Codice di Procedura Civile art. 351 - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria 1

Mauro Di Marzio

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria1

[I]. Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio2.

[II]. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

[III]. Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l'appello e' proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto3.

[IV]. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies.  Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire4.

 

[1] L'articolo è stato sostituito dall'art. 75 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo in vigore recitava: «[I]. Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza. [II]. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. [III]. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile». Precedentemente l'articolo era stato modificato dall'art. 56 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo da modificare, che era stato inserito dall'art. 38, l. 14 luglio 1950, n. 581, recitava: «[I]. Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria per l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. [II]. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. [III]. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa una udienza di comparizione delle parti davanti a sè , e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357».

[2] Comma così modificato dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183 e successivamente dall'art. 3, comma 26,  lett. i),  numero  1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole: «dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283»  alle parole: «dall'articolo 283»  e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito  dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.- 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

[3] Comma così modificato dall'art. 3, comma 26,  lett. i),  numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole: «all'istruttore»  alle parole: «al collegio»  e le parole: «con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza»  alle parole: «all'udienza» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito  dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.- 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". Successivamente comma sostituito dall'art. 3, comma  4, lett. g),  del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  Il testo del comma era il seguente:  «Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile ». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[4] Comma aggiunto dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183. Ai sensi dell'art. 36 , della legge n. 183, cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012 e successivamente modificato  dall'art. 3, comma 26,  lett. i),  numero 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha aggiunto le parole: « Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito  dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.- 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Inquadramento

La novella adottata con la l. n. 353/1990, nel rendere esecutive per legge le sentenze di primo grado, ha prodotto un largo impatto sulla configurazione del giudizio di appello, sopprimendone l'automatico effetto sospensivo. Ciò ha imposto di riformare la norma in commento, che, nel precedente quadro normativo, consentiva di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione della sentenza quando essa non fosse stata autorizzata dal giudice di primo grado, ovvero la revoca dell'esecuzione provvisoria nel caso contrario: oggi la disposizione consente soltanto di sospendere in tutto o in parte, su istanza dell'interessato, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, per legge esecutiva.

La norma è stata nuovamente manipolata nel 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), con interventi diretti a regolare l'eventuale palleggio tra collegio ed istruttore, derivante dalla resurrezione di quest'ultimo.

Dopodiché il correttivo (d.lgs. n. 164/2024) ha sostituito il terzo comma nel senso che segue: «Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto».

Sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e sospensione dell'esecuzione si distinguono su un piano strettamente cronologico, secondo che il primo atto di esecuzione (il pignoramento, nell'esecuzione per espropriazione forzata) abbia o meno avuto luogo. Ciò comporta che l'istante, qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, possa chiedere anche la sospensione dell'esecuzione per l'ipotesi che essa abbia medio tempore avuto inizio.

La sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impedisce il compimento di ogni atto esecutivo, sicché, in tal caso, l'esecuzione non può avere inizio. Viceversa, la sospensione dell'esecuzione, se vale a paralizzare l'esecuzione già iniziata, non priva di effetto, di per sé, gli atti esecutivi eventualmente già posti in essere (Consolo-Luiso-Sassani, 1996, 273; Balena, 1994, 335). La mancata rimozione di tali effetti può però essere fonte di pregiudizio. In tale frangente è stata suggerita l'opportunità di una lettura ampia del testo normativo, volta ad ammettere la revoca dell'esecutività della sentenza appellata, quando questa risulti manifestamente erronea od iniqua (Vaccarella-Capponi-Cecchella, 1992, 283).

Resta fermo che la sentenza di primo grado, esecutiva o no, è titolo idoneo alla iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., sicché, non dipendendo tale iscrizione dalla esecutività del titolo, essa rimane del tutto indifferente alla pronuncia dell'inibitoria (Converso 1999, 661 ss.).

L'istanza di inibitoria può essere totale o parziale, secondo i casi, e può essere accolta anche soltanto in parte, secondo quanto espressamente prevede l'art. 283, comma 1.

Il procedimento ordinario

L'inibitoria non può essere pronunciata d'ufficio, ma presuppone l'istanza di parte, la quale deve contenere tutti gli elementi di fatto e diritto necessari a supportare la sospensione e deve indicare altresì i mezzi di prova necessari al fine.

