Codice di Procedura Civile art. 347 - Forme e termini della costituzione in appello.Forme e termini della costituzione in appello. [I]. L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale1. [II]. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. [III]. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [123-bis att.].
[1] Comma così sostituito dall'art. 53 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore» e successivamente dall'art. 3, comma 4, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il testo del comma era il seguente: «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale . Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoLa disciplina della costituzione delle parti in appello ricalca quella dettata per il primo grado del giudizio dinanzi al tribunale. Il Correttivo (d.lgs. n. 164/2024) è intervenuto su di essa per precisare che le altre parti, diverse dall’appellante, si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’art. 349-bis, sempre secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale: alle ragioni dell’intervento si è già accennato nel commento all’art. 343 La costituzione dell'appellante ha luogo ai sensi dell'art. 165, mediante il deposito del fascicolo di parte, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello (notificato), la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra i quali la copia della sentenza impugnata e il fascicolo di parte di primo grado. La costituzione dell'appellante deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello, oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, entro cinque giorni. Ovviamente il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347, in relazione all'art. 165, decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. n. 1662/2016). Se l'appello è proposto nei confronti di più persone, l'originale dell'atto di appello deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dalla prima notificazione. Il termine per la costituzione dell'appellante decorre dal perfezionamento della notificazione. La giurisprudenza ritiene che l'appellante possa costituirsi prima ancora della notificazione dell'atto d'appello. La mancata costituzione nei termini (ivi compresa, dunque, la costituzione tardiva) determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, al cui commento si rinvia. In tale ipotesi, non trova applicazione l'art. 171, dettato in tema di ritardata costituzione delle parti. È così escluso che, in mancanza di tempestiva costituzione dell'appellante, l'improcedibilità dell'appello possa essere impedita dalla costituzione tempestiva dell'appellato e che, così, l'appellante possa costituirsi in ragione di essa fino alla prima udienza. Né l'appellante può procedere alla riassunzione del giudizio di appello dichiarato improcedibile (Cass. n. 1322/2006; Cass. S.U., n. 10864/2011). Critica la dottrina (Vullo, 2007, 478). Il deposito della citazione in appelloSi è discusso degli effetti della costituzione dell'appellante in presenza del deposito non dell'originale notificato della citazione, ma di una «velina» o, comunque, di copia dell'atto mancante della relata di notificazione. Secondo un indirizzo ribadito in più occasioni, il mancato deposito dell'originale notificato della citazione determina l'improcedibilità dell'appello, improcedibilità che si consoliderebbe allo spirare del termine per la costituzione o, in caso di appello indirizzato a più persone, allo spirare del decimo giorno dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 165, comma 2: la ratio di questa soluzione, in breve, è individuata nell'esigenza di verifica della tempestività della costituzione, in difetto della quale è data la sanzione di improcedibilità comminata dall'art. 348, comma 1. Altre decisioni sostengono invece la tesi opposta, secondo cui il deposito della copia dell'atto d'appello in luogo dell'originale notificato costituisce mera irregolarità, giungendo alla conclusione che l'originale notificato dell'atto d'appello possa essere prodotto fino alla prima udienza, che è quella in occasione della quale l'eventuale improcedibilità va in effetti scrutinata (v. per le diverse soluzioni Cass. n. 18009/2008; Cass. n. 10/2010; Cass. n. 17666/2009; Cass. n. 6912/2012). Quest'ultima