Codice di Procedura Civile art. 419 - Intervento volontario 1 2 .[I]. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio [102 2], l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973, n. 533. [2] La Corte cost., con sentenza 29 giugno 1983, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 4155 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza. InquadramentoL'intervento volontario del terzo è disciplinato dalla norma in commento, secondo il quale il terzo può intervenire nel processo, ma deve farlo non più tardi di dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata dal giudice, mediante deposito di una memoria difensiva dotata degli stessi requisiti richiesti per il ricorso e per la memoria difensiva del convenuto, nonché sottoposta agli stessi sbarramenti preclusivi. Si ha, in tal modo, una configurazione dell'intervento del terzo radicalmente diversa da quella prevista nel rito ordinario, nel quale l'intervento può aver luogo sino alla precisazione delle conclusioni, ex art. 268, comma 1, sebbene il terzo, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, non possa compiere atti preclusi alle altre parti, salvo che non intervenga per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Qualora l'intervento del terzo sia tardivo (sempre che non sia effettuato ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio), la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio dalle altre parti e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 19834/2004; Cass. n. 11442/2003; con riguardo al rito locatizio Cass. n. 9374/2003): ciò, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove (Cass. n. 17932/2019). La tardività dell'intervento dà luogo, dunque, ad una pronuncia di dichiarazione di inammissibilità del medesimo, pronuncia che va resa con sentenza. Può accadere, tuttavia, che il giudice, già nel corso del giudizio, neghi la sussistenza delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo: in tal caso il provvedimento ha contenuto decisorio, ma non è definitivo e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 5689/1991). Il termine di riferimento per la verifica della tempestività dell'intervento del terzo è sempre costituito dall'udienza di discussione come fissata nel decreto ab origine emesso dal giudice, restando irrilevante, trattandosi di termine di decadenza, che detta udienza prosegua in un altro giorno o che il giudice fissi una nuova udienza ai sensi dell'art. 420, comma 9 per la chiamata in causa del terzo (Cass. n. 6260/1985; Cass. n. 1898/1984). A fronte dell'intervento volontario — al cospetto del quale, altrimenti, le parti originarie si troverebbero per la prima volta in occasione dell'udienza di discussione — è previsto, a seguito dell'intervento della Consulta, che il giudice debba fissare una nuova udienza di discussione dando comunicazione a tutte le parti del provvedimento di fissazione ed a quelle originarie della memoria dell'interveniente (Corte cost. n. 193/1983). La violazione di siffatta prescrizione, la quale mira ad assicurare il diritto di difesa delle controparti dell'interventore, non può essere fatta valere, nel caso di intervento ad adiuvandum, né dalla parte adiuvata (Cass. n. 11258/1991), né dalla parte contro la quale il terzo interveniente abbia proposto l'intervento adesivo dipendente (Cass. n. 3021/1990). D'altro canto, lo sbarramento dettato dall'art. 419 si applica anche all'intervento adesivo (Trib. Milano 19 ottobre 1996, Lav. giur., 1997, 246). La disciplina in commento, naturalmente, non si applica in ipotesi di intervento da parte del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111. Tale intervento — è stato chiarito in un caso in cui era intervenuto in giudizio l'acquirente di un immobile locato in una causa avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, pendente in primo grado — non è soggetto al termine di decadenza stabilito dall'art. 419, in quanto questa tipologia d'intervento non è riconducibile all'intervento volontario del terzo di cui all'art. 105, al quale si riferisce l'art. 419; peraltro, tale intervento non comporta la proposizione di una nuova domanda, in quanto l'atto di acquisto dell'immobile locato da parte del terzo interventore non integra un diverso fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore, ma costituisce il titolo della successione a titolo particolare nell'originario contratto di locazione con gli effetti di cui all'art. 1602 c.c. (Cass. n. 8700/2009). BibliografiaAndrioli, Barone, Pezzano e Proto Pisani, Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma, 1987; Arieta e De Santis, Diritto processuale societario, Padova, 2004, Asprella, La nuova modalità di pronuncia della sentenza nel rito del lavoro, in Giust. civ. 2010, 133; Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994; Borghesi, La giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato, Padova, 2002; Carratta, Art. 1, in Chiarloni (a cura di), Il nuovo processo societario, Bologna, 2004; Cecchella, La risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, dopo la riforma del 2010: la conciliazione, in Riv. arb. 2011, 373; Cinelli, Dal «collegato 2010» alle «manovre» dell’estate 2011: quali scenari per la giustizia del lavoro?, in Riv. it. dir. lav. 2011, 559; Costantino, Il nuovo processo commerciale: la cognizione ordinaria di primo grado, in Riv. dir. proc. 2003, 387; De Cristofaro, Il nuovo regime delle alternative alla giurisdizione statale (Adr) nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa ed arbitrato liberalizzato, in Lav. giur. 2011, 57; Fabbrini, Diritto processuale del lavoro, Milano, 1974; Ferroni, Ancora sull’interesse ad agire in mero accertamento nel rapporto di lavoro, in Giust. civ. 1986, I, 248; Lambertucci, La nuova disciplina della conciliazione delle controversie di lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro): prime riflessioni, in Riv. it. dir. lav 2011, 581; Luiso, Il processo del lavoro, Torino, 1992; Menchini, Considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di art. 409, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1983, 505, Montesano e Arieta, Trattato di diritto processuale civile, II, 1, Padova, 2002; Montesano e Vaccarella, Diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996; Noviello, Sordi, Apicella, Tenore, Le nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, 2ª ed., Milano, 2001; Proto Pisani, In tema di contraddittorietà tra dispositivo letto in udienza e dispositivo contenuto nella sentenza depositata nel processo del lavoro, in Foro it. 1981, I, 737; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991; Proto Pisani, Controversie individuali di lavoro, Torino, 1993; Proto Pisani, Appunti sull’appello civile (alla stregua della l. 353/1990), in Foro it. 1994, V, 193; Rizzardo, Accertamento pregiudiziale ai sensi dell’art. 420-bis: la Suprema Corte detta le regole per le istruzioni per l’uso, in Corr. giur. 2008, 1253; Santagada e Sassani, Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2010; Sassani, Mero accertamento del rapporto di lavoro, interesse ad agire ed art. 34, in Giust. civ. 1984, I, 626; Tarzia, Manuale del processo del lavoro, 5ª ed., Milano, 2008; Tesoriere, Diritto processuale del lavoro, 4ª ed., Padova, 2004; Tizi, Osservazioni in tema di mutamento di rito ex art. 426, inGiust. civ. 2001, I, 2134; Tombari Fabbrini, Correzione di errori materiali e processo del lavoro, in Foro it. 2004, I, 1230; Trisorio Liuzzi, Tutela giurisdizionale delle locazioni, Napoli, 2005; Vaccarella, Capponi e Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992; Verde e Olivieri, Processo del lavoro e della previdenza, in Enc. dir. XXXVI, Milano, 1987; Vidiri, Art. 420-bis: norma utile o eterogenesi dei fini?, in Giust. civ. 2009, I, 167. |