia incorporata in sistemi estesi e in attrezzature di lavoro complesse, ipotesi in cui informazione e formazione potrebbero essere ritenute insufficienti. Promozione dell’utilizzo responsabile dell’IA nel lavoro anche quale strumento di prevenzione (Art. 42, comma 4) Il comma 4, in coerenza con l’art. 11 della Legge 132/2025 (“L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea”), enuncia un importante principio programmatico: l'IA non è solo un fattore generatore di rischio da sottoporre a contenimento, ma può costituire un presidio tecnologico attivo volto alla tutela dell'integrità psico-fisica. Sotto il profilo applicativo e tecnologico, infiniti sono i contesti e gli applicativi in cui l’IA può costituire efficace strumento di prevenzione: analisi predittiva e DVR dinamico ai fini della valutazione dei rischi; impiego di sensori e dispositivi indossabili per finalità preventive e protettive (smartwatches, dosimetri intelligenti e abiti sensorizzati in grado di rilevare in tempo reale parametri fisiologici e parametri ambientali); utilizzo dell'IA in dispositivi immersivi per la simulazione di scenari di lavoro ad alto rischio (es. interventi in ambienti confinati, lavori in quota, gestione di emergenze chimiche); utilizzo di algoritmi di computer vision per inibire l'avvio di macchinari in assenza dei DPI, sensoristica predittiva applicata alle infrastrutture con rischi specifici. Se, sul piano della governance istituzionale, il comma 4 affida al Ministero del Lavoro, in raccordo con l'INL, con l'INAIL e con le parti sociali, il compito di incentivare la diffusione di tali tecnologie, tuttavia, l'utilizzo dell'IA incontra invalicabili limiti etici e giuridici. Non bisogna infatti dimenticare che, l’indubbia bontà e positività della previsione deve comunque considerare i divieti posti dalla normativa giuslavoristica in tema di libertà, dignità e riservatezza dei lavoratori (art. 4, 5, 8 e 15 Stat. Lav.), dai limiti al trattamento dati personali (GDPR) e dal quadro generale imposto dall’AI Act. Un approccio sistematico all'art. 42 del d.lgs. 179/2026 impone, dunque, di coniugare il rigore della valutazione dei rischi algoritmici con la valorizzazione promozionale delle tecnologie emergenti, assicurando che l'innovazione tecnologica rimanga costantemente subordinata alla tutela della salute, della dignità e della sicurezza dei lavoratori. Fonte: Diritto e Giustizia |