soluzione è argomentata anche in riferimento all'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui l'appellante che non dispone dell'originale notificato alla scadenza del 10º giorno può procedere alla costituzione con «velina» (Cass. S.U., n. 10864/2011). Sulla materia sono intervenute in sede di composizione di contrasto le Sezioni Unite, le quali hanno affermato che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (Cass. S.U., n. 16598/2016). L'appellato, secondo quanto prescrive l'art. 166, si costituisce depositando il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, la procura alle liti, gli eventuali documenti offerti in comunicazione e il fascicolo di parte di primo grado. In caso di mancata costituzione dell'appellante, è l'appellato a dover provvedere alla iscrizione a ruolo e, dunque, deve in tal caso depositare anche la relativa nota. La costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione d'appello (salvo abbreviazione abbreviazione dei termini) ovvero di quella posticipata ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5. L'appellato può tuttavia costituirsi anche dopo lo spirare di detto termine, fintanto che la causa non venga trattenuta in decisione, ma, in tal caso, decade dal diritto di proporre appello incidentale e riproporre le domande ed eccezioni non accolte. La copia della sentenza impugnataL'appellante deve inserire nel proprio fascicolo, all'atto della costituzione in giudizio, una copia della sentenza appellata. La ratio della disposizione si ravvisa nell'esigenza che il giudice d'appello possa avere piena conoscenza del contenuto della sentenza impugnata: esigenza tanto più rilevante ove si consideri l'attuale formulazione dell'art. 342, che impone all'appellante «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare». La norma in commento, tuttavia, non indica la sanzione comminata per la violazione dell'obbligo. Nel vigore dell'art. 348, comma 2, nel testo antecedente la riforma del 1990, la previsione del comma 2 dell'art. 347, secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, si coniugava con la sanzione di improcedibilità derivante dalla mancata presentazione del proprio fascicolo (contenente, così, anche la sentenza impugnata) nella prima udienza, salvo che il l'istruttore non concedesse per giustificati motivi una dilazione, rinviando l'udienza. Per altro verso era generalmente ritenuto che il mancato deposito di copia della sentenza impugnata all'atto della costituzione non determinasse l'improcedibilità dell'appello se, al momento della decisione, essa risultava comunque allegata agli atti (Cass. n. 1302/2003), ad esempio perché prodotta dall'appellato oppure perché rinvenuta, sia pure in copia informale, nel fascicolo d'ufficio di primo grado. A seguito della novella di cui alla l. n. 353/1990, che ha riformulato l'art. 348, comma 2, eliminando la sanzione dell'improcedibilità per il mancato deposito del fascicolo di primo grado, che sono profilate, in dottrina, soluzioni diverse: i) secondo alcuni la mancanza della copia della sentenza impugnata determina inammissibilità dell'appello perché impedisce al giudice di appello di prendere cognizione dello svolgimento del giudizio di primo grado (Attardi, 1991, 153); ii) altri sostengono che, in caso di mancata produzione della copia della sentenza impugnata, ove il contenuto di essa non possa essere altrimenti ricostruito, il giudice d'appello debba ordinare all'appellante la produzione in giudizio della sentenza medesima ai sensi dell'art. 123-bis disp. att., dichiarando quindi la nullità dell'atto d'appello per inidoneità di esso al raggiungimento dello scopo nel solo caso in cui l'appellante non ottemperi all'ordine (Ronco 2000, 66, ritiene che il giudice, ai sensi dell'art. 182, debba invitare l'appellante alla produzione della copia notificata della sentenza; in questo senso Cass. n. 16938/2006); iii) altri ancora, in prevalenza, affermano che la mancata produzione di copia della sentenza impugnata conduce al rigetto dell'appello se e quando ciò impedisca di ricostruire la vicenda processuale e, così, di riscontrare la fondatezza dell'impugnazione (Comoglio, Ferri e Taruffo, 1998, 814). In giurisprudenza si è in un primo tempo affermato, da un lato, che l'omesso deposito