Codice di Procedura Civile art. 42 - Regolamento necessario di competenza 1 .

Mauro Di Marzio

Regolamento necessario di competenza  1.

[I]. La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [279 2, n. 1] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [47; 187 att.].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «Regolamento necessario di competenza. [I]. La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza», e successivamente modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

Inquadramento

La disposizione in commento disciplina il regolamento necessario di competenza, ossia il mezzo di impugnazione (Cass. n. 13765/2006; Cass. n. 16752/2006; Cass. n. 21530/2020; in dottrina  Consolo 2012, 139), inammissibile nei procedimenti di volontaria giurisdizione (Cass. n. 49/2013; Cass. n.  22568/2015; ma v. Cass. n.  2259/2016 secondo cui è ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto i diritti di cui all'art. 317-bis c.c., attesa la necessità di garantire ai titolari dei diritti che ne chiedono il riconoscimento una risposta pronta e sicura del giudice di legittimità circa l'applicazione delle regole e dei criteri sulla competenza), esperibile contro le decisioni (da adottarsi oggi con ordinanza) con le quali il giudice, non pronunciando sul merito della causa, abbia statuito (anche implicitamente: Cass. n. 6632/2000) sulla sola competenza. L'applicazione della norma è stata estesa dalla novella del 1990 al provvedimento di sospensione del processo pronunciato ai sensi dell'art. 295. Se, viceversa, il giudice ha pronunciato sia sulla competenza, sia sul merito della causa, la decisione potrà essere impugnata tanto con il regolamento facoltativo previsto dal successivo art. 43, quanto con gli altri mezzi di impugnazione.

Va subito ricordato che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46, secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (Cass. n. 711/2021).

Per la forma dell'istanza di regolamento di competenza v. sub art. 47, comma 2.

Legittimati a proporre ricorso per regolamento necessario di competenza sono coloro che hanno assunto la posizione di parte nel processo, anche quali parti intervenute (Cass. n. 9843/1993; Cass. n. 8727/1993), a condizione che sussista il requisito della soccombenza sulla questione di competenza (Cass. n. 17937/2007).

La decisione sulla competenza della Corte di cassazione individua definitivamente il giudice competente, con provvedimento che sopravvive anche all'estinzione del processo (art. 310, comma 2). In particolare, le decisioni sulla competenza — come pure sulla giurisdizione — rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C., cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale), producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti (Cass. n. 30200/2017, che, in caso di impugnazione di una delibera consortile, ha affermato la competenza arbitrale richiamando una propria precedente ordinanza, resa tra le stesse parti in relazione all'impugnazione di una diversa delibera, dichiarativa della competenza arbitrale in forza della medesima clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile). Perciò, avendo l'istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, è alla S.C. consentito, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 21422/2016).

I provvedimenti impugnabili

Si intende per pronuncia sulla competenza, ai fini dell'applicabilità del regolamento necessario, sia la pronuncia con cui sia stato individuato il giudice competente in applicazione dei normali criteri (materia, valore e territorio), sia la pronuncia in punto di litispendenza, continenza (Cass. n. 10584/2016) e connessione (v. sub art. 40), ossia la pronuncia che abbia statuito sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza (Cass. n. 22731/2012; Cass. n. 23289/2011).

È indifferente che si tratti di decisione di primo grado o d'appello. Difatti le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2 (Cass. n. 17025/2017). Inoltre, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora esso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente (Cass. n. 5199/2017). Non è decisione sulla competenza la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che è pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda (Cass. n. 18530/2016).

Costituisce pronuncia sulla competenza, secondo alcune decisioni, quella concernente la ripartizione tra giudice ordinario e sezione specializzata (v. p. es. con riguardo alle sezioni specializzate agrarie Cass. n. 17502/2010; Cass. n. 19984/2004Cass. n. 12283/2003; in senso opposto, in ipotesi però diverse, Cass. n. 24656/2011; Cass. n. 12197/2013, secondo cui tali sezioni costituirebbero mere articolazioni interne dell'ufficio giudiziario cui appartengono).

