Codice di Procedura Civile art. 127 - Direzione dell'udienza 1 .

Mauro Di Marzio

Direzione dell'udienza 1.

[I]. L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

[II]. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente [175].

[III]. Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte2.

[1] Per le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 vedi art. 23, comma 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modif. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, che  così dispone :"In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario." Da ultimo v. art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif. in l. 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; in particolare, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, aggiunto in sede di conversione, l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 137/2020 cit., in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. V. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit. 

[2] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023. 3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo."

Inquadramento

La disposizione in commento disciplina i poteri di direzione dell'udienza da parte del giudice, poteri che si collocano entro l'ambito di quello, di più ampia portata, di direzione del processo nel suo complesso, disciplinato all'art. 175

La riforma attuata con il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto nella norma un comma 3, che rinvia alle disposizioni di nuova introduzione dettate dagli artt. 127-bis e 127-ter, facoltizzando il giudice a provvedere perché l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Con l'espressione «udienza» il codice di rito si riferisce ad un concetto che ha un significato al tempo stesso spaziale e temporale (Montesano, 227; Marengo, 483). L'udienza è difatti per un verso il luogo fisico in cui il processo normalmente si svolge, per altro verso un segmento temporale del processo medesimo. E, tuttavia, non manca una pluralità di casi in cui il processo non si svolge nella sede naturale dell'udienza, come è nel caso dell'espletamento della consulenza tecnica effettuato con l'intervento del giudice istruttore (art. 195), dell'accesso del giudice istruttore presso il depositario di un documento impugnato di falso (art. 224, comma 2), dell'assunzione dell'interrogatorio formale e del giuramento fuori della sede giudiziaria (artt. 232, comma 2, 239, comma 2), dell'assunzione della prova testimoniale presso l'abitazione o l'ufficio del teste (art. 255, comma 2), dell'ispezione (art. 259). Ed è noto, inoltre, che lo svolgimento dell'udienza ha ormai un rilievo marginale nel giudizio di legittimità, che è per lo più deciso in adunanza non partecipata.

D'altro canto l'adozione in udienza costituisce, quando prevista, requisito formale dei provvedimenti da assumere in tale sede: così è stata ad esempio giudicata nulla la sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo, secondo il rito del lavoro, non già presso l'ufficio giudiziario di appartenenza, ma direttamente sul luogo di lavoro (Trib. Milano 2 novembre 1977, Giur. it., 1978, I, 324).

La norma distingue anzitutto l'udienza tenuta dal giudice singolo da quella collegiale, nella quale i poteri in discorso sono esercitati dal presidente. Nell'uno e nell'altro caso i poteri direttivi spettanti al giudice sono della massima ampiezza, purché siano strumentali alla persecuzione dei risultati che la norma stessa contempla. In tal senso è stato affermato che il potere di direzione dell'udienza e l'assunzione dei mezzi di prova costituiscono attività dei giudici di merito caratterizzate da un'ampia sfera di discrezionalità, salva naturalmente l'osservanza di quei precetti che la legge stessa predetermina in maniera specifica e la cui violazione è denunciabile in cassazione (Cass. n. 5006/1989). In tale ottica è stato ad esempio affermato che l'istruttore, sia in primo grado che in appello, all'inizio dell'udienza di trattazione, può modificare l'ordine di chiamata delle cause, fissandone uno nuovo (Cass. n. 1492/1962). La disposizione di cui all'art. 127 conduce parimenti ad escludere l'obbligo del giudice di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti (Cass. n. 2008/2001). In tempi più recenti la norma, unitamente all'art. 175, è stata intesa quale tassello dell'ormai fondamentale principio di ragionevole durata del processo. Ai sensi di tali due norme compete difatti al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. n. 2723/2010).

In analoga prospettiva si è aggiunto che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127, di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. , deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass. n. 14365/2019, che ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).

Bibliografia

Lombardi, Trattazione scritta e rito del lavoro: piena compatibilità?, in ilprocessocivile.it, 22 giugno 2022; Marengo, Udienza civile, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Masoni, Anticipazione dell’entrata in vigore della riforma del processo civile: quali ricadute in primo grado?, in ilprocessocivile.it, 21 dicembre 2022; Masoni, Riforma processo civile: deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, in ilprocessocivile.it, 29 novembre 2022; Montesano, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, Roma, 1984; Sorace, Processo verbale (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991.

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