Codice di Procedura Civile art. 135 - Forma e contenuto del decreto.

Mauro Di Marzio

Forma e contenuto del decreto. 

[I]. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.1

 [II]. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale [126] e il decreto è inserito nello stesso.

[III]. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge [163-bis2, 6402, 6411, 669-sexies2, 737]; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

 

[1] Seguiva un secondo comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. o), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.  Il testo del comma era il seguente «Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.».

Inquadramento

Anche il decreto, come l'ordinanza, è di regola funzionale allo svolgimento del processo. Esso è generalmente pronunciato in assenza di contraddittorio (Liebman, 220; Cormio, in Comm. Allorio, 1973, 1435).

Anche la norma in commento è stata recentemente aggiornata dal c.d. Correttivo alla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024)in funzione del processo telematico.

Non mancano però decreti da emettersi sentite le parti (artt. 273, 274, 412, 736) ovvero decreti per i quali è richiesta la motivazione (p. es. artt. 163-bis, comma 2, 640, comma 2, 641, comma 1, 737; decreto di equa riparazione di cui alla l. n. 89/2001). In tale prospettiva, il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo «se concorrono giusti motivi» non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 («con decreto motivato») per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come «giusti», devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere che il giudice le abbia vagliate e, quindi, accolte (Cass. n. 20561/2017, che ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione della riduzione del termine, mediante l'espresso riferimento all'esiguità della somma ingiunta, al lungo lasso di tempo trascorso, nonché ai reiterati solleciti). In ogni caso la motivazione del decreto, ove necessaria, può essere sommaria, potendo il giudice limitarsi ad indicare gli elementi che lo hanno convinto ad adottare il provvedimento richiesto (Cass. n. 1049/1980).

I decreti camerali emessi dal tribunale, anche se di natura contenziosa, sono sottoscritti dal solo presidente (Cass. n. 2381/2000). Lo stesso vale per i decreti di equa riparazione (Cass. n. 2969/2006).

Anche per il decreto vale il principio più volte formulato con riguardo alla sentenza secondo cui l'indicazione, nell'intestazione del decreto pronunciato dal tribunale, del nome di un giudice diverso da quelli componenti il collegio dinanzi al quale il procedimento è stato discusso e che lo ha trattenuto in decisione, va ascritta ad un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità del provvedimento, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, si esaurisce nella riproduzione dei dati del verbale di udienza e, in difetto di elementi contrari, debbono ritenersi coincidenti i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che, in concreto, hanno partecipato alla deliberazione del decreto stesso (Cass. n. 2318/2016).

Bibliografia

Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979;D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957; Evangelista, Motivazione della sentenza civile, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 154; Fazzalari, Sentenza civile, in Enc. dir., Xli, Milano, 1989; Lancellotti, Ordinanza, in Nss. D.I., XII, Torino, 1965; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1984; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2013; Taruffo, La fisionomia della sentenza in Italia, in Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza, a cura di Bessone e Guastini, Padova, 1994.

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