Trova applicazione la disposizione in commento, unitamente al successivo art. 43, in caso di pronuncia con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato, ex art. 819-ter (Cass. n. 12762/2013; Cass. n. 17019/2011).

In presenza di un cumulo di domande indipendenti tra loro, ove il giudice ne decida alcune nel merito, dichiarandosi incompetente sulle altre, sia, quanto a queste ultime, una pronuncia esclusiva sulla competenza, con conseguente necessità del regolamento necessario (Cass. n. 2879/2003; Cass. n. 12607/2002).

Non ricorre una questione sulla competenza con riguardo alla ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario (Cass. n. 19411/2010); Perciò, è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell'art. 669-duodecies, il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza (Cass. n. 12893/2017). Ancora, non ricorre una questione di competenza con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale (Cass. n. 6434/1992) e  all'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice (Cass. n. 1978/2005). È inoltre inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50-bis , in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo (Cass. n. 11716/2018).

Decide il merito della causa, nel senso voluto dalla norma in commento, ogni provvedimento che risolve questioni diverse da quella della competenza, sempre che il giudice non si sia limitato ad esaminare tali questioni solo incidentalmente, ai fini della decisione sulla competenza (Cass. n. 19472/2012; Cass. n. 371/2011). Si è ammessa l'impugnabilità mediante regolamento di competenza in caso di sentenza con la quale il giudice, ritenuta la propria incompetenza, aveva altresì deciso la causa con rigetto della domanda, sul rilievo che la motivazione sul merito era resa ad abundantiam (Cass. n. 19754/2011).

È discusso, in materia fallimentare, se sia ammissibile il regolamento necessario avverso l'ordinanza che dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito. Secondo un primo indirizzo, l'art. 9-bis r.d. n. 267/1942  (l. fall.) (per la nuova disciplina v. art. 29 d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), nel regolare sia il caso di incompetenza affermata in seguito a statuizione di altro giudice che ciò dichiari, sia l'ipotesi di incompetenza dichiarata in fase di istruttoria prefallimentare, prevede la trasmissione con decreto del fascicolo del tribunale ritenutosi incompetente a quello reputato dal medesimo competente, con possibilità per quest'ultimo di sollevare il regolamento di competenza d'ufficio entro il termine di venti giorni, ma non consente alle parti di impugnare il provvedimento dismissivo con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 (Cass. n. 30748/2017). Viceversa, è stato ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che decide sulla competenza, ai sensi dell'art. 9-bis l.fall., con la possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48, che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l. fall. (per la nuova disciplina v. d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) (Cass. n. 20666/2019 ).

E' ancora importante rammentare che il problema della ripartizione della potestas iudicandi, nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43, dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 (Cass. n. 14573/2019).

Non incide sull'ammissibilità del regolamento la circostanza che il giudice abbia anche condannato il soccombente ai danni per lite temeraria. La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna exart. 96, comma 3, deve difatti essere impugnata con il regolamento necessario di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest'ultimo capo (Cass. n. 15347/2017).

Si ritengono non impugnabili con lo strumento in esame i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, trattandosi di pronunce volte a dirigere lo svolgimento dell'esecuzione (Cass. n. 3040/2022;  Cass. n. 12317/2013; Cass. n. 16292/2011; Cass. n. 17462/2010 ). È stato dunque ribadito che è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione affermi o neghi la propria competenza, dato che, in virtù della specialità della disciplina del processo esecutivo, i vizi dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 21185/2017). Neppure è impugnabile il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 (Cass. n. 21665/2015Cass. n. 15629/2010; Cass. n. 9511/2010). Allo stesso modo non sono impugnabili le ordinanze rese in sede cautelare con le quali il giudice si ritenga incompetente, trattandosi di decisioni prive di autorità vincolante (Cass. n. 1613/2017; Cass. n. 248/2013; Cass. n. 2317/2011). Analoghe considerazioni possono farsi per l'ordinanza di diniego della reintegra nel possesso emessa dal giudice del petitorio per difetto di applicabilità dell'art. 704 (Cass. n. 3188/2002); per l'ordinanza presidenziale, emessa nel procedimento di separazione personale tra i coniugi ex art. 708 (Cass. n. 586/2003); per l'ordinanza che concede il sequestro conservativo (Cass. n.  10435/2015); per l'ordinanza che decide sulla riunione di cause (Cass. n.  8757/2015). Parimenti, l'ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, pertanto avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa (Cass. n. 3150/2018).Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice  che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell'art. 187, comma 3, e 177, comma 1 (Cass. n. 14223/2017; Cass. n. 20608/2016; Cass. n.  21561/2015; Cass. S.U. n. 20449/2014).