L'istanza di inibitoria, ai sensi dell'art. 283,salvo quanto subito si dirà, deve essere necessariamente contenuta nell'impugnazione principale o in quella incidentale: l'istanza di inibitoria, dunque, non può essere introdotta (ed è in tal caso inammissibile) quando il giudizio di appello già pende, anche se i termini per appellare non sono ancora scaduti (Mandrioli, 2009, 486). In giurisprudenza si aggiunge che l'istanza di inibitoria deve essere riproposta in prima udienza e non può essere successivamente reiterata. È in particolare impensabile una reiterazione dell'istanza di inibitoria, già disattesa, avanzata sulla base dei medesimi argomenti, dal momento che l'ordinanza sull'inibitoria non è impugnabile e, conseguentemente, non è neppure revocabile o modificabile. Bisogna però considerare che la riforma del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ha novellato l'art. 283 c.p.c., stabilendo che l'istanza di inibitoria può «essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità».

Competente alla pronuncia dell'inibitoria, nei giudizi dinanzi alle corti d'appello, è il collegio. Negli appelli dinanzi al tribunale è competente il giudice monocratico.

Il giudice, secondo quanto la norma espressamente prescrive, decide sull'istanza di inibitoria in prima udienza, se del caso riservando la decisione ai sensi dell'art. 186, eventualmente previa assegnazione di un termine per note illustrative.

Occorre tuttavia considerare che la pronuncia sull'inibitoria presuppone il già intervenuto perfezionamento del contraddittorio, sicché essa è preclusa nel caso in cui, mancando la costituzione dell'appellato, occorra disporre la rinnovazione della notificazione della citazione in appello, ai sensi dell'art. 291 ovvero la rinnovazione della citazione nulla, ai sensi dell'art. 164 ove si ammetta l'applicabilità di tale disposizione in sede di appello. Tale situazione può presentarsi tanto nell'ipotesi di unico appellato, quanto in quella di pluralità di appellati, quando le menzionate nullità riguardino uno soltanto di essi.

La decisione dell'istanza di inibitoria in prima udienza è inoltre preclusa nell'ipotesi che occorra provvedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331. Nel caso in cui debba essere invece effettuata la denuntiatio litis di cui all'art. 332, taluni ritengono che la decisione sull'inibitoria non debba essere rinviata (Consolo-Luiso-Sassani, 408), altri che debba essere parimenti differita (Carpi, 284).

La pronuncia sull’inibitoria è data con ordinanza non impugnabile (né mediante reclamo cautelare, né mediante ricorso per cassazione). Ciò in adesione al fermo orientamento giurisprudenziale che già reputava non impugnabile l’ordinanza sull’inibitoria pronunciata ai sensi del comma 1 della disposizione in commento, al pari di quella prevista dal comma 3 dello stesso articolo e qualificata espressamente come non impugnabile. Parte della dottrina, viceversa, traendo argomento dall’intervento sull’art. 624 ad opera della l. n. 80/2005, con la quale è stato introdotto il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies contro i provvedimenti di sospensione dell’esecuzione pronunciati in sede di giudizio di opposizione, sosteneva che anche la pronuncia sull’inibitoria dovesse essere considerata reclamabile (Balena-Bove, 2006, 114; Impagnatiello, 2007, 458).

La soluzione era priva di conforto giurisprudenziale (App. Catania, 4 marzo 2009; App. Milano, 15 dicembre 2006; App. Bari, 11 settembre 2006; App. Catania, 10 novembre 2003; con riguardo all'istanza di inibitoria proposta nel corso del giudizio di revocazione, v. Trib. Reggio Emilia 30 giugno 2006).

I provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (anche se emessi secondo il rito attualmente vigente) non sono ricorribili per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione (Cass. n. 13774/2015 ; Cass. n. 19247/2019 ).  

La non impugnabilità dell'ordinanza sull'inibitoria comporta altresì che essa non sia modificabile né revocabile, ai sensi dell'art. 177.

All'esito del giudizio di appello, l'inibitoria è in ogni caso assorbita e travolta dalla sentenza: se il giudice che ha concesso l'inibitoria rigetta l'appello, essa viene automaticamente ed immediatamente meno; se il giudice accoglie l'impugnazione, viene a mancare, per l'effetto sostitutivo che è proprio della sentenza d'appello, il titolo paralizzato dall'inibitoria.

