Codice di Procedura Civile art. 122 - Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete 1 .

Rosaria Giordano

Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete 1.

[I]. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

[II]. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

[III]. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

 

[1] La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. Gli artt. 22 e 23 l. n. 689, cit., sono stati, da ultimo, rispettivamente modificato e abrogato dall'art. 34, comma 1, d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, con la disciplina transitoria di cui al successivo art. 36: v. art. 6 d.lg. n. 150.

Inquadramento

Il comma 1 della disposizione in esame deve essere riferito esclusivamente agli atti processuali in senso stretto, ossia ai provvedimenti del giudice, agli atti e memorie redatti dai difensori delle parti ed ai verbali di causa.

Tali atti ove non redatti in lingua italiana sono affetti da nullità (Satta, I, 1959, 480).

Siffatto regime non trova applicazione, ad esempio, per la procura (Cass. S.U., n. 26937/2013) e per i documenti esibiti dalle parti (Cass. n. 6093/2013).

Il giudice può (e non deve) ricorrere ad un'interprete, che sarà un ausiliario ex art. 68 e non un consulente tecnico, ove occorra sentire soggetti non a conoscenza della lingua italiana.

Ambito applicativo della regola e conseguenze della violazione

Il comma 1 della disposizione in esame prescrive l'utilizzo della lingua italiana nel corso del processo.

Peraltro, tale previsione deve essere riferita esclusivamente agli atti processuali in senso stretto, ossia ai provvedimenti del giudice, agli atti e memorie redatti dai difensori delle parti ed ai verbali di causa.

In applicazione di siffatto generale principio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio di uno Stato estero (nella specie, paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), corredato dalla cd. «apostille», contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, in quanto il comma 1 della disposizione in commento, prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. S.U., n. 26937/2013).

Inoltre, sempre nella giurisprudenza di legittimità, è stato più volte affermato che la regola dell'obbligatorietà della lingua italiana non si riferisce anche ai documenti esibiti dalle parti (Cass. n. 6093/2013; v., con riferimento al processo tributario, Cass. n. 33079/2022).

Tuttavia si sta affermando, nelle sezioni semplici, l'opposto orientamento, per il quale la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art 12 l. n. 218/1995, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. n. 11165/2015).

Resta fermo che la previsione in esame, nel prescrivere l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (Cass. n. 1608/2011; Cass. n. 12162/2004; v. anche Cass. n. 1608/2011, per la quale ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell'unica lingua, nella specie l'inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell'interprete in udienza, e dall'altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell'art. 116, valore probatorio indiziario, in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l'attendibilità).

La violazione della regola sull'utilizzo della lingua italiana per gli atti endoprocessuali è sanzionata con la nullità degli stessi (Satta I, 1, 1959, 480).

Ai sensi della disposizione in esame, l'italiano resta la lingua ufficiale del processo, che deve essere usata per gli atti compiuti dal difensore della parte appartenente alla minoranza linguista, di cui quest'ultima ha però il diritto di chiedere la traduzione: il rifiuto eventualmente opposto dal giudice non determina tuttavia, "ex se", l'invalidità degli atti processuali per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi avere solo quando l'interessato deduca che la mancata traduzione non l'ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. La verifica se la parte processuale che gode della protezione conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul diritto dell'appartenente alla minoranza linguistica di agire e di difendersi nel processo è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell'interessato, in via esclusiva al giudice del merito, di tal ché ove questi - con valutazione immune da vizi, e quindi insindacabile in sede di legittimità - escluda un simile pregiudizio, la violazione in sé della tutela accordata dall'ordinamento interno al cittadino appartenente alla minoranza linguistica resta priva di rilevanza (Cass. n. 11038/2004).

Inoltre, la facoltà del cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena di usare la propria lingua nel processo si esplica nell'onere di richiedere la traduzione degli atti processuali o l'intervento di un interprete che lo assista nella partecipazione alle attività processuali, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso con cui si lamenti la violazione del proprio diritto all'uso della lingua slovena nel processo, se il ricorrente non indichi in esso, con sufficiente precisione in riferimento a quale attività processuale abbia fatto tale richiesta ed essa non sia stata accolta (Cass. n. 15634/2002).

