Codice di Procedura Civile art. 170 - Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Antonio Scarpa

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

[I]. Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [2372, 2862, 2883, 2921, 4, 3303; 1253, 1292 att.] 1.

[II]. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

[III]. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [1651, 166]2.

[IV]. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale3.

[IV]. Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilita' di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati4.

 

[1] In tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica, vigeva l'art. 51, commi 1-3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 4, comma 3 lett. a) d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif. in l. 22 febbraio 2010, n. 24. Successivamente, il comma 11 dell'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha abrogato i commi 1-4 del citato art. 51 e sostituito la relativa disciplina (commi 4-10 del suddetto art. 16, di cui il comma 9 successivamente modificato dall'art. 119, n. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228) applicabile genericamente ai « procedimenti civili ». V. inoltre gli artt. 16-bis e 16-ter d.l. n. 179, cit., inseriti dall'art. 119 n. 2) l. n. 228, cit., relativi, rispettivamente, all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, a decorrere dal 30 giugno 2014, e all'individuazione dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, a decorrere dal 15 dicembre 2013. Ma, con riferimento alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia, v. l'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, che ha disposto che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179, cit., sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Il presente comma 11 era stato modificato  dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del d.l. 30 aprile 2020, n. 28,  che aveva sostituito le parole «30 giugno 2020»  alle parole «31 luglio 2020», tale modifica è stata soppressa in sede di conversione  dalla l. 25 giugno 2020, n. 70.  A tal  proposito, sempre in tema di deposito telematico,  v., anche,  art. 221, commi 2, 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77 ; da ultimo v. art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; v. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit. Per la proroga del termine di applicazione,  v. da ultimo, art. 8, commi 8, 9 d.l.29 dicembre 2022, n. 198, in corso di conversione.

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 2, lett. f, numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che  ha inserito le parole: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,» dopo le parole: «si fanno». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[3] Comma modificato dall'art. art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha soppresso, gli ultimi tre periodi del comma che recitavano: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni » Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. L'art. 21 lett. h)l. 28 dicembre 2005, n. 263, aveva sostituito gli ultimi tre periodi del comma all'originario ultimo periodo, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 263, cit., tali modifiche si applicavano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo del periodo in questione era: «Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme». Successivamente sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. f, numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  Il testo del comma era il seguente:  «Le comparse [190] e le memorie [183, 190] consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. f, numero  3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

A seguito della costituzione in giudizio, il procuratore costituito è destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni.

Le comparse e le memorie si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

Notificazioni e comunicazioni al procuratore costituito

A norma dell'art 170 una volta avvenuta la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni (anche delle sentenze: art. 285) e le comunicazioni, salvo che la legge disponga altrimenti, devono essere effettuate al difensore costituito, il quale, per effetto della sostituzione procuratoria, è il naturale destinatario degli atti processuali (Cerino Canova, in Comm. Allorio, II, t. 1, 442).

Notificazioni e comunicazioni vanno effettuate al domicilio eletto, sebbene tale elezione sia formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione, atteso che questa si riflette necessariamente sul procuratore, essendo il termine «parte» concettualmente comprensivo di entrambi i soggetti. Qualora il procuratore della parte abbia dichiarato, al momento della costituzione in giudizio, la propria residenza o questa sia indicata nella procura, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento devono farsi in tale luogo.

Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nella procura alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura (Cass. n. 8652/2017;Cass. I. n. 18430/2013).

Si è affermato che la regola stabilita dall'art. 138, comma 1, secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento, sicché, ad esempio, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, sarebbe valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio (Cass. II, n. 15326/2015; Cass. II, n. 7613/1999).

Se l'atto non venga ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, notificazione e comunicazioni possono, perciò, essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata alla ricezione (Cass. S.U., n. 479/1997;  Cass. II, n. 24373/2010). Allorché il difensore nel corso del processo trasferisce il proprio studio professionale ad indirizzo diverso da quello presso cui la parte aveva eletto domicilio e risultante dagli atti, ha l'onere di comunicare tempestivamente alla cancelleria del giudice adito la relativa variazione, ai fini delle successive comunicazioni e notificazioni (Cass. III, n. 5079/2010). Si è così ritenuta valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico al portiere, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex artt. 136 e 170 avesse nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato (Cass. n. 9315/2018).

La notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - secondo quanto prescritto dall'art. 170 - inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nonostante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 (Cass. I, n. 4456/1999; Cass. II, n. 1676/2015).

Così, la notificazione della sentenza in forma esecutiva (semmai unitamente all'atto di precetto) eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui all'art. 325 sia nei confronti del notificante che del destinatario (Cass. III, n. 16804/2015; Cass. S.U., n. 12898/2011). Del pari inidonea, ai sensi dell'art. 285, a far decorrere il termine breve per impugnare, è la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore costituito (Cass. V, n. 19876/2016).

Per effetto dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 (norma da ritenersi non abrogata dopo l'entrata in vigore dell'art. 170, come degli artt. 1 e 6 l. n. 27/1997), il procuratore che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale sia assegnato, deve, all'atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il processo è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'ufficio adito (Cass. I, n. 7658/2013). Si è spiegato, peraltro, come a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche del codice di rito apportate dalla l. n. 183/2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 16, comma 7, d.l. n. 185/2008, conv., con modif., in l. n. 2/2009, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U., n. 10143/2012).

Il comma 2 dell'art. 170 chiarisce che, se il procuratore è costituito per più parti, ai fini della valida notificazione o comunicazione di atti del procedimento è sufficiente la consegna allo stesso di una sola copia. La regola opera anche nell'ipotesi in cui il procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (Cass. III, n. 19297/2012; Cass. VI,  n. 6059/2018).

Notificazioni e comunicazioni per via telematica

A norma dell'art. 51, comma 1, d.l. n. 112/2008, conv., con modif., in l. n. 133/2008, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti ricognitivi della funzionalità dei servizi di comunicazione, di cui al comma 2 della stessa disposizione, negli uffici giudiziari ivi indicati, le notificazioni e le comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 170 sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 d.l. n. 185/2008, conv., con modif., dalla l. n. 2/2009.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano dunque, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC,  utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. I, n. 26773/2016; Cass. I, n. 15035/2016; secondo Cass. IV, n. 21375/2017, la comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante Posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è così idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario).

In altri termini, per la notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. III, n. 25819/2017).

Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite, esclusivamente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore della parte, senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4 della citata norma, per causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l'art. 136, comma 3, e può rilevare l'elezione di domicilio (Cass. VI, n. 21519/2017).

Ai fini del cd. "domicilio digitale" per le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile, rileva, quindi, l'indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass. I, n. 2460/2021).

Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, come modificato dall'art. 47 d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014 (Cass. V, n. 7029/2018). La questione, oggetto di contrasto di pronunce, è stata tuttavia rimessa alla decisione delle Sezioni Unite con ordinanza Cass. III n. 32287/2023.

 

A seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, non è perciò più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. III, n. 17049/2017).

Il difensore esercente il patrocinio non può indicare per le comunicazioni la Pec di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa dell’indirizzo di posta certificata, cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una p.e.c. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione (Cass. III, n. 4920/2021).

Il decreto legislativo (d.lgs. n. 164/2024) concernente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, recante attuazione della l. n. 206/2021, ha previsto che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; le comparse e le memorie 

consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. Si applicano, inoltre, per le comunicazioni, l’art. 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’art.149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.

 

Bibliografia

Biavati, La riforma del processo civile: motivazioni e limiti, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2022, 45 ss.; B. Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito ordinario di cognizione, in Giustiziacivile.com, 5 gennaio 2023; De Santis, La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza, in Giusto proc. civ., 2017, 749 ss.; Dondi, Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 927 ss.; Panzarola, Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili, in Giusto proc. civ., 2018, 69 ss.; Punzi, Sul processo civile telematico, in Riv. dir. proc., 2022, 1, 1 ss.; Raiti, Il principio di sinteticità e di chiarezza del ricorso per cassazione secondo la legge delega sulla Riforma del processo, in Riv. dir. proc., 2022, 3, 1027 ss.; Tedoldi, Il processo civile telematico tra logos e techne, in Riv. dir. proc., 2021, 3, 843 ss.; Tombolini, Note «a caldo» sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile: le modifiche al giudizio di primo grado, in Judicium, 15 dicembre 2021.

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