Ha in proposito osservato la S.C. che nel giudizio di appello, le doglianze relative alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - sia essa di condanna ovvero costitutiva - assumono rilievo esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 351, non risultando necessaria, al riguardo, un'autonoma statuizione della sentenza di secondo grado che, per il suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l'efficacia di quella di primo grado, sicché, ove il giudice d'appello si sia egualmente pronunciato su tali censure, la relativa decisione non è impugnabile per cassazione, non avendo il ricorrente interesse a dolersi di una statuizione la cui efficacia si è esaurita con la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non deduca una questione relativa alla legittimità degli atti esecutivi eventualmente compiuti dalla parte vittoriosa in forza della sentenza di primo grado e prima della definizione del giudizio d'appello (Cass. n. 19708/2015).

Il procedimento urgente

La disposizione in commento ammette che, su istanza di parte, il provvedimento di inibitoria venga pronunciato anticipatamente, ossia in un momento precedente la prima udienza: nell'ampio arco temporale del termine a comparire, infatti, l'interesse ad impedire l'esecuzione della decisione impugnata potrebbe rimanere pregiudicato.

L'appellante deve a tal fine reiterare l'istanza di inibitoria — già necessariamente contenuta nell'atto d'appello e nella comparsa con appello incidentale — con autonomo ricorso necessariamente successivo alla proposizione dell'impugnazione.

In particolare, «nel caso che l'esigenza di decisione urgente sia avvertita e documentabile già a quel momento, il ricorso al presidente del collegio sarà depositato all'atto della costituzione in giudizio (che ne costituisce un presupposto); ma potrà anche sopravvenire l'urgenza, ed allora il ricorso essere depositato dopo la costituzione dell'appellante» (Consolo-Luiso-Sassani, 1996, 408).

Il ricorso va indirizzato al presidente del collegio, in caso di appello proposto dinanzi alla corte d’appello, o al tribunale in composizione monocratica.

Se sussistono giusti motivi di urgenza, attinenti al pericolo nel ritardo, il presidente del collegio, ovvero il giudice unico, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza. Dopodiché, all’udienza, nel contraddittorio delle parti, si provvede a confermare, modificare o revocare il decreto già emesso, con ordinanza non impugnabile.

La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351, non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 (Cass. n. 8150/2014).

I presupposti dell'inibitoria

Al fine di individuare i presupposti dell'inibitoria «occorre coordinare la norma con il principio generale della esecutorietà ex lege della sentenza introdotta dall'art. 282, con la conseguenza che la sospensione di quell'effetto deve rappresentare l'eccezione: diversamente si vanificherebbe la ratio legis, che vuole il giudizio di primo grado esaustivo di qualsiasi questione proponibile fra le parti e l'impugnazione non finalizzata ad ottenere essenzialmente l'inibitoria, ma tesa ad ottenere la revisio prioris instantiae, sulla base di una concreta possibilità di riforma» (Converso, 1999, 661).

Prima della novella del 2005, si riteneva in prevalenza (Consolo-Luiso-Sassani, 1996, 277) che il legislatore, con la formula «gravi motivi», allora impiegata,  intendesse condizionare il rilascio dell'inibitoria alla simultanea sussistenza di un grave pregiudizio per il soccombente (periculum in mora) e di una prognosi dell'esito del giudizio di appello favorevole all'appellante (fumus boni iuris).

In tale ottica è stata attribuita all'inibitoria di cui all'art. 283 finalità in senso lato cautelare (Cass. n. 4060/2005; Cass. n. 5011/2005).

La funzione dell'inibitoria è dunque individuata nella «anticipazione degli effetti eventuali della sentenza di merito che riforma quella di primo grado eliminando la forza esecutiva o arrestandola a scopi cautelari» (Carpi, 277), ovvero nel «bilanciamento in concreto fra pericolo di pregiudizio da esecuzione e verosimiglianza di serietà dei motivi di appello» (Consolo, 1999, 476). Secondo tale prospettiva l'inibitoria di cui agli artt. 283-351 si allontana dal contermine istituto, disciplinato dall'art. 373, concernente le sentenze di secondo grado in caso di proposizione del ricorso per cassazione: in tal caso, infatti, generalmente si esclude che il giudice debba valutare il fumus boni iuris dell'impugnazione.

Altri giudicavano decisiva la sussistenza del requisito del fumus, indipendentemente dall'esistenza del periculum (Chiarloni, 1992, 162). Altri ancora, al contrario, attribuivano rilievo decisivo al periculum, la cui sola esistenza avrebbe potuto autonomamente giustificare l'istanza di sospensione (Balena, 1994, 333).

