Codice di Procedura Civile art. 281 bis - Norme applicabili 1 .Norme applicabili 1. [I]. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo [50-ter ss.].
[1] Articolo inserito dall'art. 68 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Inquadramento.
Gli articoli da 281-bis a 281-novies regolano la fase della sentenza delle cause davanti al tribunale in composizione monocratica,nelle quali il giudice unico assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione. In particolare, l’art. 281-bis contempla un rinvio alle disposizioni che regolano il giudizio che si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili. BibliografiaLiebman, Manuale di diritto processuale civile, Principi, a cura di V. Colesanti, E. Merlin, E.F. Ricci, Milano, 2002; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010. |