del fascicolo di parte, o della copia della sentenza impugnata in sede di costituzione, continuano a essere causa di improcedibilità dell'appello; dall'altro lato, che il giudice è tenuto a decidere l'appello nel merito qualora sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza del contenuto della sentenza impugnata: sia che quest'ultima venga prodotta dall'appellante nel corso del giudizio di appello; sia che venga invece prodotta dall'appellato ovvero si rinvenga, in copia informale, nel fascicolo d'ufficio di primo grado; sia che il suo contenuto emerga dall'atto d'appello. Successivamente si è posto l'accento sull'abrogazione della sanzione di improcedibilità per il mancato deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante, alla stregua del nuovo testo dell'art. 348, nonché sul principio di tassatività delle cause di improcedibilità: da ciò si è desunto che la mancanza in atti della sentenza impugnata non impedisce la decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, e conduce, altrimenti, alla pronuncia di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi (Cass. n. 10404/2003). Questa soluzione pare armonizzarsi col testo vigente dell'art. 342, che menziona «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare» proprio nel quadro della definizione della nozione di specificità dei motivi di appello. In definitiva, il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, disposta dalla l. n. 353/1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte (Cass. n. 24461/2020). A ciò, riassumendo, merita aggiungere: — che il deposito della sentenza appellata va provato dall'appellante (Cass. n. 5924/1999); — che, se la sentenza risulta prodotta, ma non si rinviene in atti, il giudice deve disporne le opportune ricerche (Cass. n. 11201/2000; Cass. n. 15206/2005; Cass. n. 21833/2007); — che il deposito della sentenza in copia non autentica non nuoce all'appellante, sempre che l'appellato non contesti la conformità della copia all'originale (Cass. n. 696/1999); — che il deposito della sentenza ad opera dell'appellante può avvenire nel corso del giudizio (Cass. n. 1302/2003); — che il giudice d'appello può avvalersi della sentenza comunque prodotta in atti (Cass. n. 7746/2005; Cass. n. 9254/2006; Cass. n. 28786/2005); — che, se la sentenza non è completa (per mancanza di una o più pagine) il giudice deve assegnare all'appellante un termine per la produzione (Cass. n. 16938/2006 ; Cass. n. 23395/2015); — che, se la sentenza di primo grado non è stata depositata, il giudice d'appello non può rimettere la causa sul ruolo per la sua acquisizione (Cass. n. 15303/2006). Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficioIl comma 3 della disposizione stabilisce che il cancelliere provvede ai sensi dell'art. 168 ad iscrivere la causa nel ruolo generale, a seguito della presentazione della nota di iscrizione, al momento della costituzione dell'appellante o, se quest'ultimo non si è costituito, al momento della costituzione dell'appellato. Il cancelliere deve anche chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. L'art. 123-bis disp. att. esclude l'applicazione di quest'ultima previsione per il caso che l'impugnazione venga proposta contro una sentenza non definitiva. Nondimeno il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti. Una volta formato il fascicolo d'ufficio il cancelliere lo presenta presidente del tribunale o della corte d'appello perché designi il giudice o la sezione. Nel caso che il cancelliere non abbia ottemperato all'obbligo di richiedere il fascicolo di primo grado o che, comunque, la richiesta non abbia avuto esito, il giudice non è tenuto a disporne l'acquisizione: può discrezionalmente disporla, però, se lo ritiene necessario (si immagini la necessità di verificare il contenuto delle prove testimoniali risultanti dai verbali del giudizio di primo grado, ovvero di una consulenza tecnica d'ufficio), in qualunque fase del processo, anche decisoria. Ne discende che l'omissione dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non vizia la sentenza di appello, né il soccombente può dolersi della mancata acquisizione, salvo non dimostri, nel giudizio di cassazione, che l'acquisizione del fascicolo di primo grado avrebbe determinato