La novella del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha previsto il rilascio della sospensiva se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti: pare dunque che la legge, con l'uso della disgiuntiva «o», consenta il rilascio della sospensiva sia in caso di manifesta fondatezza, sia, in alternativa piena, in caso di pregiudizio grave e irreparabile, il che costringerebbe il giudice a sospendere l'esecuzione in caso di appelli completamente campati in aria, sol perché l'esecuzione della sentenza impugnata rechi pregiudizio all'appellante. A tale assurda previsione è da credere che la giurisprudenza saprà porre rimedio.

La soluzione ha ricevuto talora il consenso della giurisprudenza (App. Bari, 7 luglio 2004).

Quanto all'«insolvenza di una delle parti», essa va valutata dal duplice angolo visuale dell'appellante che subisce l'esecuzione e dell'appellato che ha diritto di promuoverla.

Con riguardo, infine, alla cauzione, alcuni ritengono che essa possa essere posta esclusivamente a carico della parte istante, che consegue l'inibitoria (Negrini, 263); altri affermano che la cauzione, a fronte del rigetto della istanza di inibitoria e, perciò, del perdurare della esecutorietà della sentenza impugnata, può essere posta a carico del titolare del diritto risultante dalla sentenza medesima (Consolo, 2004, 132).

L’inibitoria delle sentenze non condannatorie

Secondo l'opinione più diffusa, la provvisoria esecutività cui si riferisce l'art. 282 è attributo delle sole sentenze di primo grado le quali rechino una statuizione di condanna e, così, siano suscettibili di esecuzione forzata in senso stretto, non di quelle costitutive e di accertamento. La questione dei limiti oggettivi della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado ai sensi dell'art. 282 , così come novellato ad opera della l. n. 353/1990, è tuttavia più complesso, e produce intuibili potenziali ricadute sulla perimetrazione dell'ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 283 e 351: quanto più la nozione di esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado si amplia, tanto più si estende, per conseguenza, l'ambito di applicazione dell'inibitoria. Semplificando, possono in proposito isolarsi due orientamenti, già formatisi nel vigore del vecchio testo dell'art. 282 (sul punto Giorgetti, Provvisoria esecutività della sentenza di revocatoria fallimentare e sequestro conservativo, in Fall., 2004, 1134):

i) secondo un primo minoritario indirizzo, tale disposizione sarebbe applicabile ad ogni tipo di sentenza, fatta eccezione per le pronunce strutturalmente insuscettibili di esecuzione forzata, ossia quelle di accertamento mero, e cioè: a) alle sentenze di accertamento che dichiarano l'esistenza di un diritto o di uno status, individuando le condotte che le parti debbono in proposito assumere; b) alle sentenze costitutive (ammesse, ai sensi dell'art. 2808 c.c., nei soli casi previsti dalla legge), il cui contenuto consiste per l'appunto nel costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico; c) alle sentenze di condanna; tale ricostruzione si fonda, in breve, essenzialmente sulla distinzione tra l'immutabilità della situazione giuridica sostanziale, che si determina solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2909 c.c., e l'efficacia esecutiva della stessa che — intesa in senso ampio, non limitato all'attitudine all'esecuzione forzata — può essere provvisoriamente anticipata ad un momento anteriore rispetto al predetto passaggio in giudicato; la soluzione, d'altronde, è sembrata coerente con la finalità perseguita dalla riforma del 1990, consistente nel porre al centro dell'accertamento dei fatti del processo il giudizio di primo grado, con la conseguente ricostruzione dell'appello non quale novum iudicium, ma semplice revisio prioris instantiae e non come nuovo giudizio;

ii) secondo l'orientamento comunemente accolto, beneficiano della provvisoria esecutività soltanto le sentenze di condanna, giacché solo queste ultime necessitano di un'attività di esecuzione o di attuazione in senso stretto, a fronte delle pronunce dichiarative-costitutive le quali producono di per se l'adeguamento della realtà all'ordine giuridico, adeguamento destinato a prodursi, in ossequio al disposto degli artt. 2808 e 2809 c.c., soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

La giurisprudenza di legittimità ha pressoché costantemente aderito all'orientamento più diffuso riassunto nella massima secondo cui, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (è ad es. inammissibile l'istanza di inibitoria di una sentenza di mero accertamento, quale quella dichiarativa della paternità naturale App. Roma 29 marzo 2001, in Gius, 2002, 765) così come quelle costitutive non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282, ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (Cass. n. 7369/2009 ).

