Codice di Procedura Civile art. 401 - Sospensione dell'esecuzione 1 .Sospensione dell'esecuzione 1. [I]. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, la ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. InquadramentoLa norma in commento disciplina mediante rinvio all'art. 373 la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione. Difatti, poiché l'impugnazione per revocazione non ha effetto sospensivo, così come non lo ha il ricorso per cassazione, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e la pronuncia sull'istanza di sospensione sono regolate nella medesima maniera nell'uno e nell'altro caso. Non è prevista sospensiva in caso di impugnazione per revocazione delle sentenze di cassazione (v. sub art. 391-bis). Parte della dottrina afferma che l'articolo in commento, pur prevedendo espressamente che la richiesta di inibitoria sia formulata mediante apposita istanza nell'atto di citazione, non escluderebbe la possibilità di una successiva proponibilità, mediante successivo ed apposito atto (Andrioli, 1957, 650). Il rinvio all'art. 373 fa sì che il rilascio della sospensiva richieda la sussistenza di un danno grave ed irreparabile e, cioè, la valutazione del solo requisito del periculum. Il provvedimento di sospensiva ha forma di ordinanza all'esito del procedimento camerale previsto dall'art. 373. L'ordinanza non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 7959/1987; Cass. n. 14680/2012). BibliografiaConsolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 1991. |