una diversa decisione della lite (Cass. n. 2116/1992; Cass. n. 688/2010; Cass. n. 1678/2016). È stato così ripetuto che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. n. 9498/2019). Ove il cancelliere abbia trasmesso, oltre al fascicolo d'ufficio, anche i fascicoli di parte, il giudice non può prendere in considerazioni i documenti ivi contenuti se la parte è rimasta contumace. BibliografiaAdorno, Questioni rilevabili d'ufficio e poteri del giudice d'appello, in Riv. dir. proc. 2008, 838; Allorio, Sul doppio grado nel processo civile, in Riv. dir. civ. 1982, I, 317; Amato, Termine breve di impugnazione e bilateralità della notificazione della sentenza nel processo con due sole parti, in Riv. dir. proc. 1985, 330; Attardi, Note sull'effetto devolutivo dell'appello, in Giur. it. 1961, IV, 145; Attardi, Sulle impugnazioni incidentali condizionate, in Giur. it. 1991, IV, 289 Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991; Auletta, Forme e tempo dell'appello incidentale (una riflessione su nullità, decadenza e tecniche legislative), in Riv. dir. proc. 2005, 663; Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli 1984; Balena, Commentario alla Legge 26 novembre 1990, n. 353, in Nuove leggi civ. comm. 1992, 213; Balena, Elementi di diritto processuale civile, II, 2, Le impugnazioni, Bari, 2004; Balena, Nullità della citazione d'appello per vizi della «vocatio in ius»: un'applicazione ovvia e una disapplicazione sconcertante dell'art. 164 c.p.c., in Foro it. 2005, I, 183; Bellomia, Corte costituzionale e doppio grado di giurisdizione, in Giur. cost. 1982, I, 43; Besso, Principio di prevalenza della sostanza sulla forma e requisiti formali del provvedimento: un importante revirement della Corte di cassazione, in Giur. it. 2007, 946; Bianchi, I limiti oggettivi dell'appello civile, Padova, 2000; Bove, Sentenze non definitive e riserva di impugnazione, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 423; Carbonara, Regime di impugnazione delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità necessaria alla luce del novellato art. 339, 3° co., (in particolare: la violazione del precedente giudicato), in Giur. it. 2007, 516; Carbone, Definitività e non definitività della sentenza, in Corr. giur. 1990, 705; Carpi, La provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979; Carrato, L'oggetto dell'appello ed il requisito della specificità dei motivi, relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo del 18 settembre 2006; Carrato, La necessaria collegialità della Corte di Appello e le conseguenze delle sue possibili violazioni, in Corr. giur. 2012, 240; Cavallini, Nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire e poteri del giudice d'appello, in Riv. dir. proc. 1998, 494; Cea, Pluralità di domande e sentenze non definitive, in Foro it. 1987, I, 145; Cea, Sentenze definitive e non definitive: una querelle interminabile, in Foro it. 1993, I, 480; Cerino Canova, Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito, in Riv. dir. proc. 1971, 426; Cerino Canova, Le impugnazioni civili, Padova, 1973; Cerino Canova, Dell'appello avverso le sentenze non definitive, in Riv. dir. proc. 1985, 811; Cerri, Il principio del doppio grado di giurisdizione e la sua irrilevanza costituzionale, Giur. cost. 1965, 628; Chiarloni, Appello (Dir. proc. civ.),in Enc. giur., Roma, 1988; Chiarloni, in Tarzia-Cipriani (a cura di), Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1992; Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1998; Consolo, La rimessione in primo grado e l'appello come gravame sostitutivo (una disciplina in crisi), in Jus 1997, 79; Consolo, Alla ricerca della inibitoria, in Riv. arb. 1999, 476; Consolo, Le impugnazioni delle sentenza, Padova, 2004; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, III, Milano, 2009; Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Converso, Il processo di appello dinanzi alla Corte d'appello, in Giur. it. 1999, 661; Costantino, Ancora sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive riservabili, in Foro it. 1993, I, 2469; Costantino, L'appello nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative tra foro erariale ed esigenze di prossimità, in Foro it. 2011, I, 444; Danovi, Note sull'effetto sostitutivo