Codice di Procedura Civile art. 118 - Ordine d'ispezione di persone e di cose.Ordine d'ispezione di persone e di cose. [I]. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [258], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale [93 ss. att.] 1. [II]. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma 2. [III]. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 3.
[1] V. ora artt. 200, 201 e 202 c.p.p. [2] Comma modificato dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito le parole: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [3] Comma così modificato dall'art. 45, comma 15, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "non superiore a euro 5" con le parole: "da euro 250 a euro 1.500". La legge di riforma del 2009 ha effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. InquadramentoL'ispezione di cose o persona è una prova diretta che permette al giudicante di conseguire la cognizione di quegli elementi che possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova e sono essenziali per la decisione (Massari, 188; Finocchiaro, 949). La decisione sul disporre o meno l'ispezione rientra nell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, anche in presenza di un'istanza di parte (Cass. n. 13431/2007). La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e art. 421, l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e art. 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Cass. n. 13533/2011, la quale ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello che non aveva in alcun modo nè provveduto nè motivato in ordine alla richiesta di esibizione del prospetto delle polizze assicurative facenti parte del portafoglio di un agente all'epoca di interruzione del rapporto di agenzia, avendo giudicato meramente esplorativa la richiesta di nomina di un c.t.u. per ricostruire l'ammontare dei danni subiti dall'agente stesso per storno della clientela, senza, però, considerare i possibili nessi tra le due istanze istruttorie). La recente riforma varata dal d.lgs. n. 149/2022 ha attualizzato, rideterminandola nell’importo ricompreso tra euro 500 e euro 3.000, la sanzione amministrativa contemplata per l’ipotesi in cui la parte si sottragga al mezzo istruttorio senza giustificato motivo. Profili generaliL'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le "cose", di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in se stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore ( art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c. ), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale (Cass. n. 3260/1997). L'ispezione di cose o persona è uno strumento processuale che permette al giudicante di conseguire la cognizione di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova e sono essenziali per la valutazione del fatto controverso (cfr. App. Bari II, 30 ottobre 2006, n. 1005). Tale mezzo istruttorio ha sia le caratteristiche delle prove precostituite (non dovendo essere accertata in giudizio, in quanto oggettivamente esistente nella sua realtà storica) sia quelle delle prove costituende e costituisce una prova diretta (Massari, 188; Finocchiaro, 949). La S.C. ha da lungo tempo chiarito, proprio per la natura diretta della prova, che le informazioni fornite dai testimoni presenti all'ispezione giudiziale costituiscono elementi di prova ai quali il giudice, in sede di decisione sul merito della causa, può attribuire influenza prevalente sulle oltre prove raccolte (Cass. n. 4928/1980). Decisione del giudice sull'ispezione e sindacato in sede di legittimitàIl giudice, nell'ordinanza che dispone l'ispezione, deve, necessariamente, indicarne in via preventiva e specifica l'oggetto, con conseguente inammissibilità di un'ispezione che abbia scopo solo esplorativo (Andrioli, I, 354; Finocchiaro, 949). La decisione sul disporre o meno l'ispezione rientra nell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, anche in presenza di un'istanza di parte. Costituisce, peraltro, jus receptum il principio in virtù del quale il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 , di ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni (Cass. n. 2435/1988). Pertanto, operano importanti limitazioni, evidenziate nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al potere del giudice di disporre l’ispezione. La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421, l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 210 e 94 disp. att. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Cass. n. 13533/2011, la quale ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello che non aveva in alcun modo nè provveduto nè motivato in ordine alla richiesta di esibizione del prospetto delle polizze assicurative facenti parte del portafoglio di un agente all'epoca di interruzione del rapporto di agenzia, avendo giudicato meramente esplorativa la richiesta di nomina di un c.t.u. per ricostruire l'ammontare dei danni subiti dall'agente stesso per storno della clientela, senza, però, considerare i possibili nessi tra le due istanze istruttorie). Invero, i limiti derivanti dalle norme (artt. 210 e ss. ) che individuano i presupposti e le modalità dell'esibizione dei documenti che si trovino nella disponibilità di soggetti diversi dalla parte interessata alla prova, come si desume dal rinvio operato dall'art. 210, comma 1, alla disciplina dettata in tema di ispezione dall'art. 118 dello stesso codice, costituiscono specificazione di un più generale principio di tutela, destinato ad operare anche nei casi in cui siano riconosciuti al giudice poteri istruttori ufficiosi (Cass. n. 10415/2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, in quanto dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa (Cass. n. 13431/2007). Rapporti con l'ordine di esibizioneOgni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 e ss. (in relazione all'art. 2711, comma 2, c.c.), questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l'ordine d'ispezione ex art. 118 rientra tra i poteri d'ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova (Cass. n. 2760/1996). Essendo previsto specificamente per l'acquisizione dei documenti lo strumento dell'esibizione l'ispezione degli stessi non è consentita, desumendosi dall'art. 210 che l'un mezzo probatorio esclude l'altro: l'inammissibilità dell'ordine di ispezione non esclude però che possa essere valutato come argomento di prova il contegno complessivo della parte che non dia ad esso esecuzione, invocando ragioni diverse e del tutto estranee alla causa di inammissibilità (Cass. n. 9839/1994). Nella delineata prospettiva, la S.C. ha ritenuto che la richiesta di ispezione delle scritture contabili dell'imprenditore è inammissibile, atteso che la legge (art. 212 c.p.c. in relazione all'art. 2711 c.c.) prevede espressamente l'esibizione, quale mezzo specifico di acquisizione di tale prova documentale (Cass. n. 10411/1994). BibliografiaAndrioli, Prova (dir. proc. civ.), in Nss. D.I., XIV, Torino, 1967, 260 ss.; Calamandrei, Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità (1921), in Opere giuridiche, III, Napoli, 1968, 3 ss.; Cappelletti, Il giudizio di equità e l'appello, in Riv. dir. proc. 1952, II, 143 ss.; Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità, I-II, Milano, 1962; Cavallone, La divulgazione della sentenza civile, Milano, 1964; Cavallone, Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, in Riv. dir. proc. 1984, 686 ss.; Comez, L'equità integrativa del conciliatore, ovvero « lo scandalo dell'equità », in Giust. civ. 1989, I, 2385 ss.; Consolo, Domanda giudiziale, in Dig. civ. 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D.I., IX, Torino, 1963, 186 ss.; Punzi, Jura novit curia, Milano, 1965; Ricci, Note sul giudizio di equità, in Riv. dir. proc. 1993, 387 ss.; Satta, Jura novit curia, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1955, 380 ss.; Satta, Domanda giudiziale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 816 ss.; Vaccarella, Interrogatorio delle parti (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 353 ss.; Vaccarella, « Quaedam sunt notoria iudici tantum non aliis », in Giust. civ. 1989, I, 2552; Vaccarella, Il difensore ed il giudizio di equità, in Giust. civ. 1992, II, 465 ss.; Vaccarella, in Scritti in onore di E. Fazzalari, III, Milano, 1993, 54 ss.; Varano, Equità (I, Teoria generale), in Enc. giur., XII, Roma 1989; Varano, Equità (II, Giudizio di equità), in Enc. giur., XII, Roma 1989; Vecchione, Equità (giudizio di), in Nss. D.I., VI, Torino 1960, 625 ss.; Verde, Domanda (principio della), I, in Enc. giur., XII, Roma, 1989; Verde, Prova legale e formalismo, in Foro it. 1990, V, 465 ss. |