Disciplina speciale dettata per le Regioni e le Province autonome

Un'articolata disciplina derogatoria rispetto a quella prescritta dal comma 1 dell'art. 122 è prevista dagli artt. 20-27 d.P.R. n. 574/1988, per i processi che si svolgono nelle regione Trentino-Alto Adige. In sostanza, si prevede, a pena di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, che il giudizio può svolgersi in entrambe le lingue ufficiali (italiano e tedesco). Il giudizio sarà tuttavia monolingue ove gli atti introduttivi delle parti siano redatti nella stessa lingua o qualora intervenga, in corso di causa, una concorde richiesta in tal senso. L'art. 25 d.P.R. n. 574/1988 prevede, poi, la traduzione a cura dell'ufficio giudiziario degli atti e provvedimenti in lingua tedesca per le fasi del processo (ad esempio, giudizio di legittimità) che debbano eventualmente svolgersi al di fuori del territorio della regione.

In giurisprudenza, è stato chiarito che l'art. 23-bis d.P.R. n. 574/1988, che prevede la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo negli atti successivi redatti nella lingua diversa da quella scelta per il processo, si riferisce ai soli atti processuali in senso stretto e non a quegli atti, come la procura alle liti o la procura rilasciata al rappresentante processuale, che sono preparatori al processo, ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l'art. 123 (Cass. n. 1916/2011).

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige, è stato precisato che il mancato uso della lingua prescritta nella stesura della sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni di una delle parti non implica la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità formale salvo che tale omissione leda il diritto di difesa, incidendo in concreto sull'attività del giudice per averne comportato un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni della parte, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalla parte medesima (Cass. n. 17686/2016).

Per la tutela della minoranza slovena in tale regione si veda, invece, art. 3 Statuto del Friuli Venezia-Giulia.

Nomina dell'interprete

Il comma 2 della previsione in esame consente al giudice di nominare un interprete qualora occorra sentire chi non conosce la lingua italiana: l'utilizzo della locuzione “può” implica, tuttavia, che il giudice non sia obbligato a detta nomina quando riesca a comprendere l'idioma straniero.

Parte della dottrina ritiene che, peraltro, la nomina dell'interprete è necessaria quando la lingua non è conosciuta anche dalle altre persone, diverse dal giudice, cui il contenuto della dichiarazione deve essere reso noto (Andrioli I, 1968, 353).

Si ritiene comunemente che, in ragione dei limitati compiti svolgi dallo stesso, l'interprete sia considerato un ausiliare del giudice, ex art. 68, e non un consulente tecnico (Cormio, in Comm. Allorio, I, 1, 1973, 1358).

La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non è, di per sé, causa di nullità, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell'attività processuale di udienza, traducendo, per l'organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l'eventuale nullità, per violazione dell'art. 122, degli atti compiuti con il suo intervento non investe la regolarità del contraddittorio, ma solo le modalità di audizione dello straniero, per cui deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione (Cass. n. 14792/2014).

Bibliografia

Cavallone, Discrezionalità del giudice civile nella nomina del traduttore e dell'interprete, in Riv. dir. proc. 1968, 271; Cavallone, Processo verbale, in Dig. civ., Torino, 1997, XV, 299; Chiarloni, Contrasto tra il diritto alla difesa ed obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettuale, in Riv. dir. proc. 1982, 641; Denti, Procedimento civile (atti del), in Dig. civ., Torino, 1996, IV, 553; Furno, Nullità e rinnovazione degli atti processuali, in Scritti in onore di Redenti, I, Milano, 1951, 405 Giordano, Uso della telematica nel processo civile: primi traguardi e prospettive future, in AA.VV., L'informatica nel diritto suppl. a Giur. mer. 2006, n. 11, 74; Massari, Processo verbale (dir. proc. civ.), in Nss. D.I., XIII, Torino, 1957, 1119; Montesano, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, Roma, 1984; Oriani, Nullità degli atti processuali, in Enc. giur., XXI, Roma, 1988; Redenti, Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano 1959, 105.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario