Codice di Procedura Civile art. 134 - Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

Mauro Di Marzio

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

[I]. L'ordinanza [131 1] è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale [126, 130]; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente1.

[II]. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione [179 2, 192 1, 237 2, 292 1; 121 att.].

[III]. 2.

 

[1] Le parole «redatta su documento separato» sono state sostituite alle parole «scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato» dall'art. 3, comma 1, lett. n), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.  

[2] Comma abrogato dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile), a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Il comma, il cui testo recitava: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso», era stato aggiunto dall'art. 23 lett. b)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. Il secondo periodo è stato aggiunto in sede di conversione.

Inquadramento

L'ordinanza costituisce manifestazione della funzione c.d. ordinatoria del processo, volta cioè a disciplinare l'iter processuale eventualmente risolvendo le questioni che possono insorgere in proposito tra le parti (Lancellotti, 79). 

Il Correttivo (d.lgs. n. 164/2024) ha aggiornato la disposizione dei caratteri del processo telematico stabilendo che l’ordinanza debba essere «redatta su documento separato» e debba recare le sottoscrizioni oltre che «del presidente» anche «dell’estensore».

In tal senso l'ordinanza si distingue dalla sentenza, attraverso la quale la causa è decisa. Si distingue altresì orientativamente l'ordinanza dal decreto per il fatto di richiedere una seppur succinta motivazione (ma sono previsti decreti motivati).

La mancanza di motivazione può dar luogo a responsabilità disciplinare del magistrato (Cass. S.U., n. 20570/2013). Carattere tipico dell'ordinanza è la sua revocabilità e modificabilità da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciata (v. sub art. 177, al quale si rinvia anche per la disciplina delle ordinanze non revocabili) e, conseguentemente, l'inidoneità a pregiudicare la decisione della causa. Poiché le ordinanze, comunque motivate, emesse nel corso del processo, possono essere modificate o revocate anche implicitamente, l'eventuale contrasto fra un'ordinanza e la successiva sentenza non può dar luogo a contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 5402/1980).

L'ordinanza ha forma scritta e deve essere munita di data e sottoscritta dal giudice che l'ha pronunciata. In caso di ordinanza collegiale deve essere sottoscritta dal solo presidente. Si tenga tuttavia presente che, avuto riguardo al principio di prevalenza della sostanza sulla forma (v. sub art. 131, al cui commento si rinvia anche per la distinzione tra sentenza e l'ordinanza), le ordinanze a contenuto decisorio (le quali sono sostanzialmente sentenze) vanno sottoscritte non solo dal presidente, ma anche dal relatore a pena di inesistenza (Cass. n. 11531/1992; Cass. n. 23637/2009).

Dunque, l’ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26914/2020).

Vale osservare che il codice di rito contempla tuttavia ordinanze che si distaccano da tale modello: basti pensare all’ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell’appello mancante di probabilità di accoglimento ex art. 348-bis; all’ordinanza di convalida di sfratto (art. 663); all’ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665); all’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione (art. 702-ter ora abrograto). La l. n. 69/2009 ha inoltre previsto l’impiego dell’ordinanza per le decisioni in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione (artt. 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49 e 279). L’ordinanza è poi lo strumento attraverso cui il giudice richiede il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 47. Ampia applicazione il provvedimento in forma di ordinanza trova nel campo del procedimento esecutivo (art. 487, comma 1).

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza (quella pronunciata in udienza non abbisogna di comunicazione: Cass. n. 4069/1986), salvo che la legge ne prescriva la notificazione. La comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, della ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a rendere edotte le stesse del contenuto del provvedimento del giudice nonché della nuova udienza in cui il giudizio deve proseguire, e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancanza di tale comunicazione, pertanto, comporta la nullità di tutti gli atti successivi — e quindi anche della sentenza eventualmente emessa — in quanto posti in essere in violazione del principio del contraddittorio ed in disconoscimento dei diritti di difesa della parte assente, salvo che questa, comparsa spontaneamente nella udienza di discussione od in altra precedente, nulla eccepisca al riguardo (Cass. n. 5621/1988).

La legge prescrive la notificazione dell'ordinanza nei casi previsti dagli artt. 179, 237, 288, 292 nonché dall’art. 121 disp. att. 

Bibliografia

Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979;D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957; Evangelista, Motivazione della sentenza civile, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 154; Fazzalari, Sentenza civile, in Enc. dir., Xli, Milano, 1989; Lancellotti, Ordinanza, in Nss. D.I., XII, Torino, 1965; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1984; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2013; Taruffo, La fisionomia della sentenza in Italia, in Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza, a cura di Bessone e Guastini, Padova, 1994.

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