Così, ad esempio, la S.C. ha per lungo tempo giudicato indubbio che la pronuncia resa sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 c.c., abbia natura costitutiva e, pertanto, produca ogni suo effetto solo a seguito del passaggio in giudicato (da ultimo, prima dell'intervento delle sezioni unite di cui subito si dirà, v. Cass. n. 8250/2009 ). Se ne deduceva, ad esempio, che, prima del passaggio in giudicato della sentenza che tiene luogo del contratto di compravendita, il creditore del promissario acquirente non potesse iniziare l'esecuzione forzata sul bene, in quanto non ancora entrato nel patrimonio del debitore (Cass. n. 4907/2011 ).

Un mutamento di indirizzo si è però avuto con l'affermazione del principio secondo cui, nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti tra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282, di modo che qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva ( Cass. n. 18512/2007 ).

Quest'ultima pronuncia ha comportato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che, nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale: essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia (Cass. S.U., n. 4059/2010 ).

La S.C. ha in tal modo ritenuto di dover dare «continuità al prevalente orientamento ravvisabile nella giurisprudenza di legittimità», condividendo «sostanzialmente molti degli argomenti sviluppati dalla dottrina maggioritaria ... a sostegno della tesi per cui, nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 c.c. l'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretroattività della sentenza che determina l'effetto sostitutivo del contratto definitivo»; ciò con «la conseguente impossibilità di scissione ... tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli cc.dd. sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso». La pronuncia non si è però fermata a tale affermazione, ma ha aggiunto che la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza costitutiva va affermata «in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato»; per il che «occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte talvolta “corrispettiva” del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva».

Muovendo dal medesimo dictum delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito è quindi pervenuta a soluzioni pratiche contrastanti con particolare riguardo al tema dell'esecutività della sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, la cui natura costitutiva è in genere riconosciuta. Così, alcune pronunce hanno ritenuto esecutiva la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare e conseguentemente ammissibile l'inibitoria, altre sono pervenute alla soluzione opposta, altre ancora hanno affermato che la sentenza di accoglimento della revocatoria, proprio perché non esecutiva, può essere oggetto di inibitoria (per l'ammissibilità App. Milano 10 giugno 1997, in Banca borsa tit. cred., 1998, II, 672; App. Torino 21 dicembre 2010, in Fall., 2011, 461; Trib. Cuneo 3 febbraio 2011, in Fall., 2011, 461; App. Milano 12 maggio 2011; per la soluzione opposta App. Venezia 3 giugno 1999, in Banca borsa tit. cred. 2000, II, 153). Sulla materia è intervenuta la S.C. la quale ha affermato che è provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni nei confronti del soggetto nei cui confronti sia stata accolta la revocatoria, ferma la natura costitutiva di tale statuizione (Cass. n. 16737/2011 ). Inoltre non sono suscettibili di essere sospesi attraverso il rimedio speciale di cui all'art. 19 l. fall. (per la nuova disciplina v. art. 52 d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), né attraverso il rimedio generale di cui all'art. 351 gli effetti della sentenza che pronuncia la risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 l. fall. (per la nuova disciplina v. d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), trattandosi di sentenza di accertamento costitutivo (App. Genova 13 dicembre 2012, in Giur. comm., 2013, II, 902).

Possono individuarsi altre fattispecie in cui si prospetta la convivenza, nella medesima sentenza, di capi c.d. principali costitutivi ed altri condannatori immediatamente esecutivi. Oltre alle sentenze di accoglimento dell'azione revocatoria, cui si è accennato, si può rammentare il caso della costituzione di una servitù: è stata ritenuta così suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitù ex art. 1051 (o 1052) c.c., allorché contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, atteso che essa ha la funzione di risolvere un'esigenza fattuale dell'attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica (Cass. n. 1619/2005 ).

