Codice di Procedura Civile art. 141 - Notificazione presso il domiciliatario.Notificazione presso il domiciliatario. [I]. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [47 c.c.] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [660 1]. [II]. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. [III]. La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. [IV]. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio. InquadramentoLa disposizione in commento rinvia all'art. 47 c.c. che consente di eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, precisando che tale elezione deve farsi espressamente per iscritto. Vi è dunque un domicilio generale, disciplinato dall'art. 43, comma 1, c.c., ed un domicilio speciale, previsto dall'art. 47 c.c. Il domicilio generale dipende senz'altro dalla unilaterale volontà della persona, la quale si determina a stabilire in un certo luogo la sede principale dei suoi affari e interessi, ma non richiede una dichiarazione, essendo piuttosto il frutto dallo stato di cose che la persona stessa ha liberamente creato. Il domicilio speciale dipende anch'esso dalla unilaterale volontà della persona, ma richiede il compimento di un apposito atto. Il domicilio speciale rimane operante fin quando non sono portati a compimento i «determinati atti o affari» cui la norma si riferisce. Orbene, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 141, in buona sostanza, lo specifico affare cui fa riferimento l'art. 47 c.c. è una controversia giudiziaria (Punzi 1978, 652; sul tema Balena, 264; Martinetto, 398). La dottrina (Vitucci, 900 ss.) ha posto in evidenza lo scarso approfondimento in genere riservato al tema della elezione di domicilio speciale, nonostante l'autonomia di essa rispetto all'atto al quale accede, autonomia non esclusa dal carattere dell'elezione di domicilio, che si colloca in funzione preparatoria rispetto ad ulteriori successivi sviluppi. La notificazione presso il domiciliarioL'art. 141 contempla, nei suoi primi due commi, due distinte ipotesi, la notificazione al domiciliatario facoltativa e quella obbligatoria. Nel primo caso, occorrendo notificare un atto a colui il quale abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la notificazione a «può essere fatta», e dunque non deve necessariamente essere fatta, al domiciliatario. Nel secondo caso, che ricorre quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione al domiciliatario è bensì «obbligatoria», ma soltanto «se così è stato espressamente dichiarato». Naturalmente l'obbligatorietà della notificazione al domiciliatario è conseguenza della obbligatorietà della pattuizione intercorsa tra le parti, sicché essa concerne soltanto queste ultime e non i terzi estranei al contratto, per i quali valgono le regole ordinarie. Ai fini dell'elezione di domicilio occorre una manifestazione di volontà non equivoca. Così, non dà luogo ad elezione di domicilio la mera indicazione del domicilio in contratto (Cass. n. 2129/1978) ovvero la corrispondenza in cui una parte inviti l'altra, nel quadro di un'attività conciliativa, a prendere contatto con il proprio legale (Cass. n. 11037/1997). Ciò vale anche per l'elezione di domicilio contenuta in contratto, come è del resto espressamente stabilito dal comma 2 dell'art. 141. L'elezione di domicilio si compendia non già nella mera indicazione di un luogo ove la notificazione deve essere eseguita, bensì nell'indicazione della persona del domiciliatario (Cass. n. 5677/1981), senza, tuttavia, che occorra il consenso o l'accettazione del domiciliatario medesimo (Cass. n. 1219/2003). L'elezione di domicilio, cioè, è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario: ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra colui che ha effettuato l'elezione e il domiciliatario (Cass. n. 4320/2021; Cass. n. 13243/2014; Cass. n. 6280/1995). Da ciò deriva che il soggetto indicato come domiciliatario in sede di notifica di un atto processuale destinato ad altro soggetto non è legittimato a domandare la verifica giudiziale dell'invalidità della notificazione, ma soltanto a chiedere l'accertamento giudiziale della insussistenza della propria qualità di domiciliatario: ciò perché egli ha interesse a rimuovere la situazione di incertezza circa la propria presumibile posizione di soggetto legato, verso il preteso domiciliato, da un rapporto sostanziale che lo obblighi a ricevere gli atti processuali a quest'ultimo destinati (Cass. S.U. , n. 3555/1975). La necessità dell'individuazione della persona del domiciliario rende così estranee all'ambito di applicazione della norma talune clausole contrattuali, sovente contenute nei contratti di locazione, con le quali il conduttore «elegge domicilio» presso l'immobile locato. Una volta nominato il domiciliario, egli rimane assoggettato — come si è avuto modo di ricordare nell'esaminare le relative disposizioni — alla disciplina dettata dagli artt. 138,139 e 140. Ciò vuol dire che: i) la notificazione può essere effettuata a mani proprie del domiciliatario dovunque questi venga rinvenuto, negli stessi termini in cui può essere notificato l'atto a mani proprie del destinatario; ii) ove il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato ed opponga per un qualsiasi motivo il rifiuto di ricevere l'atto, si realizzerà una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte, non può interessare i terzi, a null'altro tenuti, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la medesima non sia revocata, che a tenerne conto per gli effetti che la legge vi collega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario o di procedere a diverse forme di notificazione (Cass. n. 16495/2003; Cass. n. 6280/1995); iii) alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio (Cass. n. 17391/2009; Cass. n. 7962/2009); in detta prospettiva, la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna; spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Cass. n. 8537/2018); in tal caso grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario (Cass. n. 5109/1999; Cass. n. 245/1989); iv) mentre il rifiuto da parte del domiciliatario di ricevere l'atto dà luogo al fenomeno della notificazione virtuale di cui all'art. 138, comma 2, l'analogo rifiuto, proveniente da altre persone rinvenute nel domicilio eletto, che si trovino con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati dall'art. 139, comporta viceversa la necessita di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140, la cui omissione determina inesistenza della notificazione stessa (Cass. n. 3588/1980). Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio a quo, abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 (Cass. n. 30835/2018). BibliografiaBalena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995; Buoncristiani, Ufficiale giudiziario, in Enc. dir. XLV, Milano, 1992; Campus, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle “forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante”, in Studium juris 2003, 694; Caponi, La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile, in Foro it. 2006, V, 165 ss.; Conte, Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 e 4, comma 3, l. 890/82: una “rivoluzione copernicana”?, in Corr. giur. 2003, 41; Corsini, Art. 149, in Chiarloni (a cura di), Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 117; Di Marzio-Matteini Chiari, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014; Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Giuffrè, 2012; Martinetto, Notificazione (dir. proc. civ.), in Nss.D.I., XI, Torino, 1965, 398; Poli, Sulle novità di notifiche “in proprio” degli avvocati a mezzo Pec: riflessioni a prima lettura, in Foro it. 2013, V, 154; Punzi, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 652; Redenti, Struttura della citazione e delle notificazioni, in Giur. it. 1949, I, 1, 646; Vitucci, Domicilio speciale (elezione di), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 900; Vullo, Il momento determinante della giurisdizione italiana, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2004, 1239. |