Codice di Procedura Civile art. 400 - Procedimento.

Mauro Di Marzio

Procedimento.

[I]. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [311, 359].

Inquadramento

In linea generale, secondo la disposizione in commento, si applicano al procedimento di revocazione le norme dettate per il procedimento dinanzi al giudice adito, in quanto non derogate dalla specifica disciplina della revocazione. In particolare talune deroghe concernono la sospensione della sentenza impugnata e la fase decisoria (Andrioli, 1957, 940). In caso di revocazione di una sentenza di tribunale, il procedimento si svolgerà dinanzi al giudice monocratico ovvero al collegio a seconda che la controversia ricada sotto l'applicazione dell'art. 50-bis ovvero dell'art. 50-ter. In appello la trattazione sarà collegiale.

Nel rito del lavoro, in forza della disposizione in esame, trova applicazione la previsione della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo e, oggi, anche della motivazione (Cass. n. 3680/1991). In caso di revocazione delle sentenze rese in controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, cioè, si applica il rito speciale del lavoro, senza che operino le deroghe del codice di procedura civile incompatibili con la specialità del rito, sicché è tempestiva la domanda di revocazione ove il relativo ricorso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all'art. 327, anche se la notificazione dello stesso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente (Cass. n. 13063/2016).

Con riguardo alla revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione v. sub art. 391-bis e 391-ter.

Bibliografia

Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 1991.

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