Codice di Procedura Civile art. 405 - Domanda di opposizione.Domanda di opposizione. [I]. L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. [II]. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova [326 1]. InquadramentoLa disposizione in commento individua il giudice competente a decidere sull'opposizione di terzo ed il rito applicabile, fissando altresì il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione. Competente è lo stesso ufficio giudiziario (e non cioè lo stesso magistrato) cui appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Luiso, 9). Non vi è però ostacolo a che l'opposizione venga assegnata allo stesso giudice persona fisica, non trovando in proposito applicazione la previsione di incompatibilità di cui all'art. 51, n. 4 (Cass. n. 6358/2006; Cass. n. 12373/1992). Nello stesso senso è orientata la dottrina (Cecchella, 152). Trattasi di competenza inderogabile (Cass. n. 3608/1999; Cass. n. 4798/1991; Cass. n. 5466/1985). In proposito occorre tener presente che, se vi è stata sentenza di appello, l'opposizione va proposta contro quest'ultima, anche nel caso in cui essa abbia confermato la sentenza di primo grado frutto di dolo o collusione: e ciò in conseguenza dell'effetto sostitutivo proprio della sentenza di appello. Viceversa, se l'impugnazione non ha riguardato il capo pronunciato per effetto di dolo o collusione, va impugnata la sentenza di primo grado. Allo stesso modo, se l'appello è stato dichiarato inammissibile o improcedibile, l'opposizione va proposta contro la sentenza di primo grado (Cass. n. 1727/1972). Quanto al rito applicabile, secondo un'opinione comunemente accolta, quantunque la norma in esame contenga un riferimento alla citazione, l'opposizione deve essere proposta nell'osservanza del medesimo rito applicato nel processo conclusosi con la sentenza opposta (Cecchella, 152). Nello stesso senso, in giurisprudenza, non sembrano rinvenirsi pronunce di legittimità, ma solo di merito (Pret. Bologna 20 novembre 1995). Le parti del giudizio a quo sono litisconsorti necessarie (Cass. n. 8103/1997; Cass. n. 4382/1982). L'opposizione va notificata ai sensi dell'art. 330, ad esclusione della notificazione alla residenza dichiarata o del domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza poi opposta, non essendo l'opponente — quale terzo — destinatario di quell'atto (Cass. n. 6416/1998; Cass. n. 5651/1983). Anche se la controversia verte in materia di lavoro si applica la sospensione dei termini feriali (Cass. n. 13255/2000). In ipotesi di opposizione di terzo revocatoria occorre l'indicazione del giorno in cui l'opponente è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova, il che si pone in collegamento con il decorso del termine di 30 giorni individuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326. Ai fini della decorrenza di detto termine nulla rileva di per sé, la mera notizia della sentenza e dei suoi effetti pregiudizievoli (Cass. n. 2156/2001; Cass. n. 4123/1990). Né rileva il mero sospetto del dolo o della collusione, occorrendo invece che la scoperta sia effettiva e completa (Cass. n. 4008/2004). L'omissione dell'indicazione concernente la scoperta del dolo o della collusione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma 2, integrando, in sostanza, una ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall'art. 163, n. 4, cui il successivo art. 164, comma 4, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto ex nunc, trattandosi di vizio inerente non alla vocatio in ius, ma alla vera e propria editio actionis (Cass. n. 10116/1997; Cass. n. 7856/2003; Cass. n. 11259/2011). Si sottolinea in dottrina che l'onere della prova in ordine alla tempestività dell'opposizione ricade sull'opponente (Luiso, 9). Per l'opposizione di terzo contro le sentenze della Corte di cassazione v. sub art. 391-ter. BibliografiaCarratta, Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della Cassazione, in Giur. it. 2015, 1377; Cecchella, L’opposizione del terzo alla sentenza, Torino, 1995; Costantino, Sui rimedi utilizzabili dal litisconsorte necessario pretermesso. Recensione ad saggio in veste di sentenza, in Foro it. 2015, 2062; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984; Luiso, Opposizione di terzo, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990; Olivieri, Opposizione di terzo, in Dig. civ., XIII, Torino, 1995; Proto Pisani, Ancora (dopo decenni) sulla opposizione di terzo ordinaria, in Foro it., 2015, 2062; Vaccarella, Lezioni sul processo civile di cognizione, Bologna, 2006. |