Codice di Procedura Civile art. 49 - Ordinanza di regolamento di competenza 1

Mauro Di Marzio

Ordinanza di regolamento di competenza1

[I]. L'ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [91 1, 382 2, 385 2][,] dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente [50 1] e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa2 3.

 

[1] Rubrica così modificata dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

[2] L'articolo recava un originario primo comma, il cui testo, come modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che aveva sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza" era il seguente: «Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio [3751] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.». Detto originario primo comma è stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)  di cui si riporta il testo prima della modificazione: «All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)  che ha sostituito le parole «L'ordinanza con cui»  alle parole «Con la ordinanza» e dopo la parola «competenza» il segno di interpunzione «,» è soppresso. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La Corte di cassazione decide con ordinanza in camera di consiglio sul ricorso per regolamento di competenza nonché sull'istanza di regolamento d'ufficio (art. 375, n. 4). La, novella di cui all’art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha soppresso la previsione, peraltro già regolarmente disapplicata, secondo cui il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma.

La Corte di cassazione è giudice del fatto. In particolare nel regolamento di competenza spetta alla Cassazione la qualificazione giuridica dell'azione esercitata e dei fatti posti a fondamento della domanda, perché nell'esercizio di tale funzione regolatrice la medesima è giudice anche del fatto (Cass. n. 378/2002). La cognizione, anzi, si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo (Cass. n. 25232/2014). Naturalmente opera anche in questa fase il divieto di produzioni documentali di cui all'art. 372 (Cass. n. 18040/2007).

L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, l'esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo(Cass. n. 19591/2004; Cass. n. 2591/2006).

Riguardo al consolidato principio secondo cui la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta in riferimento a tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20, anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, comma 1, è stato chiarito che l'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. n. 13202/2011; Cass. n. 26094/2014).

Contenuto della pronuncia resa in sede di regolamento

La statuizione emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione con riguardo a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, poiché la funzione peculiare di tale istituto è l'individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa, tanto che l'art. 310 prevede che la relativa sentenza conservi efficacia anche in caso di estinzione del processo. Conseguentemente il giudice dichiarato competente, davanti al quale la causa sia riassunta, non può declinare la sua competenza neanche sotto un profilo diverso da quello per il quale era esplicitamente sorta controversia. Nel caso, poi, in cui lo stesso giudice, in violazione di tale regola, si dichiari incompetente, è ammissibile un nuovo regolamento di competenza, trattandosi dell'unico rimedio esperibile contro sentenza che abbia provveduto solo sulla competenza. Tuttavia la Corte regolatrice non deve esaminare la questione nel merito, ma limitarsi a prendere atto della precedente statuizione (Cass. n. 5101/1998; Cass. n. 7528/1995).

Sorge l'esigenza della rimessione in termini quando le parti, a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito, indicato invece come competente dalla S.C., si siano viste precluse deduzioni che avrebbero avuto altrimenti diritto di fare. Nel caso opposto, quando cioè la S.C. n. abbia negato la competenza del giudice ritenutosi invece competente, il problema della rimessione in termini non si pone poiché la causa riprende dall'inizio (Acone, 19).

La soppressione dell'inciso contenuto nel comma 1 dell'art. 91 («eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza») dovuta all'art. 45, comma 10, l. n. 69/2009, non ha determinato il venire meno del potere della Corte di cassazione di provvedere sulle spese del regolamento di competenza tanto se la decisione sia d'inammissibilità od improcedibilità, tanto se abbia ad oggetto una statuizione sulla competenza o sulla sospensione del processo ai sensi dell'art. 295. Allo stesso modo la modifica normativa non ha inciso sull'analogo potere del giudice di merito di provvedere sulle spese di lite nel provvedimento con il quale abbia declinato la propria competenza, trattandosi di un'ordinanza (art. 279) che ha valore di sentenza in senso sostanziale, in quanto idonea a chiudere il processo davanti al giudice che l'ha emessa (Cass. n. 23359/2011; Cass. n. 21565/2011).

Inoltre, quando la parte soccombente su una decisione declinatoria della competenza abbia corrisposto le spese di lite alla parte vittoriosa nelle more della decisione sull'istanza di regolamento di competenza, è inammissibile la domanda di ripetizione di tali spese formulata in sede di regolamento in quanto non compete alla Corte di cassazione, che dichiari la competenza del giudice che l'aveva declinata, disporre sulla restituzione delle spese alla parte vittoriosa, atteso che tale decisione spetta al giudice davanti al quale la causa deve essere riassunta (Cass. n. 23359/2011).

Sempre in tema di spese occorre ricordare che la proposizione dell'istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l'obbligo, per la Corte di cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 385, comma 2, anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest'ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell'effetto espansivo dell'impugnazione di cui all'art. 336, comma 1. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell'art. 49, non elimina la sentenza del giudice di merito, ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa (Cass. n. 10811/2004).

Bibliografia

Acone, Regolamento di competenza, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1989; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2012; Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Gioia, Decisione delle questioni di giurisdizione, in Consolo-De Cristofaro (a cura di), La riforma del 2009, Milano, 2009; Ricci, Difetto di giurisdizione e (così detta) translatio iudicii, in Riv. dir. proc. 2008, 701; Trisorio Liuzzi, Regolamento di giurisdizione, in Dig. civ., XVI, Torino, 1997.

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