dell'appello, in Riv. dir. proc. 2009, 1466; De Cristofaro, Sanatoria (e giustizia) negata: dell'ostinazione contra legem della Suprema Corte a considerare insanabili i vizi dell'atto d'appello concernenti la vocatio in ius, in Corr. giur. 2004, 753; De Cristofaro, Art. 358, in Consolo-Luiso (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano, 2007, 2805 De Cristofaro-Tedoldi, Articolo 339, in Consolo-Luiso (a cura di), Codice procedura civile commentato, II, Milano, 2007; Denti, Ancora sull'efficacia della decisione di questioni preliminari di merito, in Riv. dir. proc. 1970, 560; Di Marzio, L'appello civile dopo la riforma, Milano, 2013; D'Onofrio, Appello (dir. proc.civ.), in Nss. D. I., I, Torino, 1957, 725; Fabbrini, L'opposizione ordinaria di terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, Milano, 1968; Fabiani, Sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive, in Foro it., 1997, I, 2147; Ferri, Appello nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, 555, 557; Finocchiaro, Appellabili le sentenze del giudice di pace, in Guida dir. 2006, 8, 56; Liebman, «Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc. 1964, 57; Gozzi, Difetto di rappresentanza o assistenza della parte e sanatoria in grado di appello, in Riv. dir. proc. 2011, 750; Grasso, Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973; Impagnatiello, Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare, in Foro it. 1994, I, 439; Impagnatiello, Sulla reclamabilità dei provvedimenti d'inibitoria, in Il giusto processo civile 2007, 458; Liebman, Il giudizio d'appello e la Costituzione, in Riv. dir. proc., 1980, 401; Luiso, Appello nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 360; Luiso, Opposizione di terzo, in Enc. giur., XXI, Roma, 1991, 8; Martino, L'appello avverso le sentenze d'equità del giudice di pace, in Giusto proc. civ. 2007, 78; Montali-Corona, L'appello civile, Padova, 2007; Montesano, Cumulo di domande e sentenze non definitive, in Giust. civ. 1985, I, 3132; Montesano, Ancora su cumulo di domande e sentenze non definitive, in Giust. civ. 1986, I, 2371; Olivieri, Opposizione di terzo, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995; Olivieri, La rimessione al primo giudice nell'appello civile, Napoli, 1999; Oriani, Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d'ufficio, in Corr. giur. 2005, I, 1011; II, 1156; Pizzorusso, Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali, in Riv. dir. proc. 1978, 33; Poli, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002; Poli, La devoluzione di domande e questioni in appello nell'interesse della parte vittoriosa nel merito, in Riv. dir. proc. 2004, 336; Poli, L'oggetto del giudizio di appello, in Riv. dir. proc. 2006, 1410; Proto Pisani, Note sulla struttura dell'appello civile e sui suoi riflessi sulla cassazione, in Foro it. 1991, I, 113; Proto Pisani, Appunti sull'appello civile (alla stregua della L. 353/90), in Foro it. 1994, IV, 193; Provinciali, Delle impugnazioni in generale, Napoli, 1962; Rascio, L'oggetto dell'appello civile, Napoli, 1996; Ricci, Doppio grado di giurisdizione (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XII; Romano, Sulla nullità dell'atto di citazione in appello per vizi inerenti alla vocatio in ius, in Riv. dir. proc. 2010, 1432; Ronco, Appunti sparsi in tema di mancato deposito della sentenza appellata, di improcedibilità dell'appello e di correlazione tra forma e ragione di impugnazione dei provvedimenti decisori, in Giur. it. 2000, 66; Saleti, La riassunzione del processo civile, Milano, 1983; Sassani, Appello (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Aggiornamento, III, Milano, 1999; Tammaro, Il giudizio di appello e le controversie in unico grado, Torino, 2008; Tedoldi, L'istruzione probatoria nell'appello civile, Padova, 2000; Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, Milano, 2002; Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992; Valitutti-De Stefano, Le impugnazioni nel processo ordinario, Padova, 1996; Vellani, Appello (dir. proc. civ.), in Enc. dir., II, Milano, 1958; Verde, Profili del processo civile, II, Napoli, 1996; Vullo, Mancata costituzione dell'appellante e improcedibilità del gravame, in Riv. dir. proc. 2007, 478. |