Codice di Procedura Civile art. 368 - Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto.Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto. [I]. Nel caso previsto nell'articolo 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato. [II]. Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte di appello, se pende davanti alla corte 1. [III]. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende [298] il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. [IV]. La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio [153] di trenta giorni dalla notificazione del decreto [307, 310 2, 374 1, 382 1, 3, 386]. [V]. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
[1] Comma così modificato dall'art. 77 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoLa norma è stata poco applicata sino ad oggi. Essa prevede l'iniziativa di un soggetto che non è parte e che la impone alle parti stesse. In tal senso, l'istituto, assume il profilo di un regolamento “necessario” di giurisdizione. Sebbene la norma definisca il decreto del prefetto come richiesta per la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione, in realtà non si tratta di una domanda, ma piuttosto dell'esercizio di un potere di “veto”, con cui la p.a., da un lato, ottiene la sospensione del processo, e dall'altro, su ricorso a carico della parte più diligente, la decisione sulla giurisdizione ad opera delle Sezioni unite. Sono sorti, pertanto, dubbi circa la compatibilità attuale della disposizione con i principi del cd. giusto processo. Peraltro, la norma può ritenersi di fatto abrogata, non esistendo più il corrispondente potere sostanziale — del quale in passato la norma rappresentava la regola processuale — nella disciplina dei poteri prefettizi. Si è precisato che, poiché l'istituto previsto dall'art. 41, comma 2, è finalizzato unicamente a regolare i rapporti fra giudice ordinario e P.A., al fine di evitare sconfinamenti del primo nella sfera riservata alla seconda, esso non può estendersi alle ipotesi di contestazione della giurisdizione del giudice contabile esercitata al di fuori dei limiti di cui al r.d. n. 1214/1934 (Cass. S.U., n. 26035/2013). Natura dell'atto prefettizioIl decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la p.a. non sia parte in causa, richiede, a norma degli art. 41, comma 2, e 368, che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla p.a., costituisce in realtà, più che la formulazione di una domanda, l'esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi dall'art. 368, comma 3, al p.m. e al capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l'onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Il ricorso della parte più diligente alla Corte di cassazione ex art. 368, comma 4, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto prefettizio (Cass. S.U., n. 7340/1998). BibliografiaAa.Vv., I processi civili in cassazione, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018; Amoroso G., Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2012; Amoroso G., La Corte di cassazione ed il precedente, in Aa.Vv., La Cassazione civile. 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