Codice di Procedura Civile art. 48 - Sospensione dei processi.Sospensione dei processi. [I]. I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [295] dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento [45]1. [II]. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298]. [1] Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) che ha sostituito le parole «depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza» alle parole «presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa proposizione del ricorso per regolamento di competenza, ovvero la richiesta del regolamento d'ufficio, determina automaticamente la sospensione del processo: il che vuol dire che non occorre un apposito provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione. Secondo la norma, novellata dall’art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la sospensione decorre dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento che richiede il regolamento. La sospensione preclude il compimento di qualsiasi atto, ivi compresa la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente. Qualora la pronuncia declinatoria della competenza venga impugnata col relativo regolamento, senza che il processo sia nel frattempo riassunto davanti al giudice indicato come competente, l'omissione, da parte dell'impugnante, della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione — adempimento richiesto dall'art. 47, comma 3, cui l'art. 48 collega l'effetto di sospensione del processo — non determina l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, poiché la sospensione prevista dall'art. 48 non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compiere atti del processo che, per effetto della sentenza impugnata, può essere ancora pendente davanti all'ufficio che ha dichiarato la propria competenza (Cass. n. 29577/2008). Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 48 in ragione della proposizione di un precedente regolamento di competenza integra un'ipotesi di sospensione cd. impropria, avverso la quale non è ammissibile un autonomo regolamento di competenza, trattandosi di evenienza che esula dall'ambito dell'art. 42, riferito esclusivamente ai casi di sospensione per pregiudizialità (Cass. n. 3915/2015). È consentita l'effettuazione degli atti urgenti, previa autorizzazione del giudice del processo sospeso. Il provvedimento, con il quale il giudice del merito, dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, conceda o meno l'autorizzazione al compimento di atti urgenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 48, ha carattere ordinatorio, non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost., posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale, né, in particolare, afferma o nega la sospensione prevista dal comma 1del citato art. 48, ma, prendendo atto di tale sospensione, si limita a vagliare l'opportunità di misure interinali e provvisorie (Cass. n. 6905/1988; Cass. n. 10043/2005). BibliografiaAAcone, Regolamento di competenza, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1989; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2012; Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Gioia, Decisione delle questioni di giurisdizione, in Consolo-De Cristofaro (a cura di), La riforma del 2009, Milano, 2009; Ricci, Difetto di giurisdizione e (così detta) translatio iudicii, in Riv. dir. proc. 2008, 701; Trisorio Liuzzi, Regolamento di giurisdizione, in Dig. civ., XVI, Torino, 1997. |