Non è impugnabile col regolamento di competenza il decreto ingiuntivo (Cass. n. 2261/1992), né l'ordinanza presidenziale di nomina dell'arbitro ex art. 810, e, ovviamente, l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza (Cass. n. 10957/2019), ovvero quella che decida sull'istanza di astensione del giudice (Cass. n. 11331/2019).

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile (Cass. n. 25176/2024).

L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 10037/2024).

In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 25181/2024).

I provvedimenti di sospensione

La novella del 1990 ha reso impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento che dichiara la sospensione necessaria del processo ex art. 295. Si tenga presente che anche il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal giudice di pace, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in quanto l'art. 46, che sancisce l'inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione (Cass. n. 27994/2017).

Mediante tale impugnazione è devoluto alla Corte di cassazione il controllo circa la correttezza degli argomenti impiegati dal giudice ai fini della disposta sospensione (Cass. n. 4946/2013; Cass. n. 16381/2011).

È esclusa l'impugnabilità dei provvedimenti di diniego delle istanze di sospensione proposte ex art. 295 (Cass. n. 1010/1997).

È irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, la veste assunta dal provvedimento con cui è stata disposta la sospensione necessaria, comunque riconducibile all'art. 295 (Cass. n. 16992/2007).

Non sono invece sindacabile con il regolamento di competenza i provvedimenti di sospensione estranei all'ambito di applicazione di tale norma, come nel caso della sospensione prevista dall'art. 48 (Cass. n. 8714/1995); della sospensione prevista dall'art. 355 (Cass. n. 24621/2011); della sospensione dipendente dalla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (Cass. n. 8514/2001); e la sospensione prevista dall'art. 234 Trattato CE (Cass. n. 7636/2002; della sospensione del processo esecutivo ex art. 624 (Cass. n. 17267/2009).

In sede di regolamento di competenza possono essere contestate soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non possono essere esaminate (Cass. n. 6174/2018).

Sul piano formale, il ricorso per regolamento di competenza nei confronti di un'ordinanza di sospensione deve contenere le ragioni sulle quali si fonda, ossia deve indicare, in forma specifica, le tesi giuridiche che lo sostengono e le argomentazioni in base alle quali si ritenga di censurare la pronuncia; ma, per la peculiarità dell'oggetto di questa, è sufficiente che le ragioni di contestazione della disposta sospensione siano comunque evincibili dal contesto del ricorso, anche mediante l'indicazione della carenza di motivazione - o di valida motivazione - sui presupposti in diritto o con generico richiamo all'errata applicazione dell'art. 295 (Cass. n. 6620/2018).

Non può essere disposta la sospensione se già è stato sospeso l'altro giudizio. Ove cioè intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la sospensione di quello pregiudicato, comportandone la quiescenza fino alla definizione di quello pregiudicante, non può essere adottata se quest'ultimo sia stato a sua volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 295 c.p.c., dell'effettiva pendenza della controversia pregiudicante e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; invero, il giudice dell'unica causa effettivamente pendente non può revocare, né altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra, rimovibile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 (nella specie non più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento. (Cass. n. 16361/2019 in fattispecie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato passivo concernenti identica controversia).

Bibliografia

Acone, Regolamento di competenza, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1989; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2012; Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Gioia, Decisione delle questioni di giurisdizione, in Consolo-De Cristofaro (a cura di), La riforma del 2009, Milano, 2009; Ricci, Difetto di giurisdizione e (così detta) translatio iudicii, in Riv. dir. proc. 2008, 701; Trisorio Liuzzi, Regolamento di giurisdizione, in Dig. civ., XVI, Torino, 1997.

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