Codice di Procedura Civile art. 247 - Divieto di testimoniare 1 .Divieto di testimoniare1. [I]. Non possono deporre il coniuge ancorché separato [150 c.c.; 706 ss.], i parenti o affini in linea retta [75, 78 c.c.] e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione2, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale [706 ss.] o relative a rapporti di famiglia.
[1] La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. [2] L'istituto dell'affiliazione è stato soppresso dalla l. 4 maggio 1983, n. 184. BibliografiaCapelli, Il principio di unità e infrazionabilità della prova come limite alle prove nuove in appello, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 211 ss.; Giabardo, Nota in tema di prova testimoniale civile, in Giur. it. 2013, 1863; Pisapia, Appunti in tema di deduzioni e preclusioni istruttorie nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 567 ss.; Querzola, La capacità a testimoniare tra diritto sostanziale e diritto processuale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 1393 ss.; Taruffo, Cultura e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, 63 ss. |