Licenziamento disciplinare e diritto di sciopero: l’astensione estranea all’art. 40 Cost. non beneficia delle tutele della l. n. 146/1990

23 Ottobre 2026

La sentenza affronta il caso di un docente a tempo determinato licenziato per aver aderito a uno sciopero, offrendo lo spunto per esaminare in quali termini l'adesione a un'astensione collettiva sottragga effettivamente il lavoratore alla sanzione espulsiva e quando, invece, tale garanzia venga meno. La questione si concentra in particolare sulle modalità organizzative e di partecipazione all'astensione, che possono incidere sulla qualificazione della protesta come sciopero e, di conseguenza, sull'ambito di applicazione della tutela riconosciuta al lavoratore.

Massima

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, le tutele garantite al lavoratore dall’art. 4 l. n. 146/1990, in caso di esercizio del diritto di sciopero, operano rispetto a violazioni dei c.d. limiti esterni nell’ambito delle prescrizioni dell’art. 2 della l. 146 del 1990, non trovando applicazione laddove l’astensione, per le modalità di attuazione e di partecipazione previste dalla proclamazione sindacale, non sia riconducibile alla nozione di sciopero di cui all’art. 40 Cost. In tal caso, infatti, l’assenza dal lavoro sarà considerata, ai sensi di legge, ingiustificata e il datore di lavoro sarà legittimato a esercitare i poteri disciplinari nei confronti del lavoratore.

Il caso

La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di un docente di sostegno assunto a tempo determinato nell’a.s. 2021/2022. Nella contestazione disciplinare intimata dalla datrice di lavoro, sono state identificate tre distinte condotte: l’accesso all’istituto scolastico con condotte elusive dei controlli sul possesso del c.d. “green pass”; il rilascio di dichiarazioni non veritiere sulla propria residenza con riferimento alla richiesta di un congedo per assistenza a persona portatrice di handicap; l’adesione a uno sciopero a oltranza già dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia. Al licenziamento è conseguita, inoltre, anche l’esclusione del docente dalle graduatorie provinciali e d’istituto.

Dopo il rigetto delle proprie domande nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore si è, infine, rivolto alla Corte di Cassazione, deducendo diverse questioni.

La questione

La questione principale concerne la legittimità del licenziamento intimato al docente con specifico riferimento alle assenze ingiustificate che quest’ultimo ha effettuato in numerose giornate lavorative nel novembre 2021. Più precisamente, la gravità della condotta risiede nel fatto che il lavoratore aveva proseguito l'astensione per ben sei giorni anche dopo essere stato avvisato dalla dirigente scolastica dell'illegittimità dello sciopero, già dichiarata dalla Commissione di Garanzia. Quest’ultima, infatti, aveva ritenuto l’adesione del docente non riconducibile alla nozione di sciopero ex art. 40 Cost., poiché priva del carattere collettivo che contraddistingue tale fattispecie. Ne derivava l’ingiustificabilità dell’assenza e, di conseguenza, l’inapplicabilità delle tutele previste per il lavoratore, tra cui, in particolare, quelle definite dalla l. n. 146/1990, che vieta espressamente il licenziamento per l’adesione a uno sciopero (art. 2).

A propria difesa, il docente ha sostenuto che, in alcuni dei giorni di assenza, il suo rapporto di lavoro dovesse considerarsi sospeso, in quanto quest’ultimo fosse privo di “green pass” (ossia il documento attestante la sottoposizione al ciclo vaccinale contro il virus da Covid-19, che consentiva l’accesso a luoghi pubblici e privati). Di conseguenza, secondo il lavoratore coinvolto, le assenze verificatesi in quei giorni non dovevano essere considerate ingiustificate, non avendo quest’ultimo un’effettiva possibilità di accedere ai locali scolastici.

Infine, il ricorrente ha, altresì, contestato la decisione dell’istituto di escluderlo anche da altre graduatorie provinciali proprio a seguito del licenziamento comminato, rivendicando che esso dovesse essere considerato quale sanzione disciplinare autonoma e, in quanto tale, non irrogabile una volta che il rapporto di lavoro fosse cessato.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza.

