Codice di Procedura Civile art. 407 - Sospensione dell'esecuzione 1 .

Mauro Di Marzio

Sospensione dell'esecuzione 1.

[I]. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Inquadramento

La disposizione in commento regola la sospensione dell'esecuzione in pendenza dell'opposizione di terzo, richiamando la disciplina prevista dall'art. 373, al cui commento si rinvia, anche per l'individuazione dei presupposti della sospensiva e per il regime dell'impugnabilità.

Va tuttavia precisato che il riferimento operato all'art. 373 concerne esclusivamente il provvedimento da adottare ed il relativo procedimento, ma non il giudice competente, che è lo stesso competente a decidere l'opposizione (Cass. n. 4831/1989).

L'ambito della decisione di accoglimento dell'opposizione del terzo (art. 404) può riguardare la declaratoria di inefficacia della sentenza opposta nei confronti dell'opponente, lasciando ferma l'efficacia della decisione fra le parti originarie, ma può anche avere una portata più ampia allorquando, per la natura del diritto del terzo opponente risulti inconciliabile con le statuizioni della sentenza opposta, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che ove nel giudizio di opposizione sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza, il cui effetto tipico è quello di togliere alla stessa, oggettivamente considerata, la sua efficacia esecutiva e quindi l'attitudine a costituire titolo per agire in executivis, la parte nei confronti della quale è stata emessa la sentenza opposta ha diritto di opporsi all'esecuzione contro di lei promossa e di eccepire la sospensione dell'esecuzione della sentenza disposta nel giudizio di opposizione di terzo (Cass. n. 4831/1989). Il conciliatore, avanti al quale sia stata proposta opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404 e 405, è competente a disporre la sospensione dell'esecuzione, poiché il riferimento fatto dall'art. 407 all'art. 373 attiene unicamente alla natura del provvedimento da adottare ed al relativo procedimento e non al giudice competente ad emettere il provvedimento (Cass. n. 4831/1989). La provvisoria esecutorietà della sentenza e condizione di proponibilità e di procedibilità dell'opposizione di terzo, di cui all'art. 404. Pertanto, il venir meno dell'esecutorietà stessa, per sospensione da parte del giudice dell'opposizione, a norma dell'art. 407, ovvero per revoca o sospensione nel corso del giudizio di appello, a norma dell'art. 351, impedisce la prosecuzione del processo di opposizione (Cass. n. 1215/1963).

Bibliografia

Carratta, Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della Cassazione, in Giur. it. 2015, 1377; Cecchella, L’opposizione del terzo alla sentenza, Torino, 1995; Costantino, Sui rimedi utilizzabili dal litisconsorte necessario pretermesso. Recensione ad saggio in veste di sentenza, in Foro it. 2015, 2062; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984; Luiso, Opposizione di terzo, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990; Olivieri, Opposizione di terzo, in Dig. civ., XIII, Torino, 1995; Proto Pisani, Ancora (dopo decenni) sulla opposizione di terzo ordinaria, in Foro it., 2015, 2062; Vaccarella, Lezioni sul processo civile di cognizione, Bologna, 2006.

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