Codice di Procedura Civile art. 31 - Cause accessorie.Cause accessorie. [I]. La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo [40], osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma 1.
[1] L'art. 31 recava un secondo comma abrogato dall'art. 53 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoLa norma in commento trova applicazione nell'ipotesi di simultanea proposizione da parte dell'attore nei confronti del medesimo convenuto di più cause caratterizzate da un rapporto di accessorietà: per effetto della disposizione la causa accessoria può essere proposta dinanzi al giudice competente per la causa principale, con la precisazione che, in tal caso, il valore dell'una si somma al valore dell'altra, ai sensi dell'art. 10, comma 2. Si ritiene in dottrina che la nozione di accessorietà debba essere ricondotta a quella di pregiudizialità-dipendenza (Franchi, in Comm. Allorio, 1973, 302), cui si riferisce l'art. 34, e che consiste in ciò, che l'effetto giuridico cui mira la domanda pregiudiziale determina l'effetto giuridico cui è diretta la domanda dipendente. Tuttavia, mentre il rapporto di accessorietà ricorre, come si desume indirettamente dal richiamo dell'art. 10, comma 2, in presenza di più domande contestualmente proposte dall'attore contro il convenuto (Franchi, in Comm. Allorio, 1973, 305), il rapporto di pregiudizialità-dipendenza insorge in corso della lite, per effetto della proposizione della domanda di accertamento incidentale. La giurisprudenza, allo stesso modo, intende l'accessorietà come relazione di conseguenzialità logico-giuridica per cui la pretesa che forma oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo e la ragione della sua esistenza nella pretesa oggetto della domanda principale (Cass. n. 4007/2003, che ha ritenuto sussistente tale rapporto tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno da illecito aquiliano cagionato dall'illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente). La S.C. non dubita, poi, che l'accessorietà non ricorra in caso di domande contrapposte (Cass. n. 1732/2001; Cass. n. 722/2006). Occorre peraltro sottolineare la distinzione tra accessorietà e pregiudizialità-dipendenza ha oggi perso di rilievo (per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 31), dal momento che in entrambe le ipotesi si verifica il medesimo eventuale spostamento di competenza verso il giudice superiore (v. art. 40, comma 7), mentre essa conserva rilievo nella previsione dell'art. 40, il quale stabilisce che, in caso di accessorietà, è il giudice della causa accessoria a spogliarsi di essa in favore del giudice della causa principale, mentre negli altri casi di connessione è il giudice adito per secondo a spogliarsi della causa in favore di quello preventivamente adito. CasisticaSecondo la S.C. il congegno dell'accessorietà previsto dall'art. 31 opera anche qualora per la causa accessoria sia stato pattuito un foro convenzionale esclusivo exart. 29, comma 2 (Cass. n. 6269/1994). Non opera, invece, quando la causa accessoria è prevista una competenza territoriale inderogabile (p. es. Cass. n. 2144/1987 per il foro fallimentare). Il rapporto di accessorietà è stato più volte riconosciuto per le domande risarcitorie conseguenziali alla pronuncia richiesta in via principale: così per la domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile rispetto alla domanda volta la dichiarazione di cessazione della locazione (Cass. n. 8761/1998); per la domanda di risarcimento del danno provocato da un licenziamento di cui è chiesto l'accertamento dell'illegittimità (Cass. n. 8243/1991); per la domanda di risarcimento del danno conseguente alla lesione possessoria (Cass. n. 8405/1991). I criteri legali di modificazione della competenza per territorio per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 ss. sono derogabili su accordo delle parti ai sensi dell'art. 28 (Cass. n. 7183/2014). La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico (Cass. n. 8576/2014). Il socio lavoratore di una società cooperativa nell'ambito di un appalto di servizi, licenziato a fronte dell'impegno della società subentrante nell'appalto di procedere alla sua assunzione, poi non effettuata, qualora agisca per la costituzione del rapporto di lavoro e, in via subordinata, per l'annullamento del licenziamento, può adire, anche per la domanda nei confronti della società subentrante, il tribunale del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui era addetto, trattandosi di domande in rapporto di connessione per il titolo, sì da consentire l'instaurazione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente per il rapporto di lavoro già in essere (Cass. n. 11076/2015). Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31, per l'assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti) (Cass. n. 12984/2020). BibliografiaBalbi, Connessione e continenza nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino 1988, 457; De Petris, Connessione (diritto processuale civile), in Enc. dir., IX, Milano 1961, 10; Fabbrini, Connessione (diritto processuale civile), in Enc. giur., VIII, Roma, 1988. |