Entro tale quadro complessivo va a collocarsi anche il tema dell'esecutività della condanna alle spese accessoria a sentenza non condannatoria. Da alcuni si è sostenuto che la condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva solo se connessa ad una decisione di condanna, mentre altri hanno affermato che, dato il carattere indubbiamente condannatorio della pronuncia fondata sull'art. 91, essa è immediatamente esecutiva, indipendentemente dalla natura della statuizione principale cui accede. In un certo arco temporale la S.C. ha ritenuto che la disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non potesse essere estesa alla condanna alle spese contenuta in una pronuncia non condannatoria (Cass. n. 9236/2000 ). La Corte costituzionale si è mostrata di diverso avviso, affermando che il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui al punto 31 della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 (Corte cost. n. 232/2004 ): dal ragionamento del giudice delle leggi emerge con chiarezza che i diversi capi possono essere sottoposti ad un diverso regime quanto al profilo della provvisoria esecutività. Successivamente anche la S.C. ha mutato indirizzo affermando — sulla base di una linea motivazionale diversa da quella adottata dalla Consulta — che il capo della sentenza contenente la liquidazione delle spese di lite, pur accessorio, è, al pari di tutte le pronunce di condanna, ed indipendentemente dalla natura della decisione principale cui acceda, dotato del carattere della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 282 (Cass. n. 21367/2004 ). La soluzione si è poi stabilizzata (Cass. n. 16262/2005; Cass. n. 16263/2005; Cass. n. 16003/2008; Cass. n. 24438/2009; Cass. n. 1283/2010 ), il che, per quanto qui rileva, sta a significare che la pronuncia sulle spese, pur collegata ad una statuizione costitutiva o dichiarativa, è esecutiva e, dunque, ben può essere oggetto di inibitoria.

All'argomento in esame può collegarsi anche la questione dell'inibitoria della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In più occasioni la giurisprudenza ha giudicato inammissibile tale istanza, rivolta contro pronunce di rigetto dell'opposizione a decreti ingiuntivi già dotati della provvisoria esecutività, ai sensi degli artt. 642, 647 e 648 (App. Milano 22 dicembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 480; App. Venezia 25 marzo 1999, in Giur. it., 1999, 1616; in Riv. arbitrato, 1999, 475; App. Milano 9 ottobre 2001, in Giur. milanese, 2002, 158; App. Milano 25 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 1010): inammissibilità originata dalla circostanza — la quale, per l'appunto, avvicina il tema a quello più ampio della latitudine della nozione di esecutività accolta dall'art. 282 — che la sentenza di primo grado non solo non è di condanna esecutiva, ma neppure contribuisce alla esecutività del decreto ingiuntivo, al di fuori del caso disciplinato dall'art. 653, comma 1, ossia del decreto ingiuntivo non esecutivo che diviene tale attraverso la sentenza reiettiva dell'opposizione. Quanto precede induce a considerare errata la decisione che ha ritenuto inammissibile l'inibitoria contro una sentenza che aveva respinto l'opposizione contro un decreto ingiuntivo non esecutivo, tale divenuto ai sensi dell'art. 653, comma 1, per effetto del rigetto dell'opposizione (App. Bologna 25 agosto 2004, in Foro it., 2005, I, 546). Quest'ultima disposizione contempla altresì l'ipotesi che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva per effetto dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio. In realtà, l'eventualità del provvedimento di estinzione dettato in forma di ordinanza è eccezionale, giacché presuppone che si verta nell'ambito delle controversie riservate al collegio ai sensi dell'art. 50-bis: e, nella pratica, vengono in rilievo le sole controversie devolute alle sezioni specializzate, giacché le altre pure nell'art. 50-bis enumerate non appaiono compatibili con l'adozione dello schema monitorio. Sicché il provvedimento di estinzione è destinato di regola ad essere pronunciato con sentenza. In un caso la giurisprudenza ha ritenuto che detta sentenza potesse essere oggetto di inibitoria, incontrando critiche da parte della dottrina, la quale ha osservato che la provvisoria esecutività, che l'art. 282 riconosce alla sentenza di primo grado, attiene esclusivamente alla sentenza di merito, non anche a quella che definisce il giudizio con statuizione soltanto di rito.

Se, concessa l'inibitoria, è respinto l'appello contro la sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo, l'esecuzione può immediatamente riprendere (Cass. n. 18539/2007).

La sanzione per le istanze di inibitoria inammissibili o manifestamente infondate

L'art. 27 l. n. 183/2011, nell'intento di reprimere l'abuso del processo, ha previsto la pena pecuniaria — assimilabile a quella prevista dagli artt. 54,220,226 e 408 — non inferiore a € 250 e non superiore a €10.000 per la parte che abbia proposto la relativa istanza, quando questa sia inammissibile o manifestamente infondata. Il legislatore ha così inteso disincentivare le istanze di inibitoria da parte del soccombente al fine di procrastinare pretestuosamente l'esecuzione della sentenza di primo grado.

Trattandosi di sanzione pecuniaria essa va corrisposta Cassa delle ammende e non alla controparte, ed in tal senso si è pronunciata anche la riforma del 2022: l'abuso dell'inibitoria, del resto, è represso perché nuoce al funzionamento della giustizia in generale, non tanto alla controparte, la quale può ragionevolmente aspettarsi di veder disattese le istanze di inibitoria inammissibili o manifestamente infondata.

