Codice di Procedura Civile art. 126 - Contenuto del processo verbaleContenuto del processo verbale1. [I]. Il processo verbale [572, 130, 180, 1951; 44 att.] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. [II]. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale 2.
[1] Per le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 vedi art. 221, comma 7, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77. A norma dell'articolo 23, comma 7, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in deroga al presente comma il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Da ultimo v. art. 16, comma1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; v. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit. Per la proroga del termine di applicazione, v. da ultimo, art. 8, commi 8, 9 d.l.29 dicembre 2022, n. 198, cpnv. , con modif. in l. 24 febbraio 2023, n. 14. [2] Comma modificato dall'art. 45, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif, in l. 11 agosto 2014, n. 114. Il testo precedente recitava: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione». InquadramentoLa disposizione indica gli elementi che devono essere contenuti nel verbale di causa che, una volta sottoscritto dal cancelliere, ha efficacia fino a querela di falso. Peraltro, l'omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, come la sua mancata assistenza all'udienza, non determina nullità né dell'atto né del processo, in quanto attraverso la sottoscrizione — ormai di regola telematica — del solo giudice è raggiunto lo scopo di attribuire pubblica fede a quanto documentato (Cass. n. 11167/1990). A seguito delle modifiche di cui al d.l. n. 90/2014, il verbale non deve più essere sottoscritto da altri soggetti intervenuti che abbiano reso dichiarazioni, salvo il caso, secondo un certo orientamento, nella quale le stesse rivestano valenza transattiva (Trib. Milano IX, 15 luglio 2014, Dir. fam. e pers., 2015, n. 1, 162). Contenuto e valenza del verbaleLa norma in esame indica quali sono gli elementi che devono essere contenuti nel verbale di causa, con previsioni che devono ritenersi operanti anche nell'ipotesi nella quale lo stesso venga redatto in via telematica. Al verbale di udienza deve attribuirsi efficacia privilegiata, fino a querela di falso (Cass. n. 26105/2014; Cass. n. 13763/2002). Tuttavia tale principio non impedisce al giudice di verificare che una circostanza dedotta nel verbale sia o meno corrispondente alla realtà (Cass. n. 7703/2003). SottoscrizioneIl verbale deve essere sottoscritto dal cancelliere. Peraltro, l'omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, come la sua mancata assistenza all'udienza, non determina nullità né dell'atto né del processo, in quanto attraverso la sottoscrizione — ormai di regola telematica — del solo giudice è raggiunto lo scopo di attribuire pubblica fede a quanto documentato (Cass. n. 11167/1990). Sino alle modifiche apportate dall'art. 45 d.l. n. 90/2014, il processo verbale doveva essere sottoscritto anche dagli altri soggetti intervenuti, ad esempio le parti che rendevano dichiarazioni. La S.C. aveva tuttavia chiarito che la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte (Cass. n. 8874/2011). La norma in esame, nella formulazione attuale, tuttavia, non prevede più che il verbale deve essere sottoscritto dagli altri soggetti intervenuti, in modo da consentire la redazione dello stesso in via telematica. A riguardo si è osservato, in sede di merito, che l'esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera laddove si tratti di raccogliere un «accordo» delle parti che abbia natura transattiva, o conciliativa, ipotesi nella quale, anche se il verbale è redatto in forma telematica, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale, in modo da consentire alle parti la sottoscrizione (Trib. Milano IX, 15 luglio 2014, cit.). BibliografiaCavallone, Discrezionalità del giudice civile nella nomina del traduttore e dell'interprete, in Riv. dir. proc. 1968, 271; Cavallone, Processo verbale, in Dig. civ., Torino, 1997, XV, 299; Chiarloni, Contrasto tra il diritto alla difesa ed obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettuale, in Riv. dir. proc. 1982, 641; Denti, Procedimento civile (atti del), in Dig. civ., Torino, 1996, IV, 553; Furno, Nullità e rinnovazione degli atti processuali, in Scritti in onore di Redenti, I, Milano, 1951, 405 Giordano, Uso della telematica nel processo civile: primi traguardi e prospettive future, in AA.VV., L'informatica nel diritto suppl. a Giur. mer. 2006, n. 11, 74; Massari, Processo verbale (dir. proc. civ.), in Nss. D.I., XIII, Torino, 1957, 1119; Montesano, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, Roma, 1984; Oriani, Nullità degli atti processuali, in Enc. giur., XXI, Roma, 1988; Redenti, Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano 1959, 105. |