Codice di Procedura Civile art. 840 - Opposizione 1

Mauro Di Marzio

Opposizione1

[I]. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

[II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione2.

[III]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento, arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

[IV]. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5 del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra presti idonea garanzia3.

[V]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

[VI]. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

 

[1] Articolo sostituito dall'art. 24 l. 5 gennaio 1994, n. 25. L'articolo si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 25, purché non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 56, lett. b), num. 1),  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito, tra il primo e il secondo periodo, il seguente: «Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo.» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma modificato dall'art. 3, comma 56, lett. b), num. 2),  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola: «interessata» alle parole: «che ha richiesto l'esecuzione» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma in commento disciplina l'eventuale fase di opposizione al decreto con cui il presidente della corte d'appello, ai sensi dell'art. 839,ha concesso o rifiutato l' exequatur.

Tale fase viene introdotta con atto di citazione dinanzi alla corte d'appello il cui presidente che ha emesso il decreto opposto. Si tratta di competenza funzionale e inderogabile (Cass. n. 9641/1999). L'opposizione va proposta con atto di citazione da notificarsi nel termine di trenta giorni, che decorre da un diverso dies a quo a seconda che il decreto abbia negato l'efficacia del lodo straniero (nel qual caso il termine decorre dalla comunicazione effettuata a colui che intendeva far valere il lodo in Italia), ovvero l'abbia riconosciuta (nel qual caso il termine decorre dalla notificazione del decreto stesso ad iniziativa del ricorrente vittorioso). L'originale del lodo arbitrale straniero prodotto contestualmente alla domanda di riconoscimento deve essere debitamente autenticato, nonostante tale requisito non sia richiesto dall'art. 839, comma 2, perché i presupposti sostanziali e processuali del riconoscimento sono stabiliti inderogabilmente dalla Convenzione di New York del 1958 (App. Venezia 30 maggio 2013).

Il procedimento disciplinato dagli artt. 645 ss. È stata dunque ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 (per tutti Bove, 369).

È stato peraltro stabilito che la corte d'appello osserva la procedura prevista per il processo d'appello dagli artt. 350 ss. e non le regole che regolano il giudizio di primo grado (Cass. n. 9641/1999).

Nel corso del giudizio di opposizione all'exequatur del lodo estero la parte opponente, alla luce della riforma del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) può chiedere quando ricorrono gravi motivi la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo.   

L'inesistenza di un litisconsorzio necessario tra coloro che risultino debitori solidali in base ad un lodo estero, e che abbiano proposto opposizione ex art. 840 avverso il decreto del presidente della corte d'appello che abbia riconosciuto l'efficacia in Italia di detto lodo, comporta che, nel caso di ricorso per cassazione proposto da uno solo dei condebitori solidali, la sentenza che abbia rigettato detta opposizione passa in giudicato nei confronti dei condebitori non impugnanti, nei confronti dei quali non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331, né la notifica del ricorso ex art. 332 (Cass. n. 1905/2000).

La corte d'appello decide con sentenza ricorribile per cassazione.

Le condizioni ostative al riconoscimento

Tali condizioni si distinguono in due categorie a seconda che siano rilevabili anche dal giudice o solo ad istanza di parte. Sono rilevabili solo ad istanza di parte le condizioni previste alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. V della Convenzione, alle quali corrispondono le condizioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 840, comma 3; sono, invece, rilevabili anche d'ufficio le condizioni relative alla non compromettibilità della lite e alla violazione dell'ordine pubblico.

L'onere della prova è posto a carico della parte che resiste alla domanda di riconoscimento, giacché le condizioni in esame si presentano quali fatti impeditivi di esso. Colui che contesta la valida esistenza del patto compromissorio non può inoltre limitarsi a lamentare genericamente la sussistenza di un vizio, ma deve qualificare il vizio alla stregua di un determinato ordinamento (Cass. n. 671/2000).

Con riguardo alla carenza di un valido patto compromissorio (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. a, Convenzione di New York), occorre stabilire a seconda dei casi qual è la legge che il giudice italiano deve applicare per valutare la sussistenza del vizio, in base alla normativa di diritto internazionale privato vigente nello Stato richiesto del riconoscimento (Cass. n. 10229/1997, in tema di capacità).

Con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. b, Convenzione di New York, che menziona il caso in cui «la parte contro la quale la sentenza è invocata non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato» o «si è trovata nell'impossibilità, per altra ragione, di far valere le proprie ragioni»), incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento l'onere di provare la dedotta violazione (Cass. n. 10229/1997), con la precisazione che valutazione va condotta alla luce della legge processuale che ha disciplinato il giudizio arbitrale.

È stato in proposito chiarito che l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, comma 3, n. 2, consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti (Cass. n. 27734/2013).

Con riguardo alla violazione dei limiti oggettivi del patto compromissorio (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. c, Convenzione di New York, la quale dispone che non è riconoscibile il lodo straniero se «verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o che contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria».

È stato in proposito chiarito che, considerato il requisito di forma richiesto dall'art. II della Convenzione di New York, il quale mira a garantire che la scelta arbitrale provenga da una univoca e concorde volontà delle parti, in caso di dubbio sui limiti oggettivi del patto compromissorio bisogna preferire un'interpretazione restrittiva (Cass. n. 58/2000; Cass. n. 7398/1998, ove si esclude che la clausola compromissoria contenuta nel contratto principale possa valere anche per le liti nascenti dai contratti collegati, il che comporterebbe violazione del principio secondo cui la clausola richiede la forma scritta ad substantiam e deve indicare con esattezza le controversie future alle quali si riferisce). Si è aggiunto che la condizione ostativa in esame ricorre anche quando gli arbitri hanno deciso la lite secondo un sistema di regole diverso da quello che avevano indicato le parti (Cass. n. 1905/2000; critico Bove, 378).

Con riguardo ai vizi di costituzione del collegio o del procedimento (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. d, Convenzione di New York, la quale stabilisce che l'interessato può impedire il riconoscimento provando che «la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo») vale rammentare che la regolarità della composizione del collegio va verificata in base alla legge scelta dalle parti; si può così riconoscere in Italia un lodo estero pronunciato da un collegio di due arbitri in un caso in cui le parti avevano voluto l'applicazione di una legge straniera che prevede tale possibilità (Bove, 380).

Con riguardo alla non vincolatività del lodo nello Stato di origine per causa originaria o sopravvenuta (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. e, Convenzione di New York) vale osservare che è suscettibile di riconoscimento il solo lodo vincolante tra le parti secondo l'ordinamento di provenienza. È sufficiente che nello Stato d'origine il lodo sia efficace, il che vuol dire che non rileva che il lodo sia eventualmente assoggettato a mezzi di impugnazione interni, purché esso sia per l'appunto efficace (Cass. n. 11891/1992), né che sia già munito di exequatur nello Stato di origine.

Stabilisce poi il comma 4 che il riconoscimento è precluso dalla sospensione o dal cancello un carattere indietro l'annullamento del lodo arbitrale da parte dell'autorità competente «del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa», il che vuol dire che non è possibile riconoscere un lodo annullato nello Stato di origine.

Infine, in caso di contemporanea pendenza del giudizio di opposizione in Italia e del giudizio di impugnazione del lodo nello Stato di origine, la norma in commento consente la sospensione del giudizio di opposizione.

Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né, in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera, è prevista la possibilità di riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all'art. 840, comma 3, n. 5, che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione, dovendo la parte, in tale evenienza, mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento (Cass. n. 17712/2015).

Bibliografia

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