Codice di Procedura Civile art. 72 - Poteri del pubblico ministero 1 .Poteri del pubblico ministero 1. [I]. Il pubblico ministero, che interviene [2 att.] nelle cause che avrebbe potuto proporre [70 1 n. 1], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. [II]. Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. [III]. Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. [IV]. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. [V]. Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione. [VI]. Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133. [VII]. Restano salve le disposizioni dell'articolo 397. [1] Articolo così sostituito dall'art. unico l. 30 luglio 1950, n. 534. Inquadramento.Il P.M., nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72, può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal P.M. o degli atti ai quali il medesimo non sia intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (Cass. I, n. 2381/2000). Il potere di impugnazione spetta al P.M. presso il giudice «a quo» solo contro le sentenze emesse nelle cause previste dall'art 72, commi 3 e 4, nonché in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre (ex art. 69), non invece nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, tenuto conto che il potere di impugnazione «nell'interesse della legge» spetta solo al P.G. presso la Cassazione, ai sensi dell'art. 363 (Cass. S.U., n. 27145/2008; Cass. II, n. 860/2016). E' stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice "a quo" avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d'appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla l. n. 1078/1930, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d'impugnazione (Cass. II, n. 6626/2020). Peraltro, ai fini dell'impugnazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art 72, comma 2, per i giudizi nei quali è esclusa la promuovibilità da parte dello stesso, l'interesse al gravame sussiste solo nei limiti delle “causae petendi” e dei “petita” fatti valere dalle parti, nonché delle eccezioni dalle medesime sollevate (Cass. I, n. 2486/2017). Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, si è precisato che la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; al contrario, l'integrazione è necessaria nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art 72 (Cass. S.U., n. 3556/2017; Cass. I, n. 3252/2022). Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice a quo, nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. relativo ad una controversia (nella specie, avente ad oggetto querela di falso) in cui il P.M. non sia titolare del potere di impugnazione ma chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c., è necessario dare comunicazione al Procuratore generale presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore (Cass. VI, n. 3256/2019). BibliografiaPunzi, Il processo civile, sistema e problematiche, I, Torino, 2010 |