Codice di Procedura Civile art. 282 - Esecuzione provvisoria 1 .

Antonio Scarpa

Esecuzione provvisoria 1.

[I]. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 33 l. 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza 1° gennaio 1993, ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, come stabilito dall'art. 92, della l. 353/1990 cit., come modificato dall'art. 50, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374, dall'art. 2, comma 5, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e successivamente dall'art.  6, comma 1, d.l  7 ottobre 1994, n. 571 , conv. con modif. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.. Il testo recitava: «[I]. Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo. [II]. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla».

Inquadramento.

 

Gli artt. da 282 a 286 regolano la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, il procedimento di sospensione della stessa esecuzione e i modi di notificazione della sentenza.

 

Provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado

Le sentenze su giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1993 o pubblicate dopo il 19 aprile 1995, sono provvisoriamente esecutive ex lege. Non si può trarre, tuttavia, dalla Carta costituzionale alcun argomento per ritenere l'esecutorietà provvisoria delle sentenze di primo grado alla stregua di un principio generale diretto a garantire l'uniformità tra tutte le procedure variamente previste e disciplinate dal legislatore (Corte cost. n. 101/2006).

L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento. Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, quindi idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato (Cass. II, n. 7369/2009). Così, nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282, della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. D'altro canto, il promissario acquirente, il quale chiede l'esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, è tenuto a pagare il prezzo, che, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, in quanto a tale data sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del corrispettivo, cui è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rendendo applicabile l'istituto della risoluzione del rapporto per inadempimento (Cass. S.U., n. 4059/2010; Cass. II, n. 8693/2013; Cass. II, n. 8693/2016; Cass. II, n. 14372/2018).

Parimenti, in tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria exart. 282 e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità (Cass. III, n. 2537/2019).

Si è affermato in giurisprudenza che, ad eccezione dei casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337. Questa conclusione è stata  tratta dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste proprio l'art. 282: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass. S.U., n. 10027/2012).

Provvisoria esecuzione relativamente alla condanna alle spese

Ancorché l'art. 282 non consenta di ritenere, come visto, che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e debba, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda), tale statuizione, in forza della riferibilità dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costituiva, deve considerarsi provvisoriamente  esecutiva.

La condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta perciò, in quanto tale, la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura – se di condanna, costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (Cass. III, n. 10826/2020; Cass. III, n. 1283/2010; Cass. III, n. 16262/2005).

È controversa la provvisoria esecutività della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale (Cass. III, n. 19899/2024; Cass. n. 32380/2023).

Esecuzione forzata e sentenza d’appello

L'art. 336, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.

Si è così deciso che la sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (Cass. III, n. 21264/2024).

Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

La richiesta di restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado consegue, invero, alla richiesta di modifica della decisione impugnata ed è perciò ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass. lav., n. 2292/2018; Cass. III, n. 1324/2016; Cass. III, n. 10124/2009; Cass. III, n. 16152/2010). La pronuncia di accoglimento della domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza della riformata sentenza provvisoriamente esecutiva deve essere resa in maniera esplicita dal giudice d'appello (Cass. III, n. 8639/2016).

Bibliografia

Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010.

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