Codice di Procedura Civile art. 222 - Interpello della parte che ha prodotto la scrittura.Interpello della parte che ha prodotto la scrittura. [I]. Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei [187 4], e dispone i modi e i termini della loro assunzione [202 1]. Inquadramento.Qualora sia proposta querela di falso in corso di causa, il giudice deve interpellare, ai sensi dell'art. 222, il presentatore del documento, chiedendogli se intenda valersene in giudizio. Ciò nel solo caso in cui questi sia colui che voglia giovarsi dell'atto, in quanto la norma in esame si riferisce per l'interpello a chi esibisce il documento, avendo riguardo all'ipotesi normale che il presentatore dell'atto si identifichi con la persona che di esso intenda avvalersi. Modalità dell’interpelloL'interpello, ai sensi dell'art. 222, per conoscere se la parte che ha prodotto il documento intenda valersene, postula un adempimento di verifica rimesso al giudice della causa principale e non interno al procedimento di accertamento del falso (Cass. VI, n. 20233/2011). La mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222, equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sé sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio (Cass. III, n. 15493/2002). La risposta affermativa all'interpello rivolto dal giudice alla parte, circa l'intenzione di avvalersi del documento contestato, è revocabile, poiché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che l'ha prodotto, la quale può, pertanto, dichiarare successivamente di non avvalersene, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al querelante, a proseguire il giudizio sulla querela di falso (Cass. VI, n. 20563/2017). Si è sostenuto che, quando la querela di falso venga proposta in via incidentale, l'interpello della parte, che ha prodotto il documento impugnato, come la partecipazione del pubblico ministero, si rendono necessari esclusivamente con riguardo alle fasi del procedimento che attengano all'accertamento della falsità, il che avviene solo a seguito dell'accertamento dell'ammissibilità della querela (Cass. II, n. 5044/1978; Cass. I, n. 5040/ 2005). E’ stato anche precisato che, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, all’interpello procede il giudice della medesima sezione distaccata incaricato della trattazione della causa principale (Cass. II, n. 8705/2016). Benché, del resto, l'art. 222 affida all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, dal collegio, in sede di decisione della causa (Cass. II, n. 8705/2016). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006. |