Quanto al licenziamento, il ragionamento muove dalla qualificazione dell’astensione, ritenuta estranea alla nozione costituzionale di sciopero: secondo gli Ermellini, le modalità di adesione indicate nella proclamazione sindacale, infatti, lasciando ai singoli partecipanti la possibilità di decidere se e quando aderire, ne hanno snaturato il necessario carattere collettivo. La Corte ha escluso, pertanto, l’operatività delle tutele di cui all’art. 4 l. n. 146/1990, poiché esse operano esclusivamente rispetto alle violazioni dell’art. 2 della medesima legge, concernenti i c.d. limiti esterni all’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Qualora, invece, l’astensione non sia riconducibile alla nozione di sciopero, viene meno il presupposto per l’applicazione della relativa disciplina di garanzia.

Quanto alla questione minoritaria relativa al “green pass”, invece, la Corte ha ritenuto infondato il motivo. L’esenzione dalle conseguenze disciplinari prevista dal nuovo art. 9-quinquies, comma 6, d.l. n. 52/2021, opera solo in presenza di due specifici presupposti, alternativi fra loro: l’assenza della certificazione verde e la dichiarazione del lavoratore di esserne privo. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato l’assenza di tali condizioni e, in ogni caso, ha ritenuto la questione del tutto estranea ai fatti di causa, dal momento che il docente aveva addebitato le proprie assenze alla adesione allo sciopero.

Infine, la Corte si è espressa in senso affermativo anche sulla legittimità dell’esclusione del docente dalle graduatorie provinciali e di istituto a opera di quest’ultimo, rivedendo, tuttavia, la motivazione della Corte d’Appello. In base a quanto statuito dagli Ermellini, infatti, l’esclusione in argomento non costituisce una “sanzione disciplinare a sé stante” ai sensi degli artt. 535 e 537 d.lgs. n. 297/1994, bensì una conseguenza diretta del licenziamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e), O.M n. 112 del 6 maggio 2022. Tale normativa, difatti, stabilisce che l’assenza di un precedente licenziamento rappresenta un requisito d’accesso alle graduatorie e, sulla base di questo, l’esclusione non può che essere qualificata come effetto legale direttamente collegato alla normativa di settore.

Osservazioni

La pronuncia affronta i delicati temi inerenti al diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, soffermandosi sui presupposti necessari affinché l’astensione dal lavoro possa beneficiare delle tutele riconosciute dall’ordinamento. In particolare, la Corte di legittimità, in continuità a precedenti statuizioni, ribadisce che le garanzie poste a tutela dei lavoratori operano solo ed esclusivamente quando l’astensione sia riconducibile, nel rispetto dei c.d. limiti interni, alla nozione di sciopero di cui all’art. 40 Cost.  

Nel caso in esame ciò che rileva è la valorizzazione del profilo organizzativo dell’astensione, aspetto che evidenzia come la riconducibilità della stessa al paradigma costituzionale dipenda non soltanto dalla finalità perseguita, ma anche dalle modalità con cui essa viene proclamata.

Nel contesto dei servizi pubblici essenziali, inoltre, il perimetro della operatività della tutela dei lavoratori è collegato ulteriormente anche ai c.d. limiti esterni, ossia i requisiti procedurali e organizzativi posti a tutela dell'utenza di questo tipo di servizi, i quali vengono specificatamente disposti dall’art. 2 della medesima legge (i.e., rispetto del preavviso minimo, comunicazione scritta di durata, modalità e motivazioni dell'astensione, garanzia delle prestazioni indispensabili).

La pronuncia offre, infine, un ulteriore spunto di riflessione di rilievo pratico: un provvedimento espulsivo dal rapporto di lavoro può produrre, in forza di norme di settore estranee al procedimento disciplinare, ulteriori effetti pregiudizievoli sulla posizione del lavoratore, la cui natura giuridica deve essere accertata autonomamente rispetto alla sanzione che li ha originati. Come dimostra il caso in esame, infatti, un effetto conseguente al licenziamento non costituisce necessariamente un'ulteriore sanzione disciplinare, potendo derivare, invece, dall'operatività di un requisito di accesso previsto dalla normativa regolamentare di settore. Ciò impone un costante esame dei diversi profili giuridici coinvolti nelle singole fattispecie, al fine di individuare correttamente la natura degli istituti interessati e le modalità della loro concreta operatività.

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