Codice di Procedura Civile art. 232 - Mancata risposta.Mancata risposta. [I]. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio [548 2]. [II]. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria [203]. InquadramentoSono stabilite espressamente dalla legge le modalità per l'interrogatorio formale. La parte interrogata deve rispondere personalmente. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti. Mancata risposta all'interrogatorio formaleLa disposizione dell'art. 232 non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. VI, n. 41643/2021;Cass. VI, 9436/2018; Cass. III, n. 6204/2016; Cass. I, n. 17719/2014; Cass. III, n. 3258/2007). La mancata risposta può, quindi, assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (Cass. VI, n. 4837/2018; Cass. II, n. 30529/2017; Cass. II, n. 24853/2015; Cass. III, n. 22407/2006). L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto “aliunde” il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass. III, n. 10099/2013; Cass. III, n. 15055/2003). Nell'ipotesi di mancata risposta all'interrogatorio formale, al fine di considerare ammessi i fatti formanti oggetto del mezzo istruttorio, non è necessaria una specifica istanza dell'interessato, in quanto quest'ultimo ha già mostrato di volere conseguire tale scopo deferendo l'interrogatorio (Cass. II, n. 4317/1986). Se il giudice omette in sentenza di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, la decisione non è per ciò solo affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232, a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. VI, n. 19833/2014). L'art. 232 è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta (Cass. III, n. 7783/2010). Non va comunicato al contumace il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria (non prevedendolo l'art. 292 né l'art. 82, comma 3, disp. att.) anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace; pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232, la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data (Cass. III, n. 10157/ 2018). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006;. |