Codice di Procedura Civile art. 396 - Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello.Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello. [I]. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello [325 1, 326, 327] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. [II]. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso. InquadramentoLe sentenze di primo grado non sono di regola suscettibili di impugnazione per revocazione, dal momento che, essendo soggette ad appello, i vizi revocatori da cui esse siano eventualmente affette possono essere denunciati e se del caso emendati mediante il rimedio dell'appello, che, consentendo di censurare qualunque profilo di ingiustizia o illegittimità della sentenza, assorbe il rimedio revocatorio (Liebman, 370). Eguali conclusioni ha raggiunto la giurisprudenza (Cass. n. 3104/2001). La disposizione in commento è posta dunque allo scopo di consentire il ricorso alla revocazione (nei soli limiti della revocazione straordinaria: nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395) quando in concreto l'impugnazione in appello non è più possibile, né lo sarebbe stata prima ancora della scadenza dei relativi termini. Per questo la norma ammette la revocazione delle sentenze di primo grado alla duplice condizione che sia scaduto il termine per proporre l'appello e che «la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia di cui al n. 6» siano avvenuti dopo il decorso del termine. Il ricorso per revocazione ex art. 395 non può quindi avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata (Cass. n. 19233/2015).Viceversa, è esclusa la revocazione ordinaria delle sentenze di primo grado, dal momento che i vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell'aart. 395 (errore di fatto e contrarietà a precedente giudicato) emergono dalla stessa sentenza e, così, possono, e pertanto devono, essere denunciati entro l'ordinario termine di impugnazione, cioè, mediante appello (Cass. n. 4689/1993). L'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, ai fini della verifica di sussistenza della condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396, comma 1, riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto; ne deriva che il giudice dell'appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione (Cass. S.U., n. 6737/2002). Il comma 2 precisa che, qualora i fatti da cui prende corso la decorrenza del termine per la proposizione della revocazione straordinaria abbiano a verificarsi durante il corso del termine per proporre l'appello, detto termine è prorogato in modo da raggiungere i trenta giorni da esso. BibliografiaConsolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 1991. |