Codice di Procedura Civile art. 248 - Audizione dei minori degli anni quattordici 1 .Audizione dei minori degli anni quattordici1. [I]. I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento [251].
[1] La Corte cost., con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo Inquadramento.La Corte cost., con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo. BibliografiaCapelli, Il principio di unità e infrazionabilità della prova come limite alle prove nuove in appello, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 211 ss.; Giabardo, Nota in tema di prova testimoniale civile, in Giur. it. 2013, 1863; Pisapia, Appunti in tema di deduzioni e preclusioni istruttorie nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 567 ss.; Querzola, La capacità a testimoniare tra diritto sostanziale e diritto processuale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 1393 ss.; Taruffo, Cultura e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, 63 ss. |