Codice di Procedura Civile art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche.Notificazione alle persone giuridiche. [I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [46, 2328 2 n. 2, 2463 2 n. 2, 2521 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale 1. [II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [2295 1 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale2. [III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 3.
[1] Le parole da «ovvero» alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. [2] Ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il comma precedentemente era stato modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504. [3] Comma così sostituito dall'art. 2 , comma 1, lettera c), numero 3, l. n. 263, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.». InquadramentoLa disposizione in commento ha subito importanti modifiche per effetto della l. n. 263/2005, all'esito delle quali il codice di rito disegna, per la notificazione agli enti collettivi, con o senza personalità giuridica, un congegno per un verso composito, dal momento che la norma pone una propria specifica disciplina, ma richiama altresì quella degli artt. 138, 139, 140, 141 e 143, per altro verso sdoppiato, giacché essa equipara la notificazione all'ente alla notificazione effettuata alla persona fisica del suo rappresentante, strade che il notificante può a propria discrezione scegliere, alla sola condizione che nell'atto sia indicata tale qualità (qualità che deve risultare non dal plico, ma dall'atto da notificare: Cass. n. 14230/2015). e siano specificati residenza, domicilio o dimora abituale. A tali innovazioni modifiche si aggiunge l'espressa indicazione del portiere fra i possibili consegnatari dell'atto presso la sede dell'ente. La norma, inoltre, nel testo risultante dalla menzionata novella, ammette espressamente la notificazione nei confronti del rappresentante (non della persona giuridica) ai sensi degli artt. 140 e 143 (notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia e notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), quando i precedenti tentativi effettuati nei confronti dell'ente e del suo rappresentante non abbiano avuto successo. Ne risulta agevolata la posizione del notificante, con il superamento delle passate incertezze sia in ordine alla previsione che subordinava la notificazione al rappresentante al previo tentativo nei confronti dell'ente, sia all'ammissibilità della notificazione col rito degli irreperibili. La notificazione presso la sedeLa notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede, sia la sede legale risultante dall'atto costitutivo (per associazioni e fondazioni v. art. 16 c.c.; per società per azioni art. 2328 c.c.; per società in accomandita per azioni art. 2454 c.c.; per s.r.l. art. 2463 c.c.; per società cooperative art. 2521 c.c.) o dalla eventuale successiva delibera di trasferimento (che deve risultare da dichiarazione depositata dagli amministratori presso il registro delle imprese: art. 111-ter disp. att. c.c.), sia la sede effettiva. Sede effettiva è quella in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente, sicché essa non coincide con il luogo in cui si trova un semplice recapito, una sede secondaria della persona giuridica oppure una persona che genericamente ne curi gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti. Poiché l'art. 46 c.c. equipara, ai fini della tutela dei terzi, la sede legale a quella effettiva, le notificazioni alle persone giuridiche possono eseguirsi indifferentemente nell'una o nell'altra (Cass. n. 6021/2009; Cass. n. 3516/2012). È stato così ribadito che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è applicabile l'art. 46, comma 2, c.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (Cass. n. 21699/2017). Ed anzi, il notificante non può limitarsi a notificare senza successo alla sede legale, se conosce quella effettiva. Difatti, in tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 c.c., che stabilisce che i terzi «possono» considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva, va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, comma 2, (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145, che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, comma 1, c.c. (Cass. n. 6559/2014, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali). Allorché la notifica sia eseguita presso la sede effettiva, grava nondimeno sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che si tratta della sede effettiva nel senso precedentemente indicato (Cass. n. 17519/2003). Qualora la notifica sia eseguita in luoghi diversi da quelli suddetti (sede legale, sede effettiva), come un ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinta, la stessa deve ritenersi inficiata da nullità (Cass. n. 20425/2008). La S.C. esclude, in particolare, la validità della notifica ove effettuata presso un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (Cass. n. 9813/2002; Cass. n. 2992/1990), così come quella presso la sede secondaria, che è tuttavia considerata nulla con conseguente possibilità di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto ovvero della rinnovazione (Cass. n. 11836/2006; Cass. n. 29200/2017). In caso di trasferimento della sede, la notifica eseguita presso la precedente sede deve ritenersi invalida, peraltro non inesistente. È stato, invero, affermato che, nell'ipotesi di trasferimento della sede legale di una s.p.a. (anche se reso opponibile ai terzi), la notificazione dell'atto effettuata presso la sede legale antecedente, ove persista una sede secondaria, o presso altro luogo o stabilimento della società, deve ritenersi viziata di nullità (sanabile dalla costituzione dell'intimato, anche se compiuta all'unico fine di far valere la nullità, o dalla rinnovazione della notificazione nel termine assegnato dal giudice) ma non è giuridicamente