Codice di Procedura Civile art. 417 bis - Difesa delle pubbliche amministrazioni 1 2 .

Mauro Di Marzio

Difesa delle pubbliche amministrazioni  1 2.

[I]. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti  3.

[II]. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

[III]. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 42 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

[3] Comma così modificato dall'art. 19 17 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.

Inquadramento

La disposizione in commento, all'esito della modifica apportata dal d.lgs. n. 387/1998, e tenuto conto dell'art. 12 d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, pone regole diverse — applicabili tanto nel caso che l'amministrazione sia convenuta, quanto in quello che si attrice, chiarisce tra gli altri Tarzia, 2008, 133 — per le amministrazioni statali o ad esse equiparate e per tutte le altre amministrazioni pubbliche. La norma si inserisce in un'ampia tendenza dell'ordinamento, giacché la rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche da parte dei propri dipendenti è ammessa in diverse ipotesi: le opposizioni a sanzioni amministrative (art. 23, comma 4, l. n. 689/1981), il contenzioso tributario in primo e secondo grado (art. 11 d.lgs. n. 546/1992), le controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei conti (art. 6, comma 4, l. n 19/1994), il contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi (art. 4, comma 3, l. n. 205/2000).

In particolare:

i) le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, limitatamente al primo grado, soltanto se l'Avvocatura dello Stato non si determini ad assumere direttamente la difesa, qualora ricorrano questioni di massima oppure di particolare rilievo economico;

ii) le altre amministrazioni possono stare in giudizio nelle controversie di lavoro costituendosi direttamente attraverso propri dipendenti, indipendentemente dalla loro qualifica e senza che occorra una procura generale o speciale.

Limiti all'applicabilità della disposizione

Nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate dal d.lgs. n. 165/2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione, che comporta anche il potere di conferire procura alle liti, non è derogata — in difetto di qualsiasi previsione in tal senso — dalla successiva istituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione a tale ufficio (ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 165/2001) di detta funzione (e del connesso potere), sia pure limitatamente al contenzioso del lavoro. Né, allorquando la procura provenga dal dirigente di uffici dirigenziali generali, sussiste alcun limite relativo alla sede in cui presta servizio il dipendente delegato a rappresentare l'amministrazione — sia pure limitatamente al giudizio di primo grado — nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati e come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 19558/2006).

La difesa a mezzo del dipendente è ammessa solo nel giudizio di primo grado, ivi compresa la fase cautelare (Trib. Roma, 15 aprile 2000, Giust. civ., 2001, I, 1977), sia pure in fase di reclamo (Trib. Belluno, 22 ottobre 2002, Giur. mer., 2003, 777; Trib. Caltanissetta, 23 agosto 2001, Giur. mer., 2002, 970; Trib. Padova, 11 giugno 2000, Giust. civ., 2001, I, 1977). La disposizione di cui all'art. 417-bis, non è invece applicabile sia alle liti a rilevanza collettiva, quelle cioè relative alla contrattazione e promosse dalle organizzazioni sindacali, dall'Aran, ovvero dall'amministrazione, ma anche a quelle proprie dei soggetti collettivi, in cui l'azione è diretta a reprimere una condotta lesiva di prerogative del sindacato, in quanto soggetto autonomo e anche quando investe una dimensione plurioffensiva, poiché occasionata dalla contemporanea lesione di diritti del singolo lavoratore (Trib. Pisa, 21 marzo 2002, Giur. mer., 2002, 534).

Non è necessario mandato speciale o generale (Trib. Roma, 15 aprile 2000, Giust. civ., 2001, I, 1977; Pret. Roma 12 giugno 1999, Giur. it., 2000, 293).

Allorché l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417-bis, la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione segue particolari regole. E così:

i) la deroga di cui al comma 1 dell'art. 11 r.d. n. 1611/1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l'autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella di cui al comma 2 del suddetto art. 11 r.d. n. 1611/1933, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura; ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285, i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Cass. n. 2528/2009);

ii) la notificazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. n. 4690/2008; Cass. n. 17532/2016); nondimeno, è ritenuta nulla e non inesistente (quindi suscettibile di sanatoria), la notifica eseguita, anziché nella sede dell'amministrazione costituita in giudizio per mezzo di un suo funzionario, presso l'Avvocatura dello Stato (Cass. n. 16573/2006).

iii) La previsione di cui all'art. 417-bis, secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui all'art. 2 r.d. n. 1611/1933, che consente all'Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell'Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l'amministrazione assume direttamente la difesa, nell'altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l'attività defensionale affidata all'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 17596/2016).

Nelle controversie in cui è parte, l'amministrazione convenuta, che, ai sensi dell'art. 417-bis, si difende a mezzo dei propri dipendenti, può ottenere la condanna del ricorrente risultato soccombente alla rifusione delle spese affrontate per la difesa (Trib. Pisa, 15 giugno 2007, Lav. pubbl. amm., 2007, 959; Trib. Roma, 12 agosto 2003, Lav. pubbl. amm., 2004, 1210). Si tratta, beninteso, delle sole spese vive, alla luce di quanto chiarito dalla S.C., la quale (ad esempio in materia di opposizioni a sanzione amministrative) ha più volte ribadito (all'epoca di vigenza della tariffa) che all'amministrazione vittoriosa difesa dai propri funzionari non spettano i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualifica in capo ai citati funzionari, ma solo il rimborso delle «spese vive» sostenute, da indicarsi in apposita nota (Cass. n. 9635/1997; Cass. n. 7597/2001; Cass. n. 17674/2004). Viceversa, qualora l'amministrazione costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario non documenti di aver sostenuto spese vive, nulla va disposto in punto di spese processuali (Trib. Firenze, 20 luglio 2004, Giust. civ., 2005, I, 2521).

Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179/2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (Cass. n. 14195/2021, che ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente).

Bibliografia

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