Codice di Procedura Civile art. 376 - Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. [I]. Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice1. [II]. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza [139 att.].2 [III]. All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio[, con ordinanza inserita nel processo verbale] 3.
[1] Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente il secondo periodo del presente comma è stato sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197; il testo precedente del secondo periodo era il seguente «Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici». A norma del comma 2 dell'art. 1-bis cit., « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio». Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 1), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149; il testo precedente era il seguente: «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 2), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola «quindici» alla parola «dieci» e le parole «o dell'adunanza» alle parole «di discussione del ricorso». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [3] Comma così modificato dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 3), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito le parole «o all'adunanza» dopo le parole «All'udienza» e le parole «con ordinanza» dopo le parole: «puo' essere disposta» . Le parole «, con ordinanza inserita nel processo verbale» sono state soppresse.Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". InquadramentoLa norma è stata fatta oggetto della riforma del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che è qui consistita in un intervento di carattere minimale. Essendo stata soppressa l'apposita sezione (la sesta civile), si è stabilito che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. Mentre la parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza, per il P.M. rimane ferma la possibilità di sollecitare la rimessione alle sezioni unite, anche durante la discussione nel corso dell'udienza pubblica, ovvero – per i soli procedimenti avviati alla trattazione camerale – con le conclusioni depositate nel termine previsto dall'art. 380-bis.1. Non si tratta di competenza, ma di mera distribuzione degli affari interni. Istanza di rimessione alle Sezioni UniteL’art. 139 att. prevede che l’istanza sia rivolta al primo presidente e che ne indichi le ragioni. Essa è mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, onde non vi è obbligo di specifico esame, né di motivazione (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 12962/2016; Cass. n. 8016/2012; Cass. n. 6187/2003; Cass. 359/2003). BibliografiaV. sub artt. 374 e 375. |