inesistente, in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. n. 17478/2011). Peraltro, la notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo (Cass. n. 10694/2020). Per gli effetti sulle società della fusione e della cancellazione, cui si collega in seconda battuta l'individuazione del soggetto nei cui confronti indirizzare la notificazione, v. sub art. 110. Persone giuridicheLa notifica alle persone giuridiche può essere eseguita, nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è ubicata la sede. Il rappresentante e la persona incaricata alla ricezione (a differenza delle altre persone addette alla sede e del portiere) sono collocati sul medesimo piano, senza che sussista fra loro un ordine preferenziale (Cass. n. 11804/2002). Qualora la notifica avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c. ossia al «rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa», tra i quali non è, pertanto, compreso il «familiare convivente» del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo (Cass. n. 8472/2018). A tal riguardo merita sottolineare che, in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico (Cass. n. 33568/2018). Qualora la notifica non possa essere eseguita secondo tali forme, essa può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La fattispecie dell'impossibilità viene ravvisata anche in condizioni transeunti ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede oppure la chiusura della sede (Cass. n. 22957/2012; Cass. n. 6345/2013). Se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità degli artt. 140 e 143. In particolare, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, comma 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli art. 140 e 143, purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale; inoltre, quella prevista dall'art. 140 è ammissibile se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143 è ammissibile nel caso di irreperibilità della persone fisica medesima (Cass. n. 9237/2012). L'impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione del comma 1 dell'art. 145, che giustifica l'effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede ovvero la chiusura della sede medesima (Cass. n. 8045/2008). É stato recentemente affermato che anche nel caso di notificazione alle persone giuridiche possa ricorrersi alla notificazione a mezzo del servizio postale. È cioè valida la notifica eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143, deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, l. n. 890/1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140, ovvero solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società per l'assenza di persone che possano riceverlo (Cass. n. 6654/2018; Cass. n. 30882/2017). Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società; trovando, altresì, applicazione l'art. 139, nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere (Cass. n. 1711/2007). In caso di società rappresentata congiuntamente da più persone, la notifica può essere eseguita ad una soltanto di esse (Cass. n. 24025/2004). Qualora nella sede sociale non siano rinvenuti il legale rappresentante della persona giuridica o la persona incaricata di ricevere le notificazioni, la notifica può essere eseguita mediante consegna dell'atto ad altra persona addetta alla sede. Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto, che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica (Cass. n. 10307/2009; Cass. n. 15798/2010; Cass. n. 14865/2012; Cass. n. 12864/2012; Cass. n. 27420/2017). E, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l'ente, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass. n. 13954/2017). Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 2 l. n. 263/2005 (in vigore dal 1° marzo 2006), la notifica può essere eseguita, in alternativa a persona addetta alla sede (cui devono essere equiparati i dipendenti di ente pubblico) o al portiere dello stabile in cui la sede stessa è ubicata (Cass. n. 22151/2013). Nei casi di perdita della capacità processuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa) della persona giuridica, la notifica degli atti processuali deve essere eseguita nel domicilio o nella residenza della persona fisica che la rappresenta (curatore fallimentare, commissario liquidatore) (Cass. n. 7161/2007). Società non aventi personalità giuridica, associazioni non riconosciute, comitati, condominioAnche per le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati le forme già sussidiarie, indirizzate contro il rappresentante, sono divenute alternative. Di conseguenza, la notificazione può essere eseguita nella sede indicata nell'art. 19, comma 2, oppure alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notifica non può essere eseguita secondo tali forme, essa può essere effettuata alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, anche a norma degli artt. 140 e 143. In ipotesi di notifica da eseguire nei confronti di società di fatto, ciascun socio può essere validamente destinatario della notificazione di atti processuali, dovendosi presumere (ai sensi dell'art. 2297 c.c.) che ciascun socio che agisca per la società irregolare ne abbia la rappresentanza anche in giudizio (Cass. n. 850/1999). La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un «ufficio» dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo (Cass. n. 11303/2007; Cass. n. 2999/2010). BibliografiaBalena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995; Buoncristiani, Ufficiale giudiziario, in Enc. dir. XLV, Milano, 1992; Campus, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle “forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante”, in Studium juris 2003, 694; Caponi, La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile, in Foro it. 2006, V, 165 ss.; Conte, Diritto di difesa ed oneri della notifica. 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