Codice di Procedura Civile art. 289 - Integrazione dei provvedimenti istruttori 1 .Integrazione dei provvedimenti istruttori 1. [I]. I provvedimenti istruttori [176 1, 279 1, 280], che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte [122 att.] o d'ufficio, entro il termine perentorio [153] di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione [136, 137 ss.] se prescritte. [II]. L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere [175 3].
[1] Articolo così sostituito dall'art. 26 l. 14 luglio 1950, n. 581. InquadramentoL’art. 289 predispone uno strumento idoneo ad integrare i provvedimenti istruttori non contenenti la fissazione dell’udienza successiva o il termine entro cui le parti devono compiere atti processuali. Integrazione dei provvedimenti istruttoriIl ricorso all'integrazione ex art. 289, entro il termine perentorio ivi previsto, trova applicazione, ad esempio, qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2, 617 e 619, ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619, per la riassunzione davanti al giudice competente (Cass. VI, n. 5060/2014; Cass. VI, n. 12170/2016; Cass. VI, n. 15605/2017). Così pure, sempre in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, si è deciso che, qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289, anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, tali spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili (Cass. III, 12977/2022). La disciplina dell'integrazione dei provvedimenti istruttori dettata dall'art. 289, invece, non opera ovviamente nelle ipotesi in cui manchi del tutto il provvedimento del giudice che si dovrebbe integrare, perché non è stata tenuta l'udienza in cui si doveva prendere il provvedimento, restando in tale ipotesi la prosecuzione del processo affidata all'ufficio secondo il disposto dell'art. 82 disp. att., senza che sussista alcun onere a carico della parte di richiedere nel termine perentorio di sei mesi la fissazione di una nuova udienza pena l'estinzione del giudizio (Cass. n. 8210/1987). Si è invece deciso che l'erronea indicazione della data di fissazione dell'udienza di rinvio, contenuta in un'ordinanza resa a scioglimento di una riserva di pronuncia, non comporta alcuna violazione del contraddittorio allorché si tratti di errore materiale che non rende la data dell'ulteriore corso del giudizio talmente incerta da impedire alla parte destinataria della comunicazione di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la successiva udienza che il giudice intendeva effettivamente indicare (Cass. II, n. 26065/2016). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010. |