Quanto alle fattispecie, può immaginarsi anzitutto l'inibitoria proposta a giudizio di impugnazione ormai pendente, ovvero contro sentenze prive del requisito dell'esecutorietà, ovvero in totale mancanza della deduzione dei requisiti giustificativi di essa.

L'ordinanza che applica la sanzione è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Tale strumento di controllo rende comprensibile che l'ordinanza con cui la sanzione è irrogata non sia impugnabile.

Ne segue che l'ordinanza con la quale il giudice dell'appello irroga, ai sensi dell'art. 283, comma 2, la sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione (Cass. n. 19247/2019).

La sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello

Secondo l'art. 373 il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo dell'esecutività del provvedimento impugnato. Questo, d'altronde, sarà normalmente esecutivo, in particolare ove si tratti di sentenza di condanna, mentre tuttora la tesi prevalente esclude, come si è visto in precedenza, l'esecutività delle sentenze costitutive e dichiarative. Tuttavia, sulla base della stessa norma, l'esecuzione della sentenza pronunciata in appello ed assoggettata a ricorso per cassazione può essere sospesa. L'art. 373 trova generale applicazione anche all'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali per motivi di giurisdizione (Cass. S.U., n. 16884/2013; Cass. S.U., n. 14503/2013).Si applica altresì al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali (Cass. n. 2845/2012).

La norma reca una previsione peculiare, giacché la sospensione della provvisoria esecuzione è normalmente affidata al giudice dinanzi al quale pende l'impugnazione, e ciò per l'ovvia ragione che è quest'ultimo a poter meglio scrutinare, sul piano prognostico, la fondatezza dell'impugnazione proposta, ossia, volendo ricorrere alle nozioni proprie del procedimento cautelare, il fumus boni iuris, ossia il primo — secondo l'opinione comunemente accolta — dei due presupposti, accanto al periculum in mora, della sospensiva prevista dall'art. 283. Nel caso regolato dall'art. 373, invece, il legislatore ha scelto di affidare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza pronunciata in appello allo stesso giudice d'appello: ciò si ripercuote sulla conformazione dello strumento, dal momento che il giudice d'appello, per la posizione che ricopre rispetto al provvedimento impugnato, non può valutare la probabile fondatezza del ricorso per cassazione, sicché il rilascio della sospensiva è condizionato non già alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma soltanto di quest'ultimo, purché assuma una connotazione di particolare gravità.

È generalmente ritenuto, dunque, che la valutazione del giudice di appello debba collocarsi, almeno di regola, esclusivamente dal versante del periculum in mora, esclusa ogni valutazione concernente il fumus dell'impugnazione proposta (App. Salerno 21 luglio 2003, in Giur. it., 2004, 310). Semmai può ammettersi uno scrutinio del fumus ai fini della sola esclusione della sospensiva nei casi in cui si tratti di ricorso per cassazione platealmente inammissibile, ad esempio perché proposto fuori termine. Mentre, allora, nel caso disciplinato dall'art. 351 è ragionevole ammettere il rilascio di una sospensiva fondata sulla sola verifica del fumus, giacché non avrebbe senso il diniego del provvedimento, pur in mancanza di periculum, laddove il giudice d'appello si rappresenti, sia pure soltanto prognosticamente, la prossima riforma della sentenza impugnata, è da escludere che lo scrutinio del fumus possa condurre ad analogo risultato nel caso previsto dall'art. 373.

Presupposto della sospensiva è il danno grave e irreparabile che possa derivare dall'esecuzione della sentenza, intanto impugnata con ricorso per cassazione. La previsione è dunque particolarmente severa, il che si giustifica, ove si consideri che siamo di fronte ad una sentenza d'appello, che, almeno nella fisiologia del sistema, è di regola frutto dell'adeguata ponderazione che scaturisce dall'affinamento della decisione di primo grado.

Quanto alla gravità, in particolare, il danno è tale ove ricorra una notevole sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l'esecuzione e il beneficio di chi la ottiene, il tutto in vista della possibile cassazione della sentenza (App. Torino 18 luglio 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 242).

Quanto all'irreparabilità, il danno è tale qualora la parte che subisce l'esecuzione si trovi nell'impossibilità di ottenere la riduzione in pristino. Si tende ad estendere l'applicabilità della sospensiva anche in caso di c.d. «infruttuosità» dell'eventuale successiva ripetizione, sicché l'irreparabilità non potrebbe essere identificata con la radicale irreversibilità: altrimenti, per beni fungibili come il denaro, sarebbe pressoché impossibile  ravvisare il presupposto. Il pregiudizio grave ed irreparabile è stato dunque ravvisato, in presenza di una condanna a prestazione pecuniaria, nel rischio di non poterla più recuperare (App. Bari 30 settembre 2010, in Foro it., 2011, 1, I, 223; App. Salerno 22 febbraio 2012). Bisogna però evitare di non incorre nel paradosso di addebitare alla parte in difficoltà economica la condizione in cui si trova: si immagini la sospensiva — che dovrebbe altrimenti essere pronunciata di regola — in favore del datore di lavoro condannato a pagare cospicue differenze retributive in favore di un lavoratore dotato di un modestissimo stipendio. Appare perciò difficile condividere l'affermazione secondo cui sussisterebbero i presupposti per sospendere l'esecuzione dei capi della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, con cui la corte d'appello ha condannato una compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, nei confronti delle parti che le abbiano notificato il precetto, ove risulti che le stesse si trovano in gravi difficoltà economiche, in quanto non dispongono di proprietà immobiliari, né percepiscono redditi, determinando il rischio di non poter far fronte alla restituzione delle somme eventualmente ottenute (App. Torino 3 gennaio 2017, in Foro it., 2017,  I, 2077, che, però, nella specie, ha negato la sospensiva perché il vincitore agiva in qualità di rappresentante legale del figlio minore, sicché l'utilizzo delle somme era assoggettato al controllo del giudice tutelare).

Il dato letterale, ed in particolare impiego della congiunzione «e», che lega gravità e irreparabilità, sembra inconfutabilmente da intendere nel senso che la sospensione richieda la simultanea compresenza di entrambe tali connotazioni del danno. Non può tuttavia negarsi che in questa materia un adeguato coefficiente di discrezionalità non possa essere soppresso.

In alternativa alla sospensione dell'esecuzione il giudice d'appello può subordinare quest'ultima alla prestazione di una cauzione. È chiaro, cioè, stando al dato normativo che in questo caso — a differenza di quanto avviene nell'ipotesi dell'art. 283— l'imposizione della cauzione grava sul vincitore che intende eseguire, non sul soccombente, destinatario dell'esecuzione, che voglia ottenere la sospensiva. Sebbene l'art. 86 disp. att. stabilisca che la cauzione va prestata in denaro o titoli del debito pubblico, il giudice può disporre diversamente, ad esempio subordinando l'esecuzione alla prestazione di una fideiussione (Trib. Roma 12 maggio 2005, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 1031).

L'ordinanza di sospensione è espressamente definita come non impugnabile. È senz'altro inammissibile il ricorso per cassazione (da ult. Cass. n. 15004/2017, conforme ad un indirizzo copioso), come pure il regolamento di competenza (Cass. n. 10211/2014). Inoltre i provvedimenti di inibitoria dell'efficacia esecutiva delle sentenze, nel cui ambito va ricondotta l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 373, non sono neppure suscettibili di reclamo cautelare (Trib. Reggio Emilia 30 giugno 2006; App. Catania 10 novembre 2003, in Giur. merito, 2004, 213).

La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello, salvo il caso di cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione (da ult. Cass. n. 19544/2015).

La pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies

L'art. 27 l. n. 183/2011, ha introdotto nella disposizione in commento un comma 4, il quale stabilisce che la Corte d'appello, ove alla prima udienza ritenga la causa matura per la decisione, possa decidere ai sensi dell'art. 281-sexies, ossia mediante discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, e conseguente pronuncia della sentenza al termine della discussione mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel caso in cui la decisione sull'inibitoria debba essere presa secondo le modalità del comma 3 della norma in commento, vale a dire con decisione anticipata, è ora previsto che il giudice fissi un'udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

Non incorre in alcuna nullità il giudice di appello che, all'udienza fissata per la trattazione, esaurita quest'ultima e non dovendo provvedere ai sensi dell'art. 356, decida a norma dell'art. 281-sexies, invitando l'unica parte presente, nell'assenza ingiustificata dell'altra, a precisare immediatamente le conclusioni e ordinando, in mancanza di specifica istanza di parte, la discussione orale della causa nella medesima udienza (Cass. n. 22871/2015).

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