Codice di Procedura Civile art. 420 bis - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi 1 .Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi 1. [I]. Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. [II]. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. [III]. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata nel fascicolo d'ufficio contenente la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito [151 att.]2.
[1] Articolo inserito dall'art. 18 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell' art. 27 d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». V. art. 64 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165e art. 2 d.lg. 1° settembre 2011, n. 150. [2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. f) , d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole «nel fascicolo d'ufficio contenente» alle parole «presso la cancelleria del giudice che ha emesso» . Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoLa disposizione in commento (alla quale il Correttivo alla c.d. Riforma Cartabia ha apportato modifiche dirette ad armonizzala con le regole del processo telematico) si colloca sulla scia dell'art. 64 d.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 30 d.lgs. n. 80/1998, le quali, con riguardo al settore pubblico, avevano introdotto un congegno di accertamento preventivo sulla validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali, prevedendo l'emanazione di una sentenza non definitiva impugnabile esclusivamente con ricorso immediato per cassazione, con l'automatico effetto sospensivo del giudizio di merito. La norma ha generalizzato la disciplina menzionata superando il vaglio di costituzionalità in proposito avanzato (Corte cost. n. 298/2007). È stato chiarito che la norma si applica ai soli contratti collettivi nazionali (Cass. n. 24225/2004). La soluzione adottata dalla norma è stata sottoposta a critiche (Vidiri, 169). Si discute del carattere obbligatorio del procedimento di accertamento pregiudiziale di cui all'art. 420-bis. Si ritiene in prevalenza che l'obbligatorietà sussista nel solo caso in cui la questione interpretativa sia vera e reale. Taluni, viceversa, ritengono discrezionale il ricorso all'accertamento pregiudiziale. La prima soluzione trova appoggio nel dictum concernente il disposto dell'art. 64 d.lgs. n. 165/2001, proveniente dal giudice delle leggi, il quale ha precisato che la suddetta norma presuppone «l'esistenza di un reale dubbio interpretativo concernente la clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia» (Corte cost. n. 199/2003). Non si configura perciò alcun automatismo nella applicazione della previsione (Cass. n. 3770/2007). È stata in tal senso l'indirizzo formatosi in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui l'accertamento pregiudiziale è escluso quando la norma che ne è oggetto non dà adito ad alcun ragionevole dubbio e ha un significato chiaro ed univoco (Rizzardo, 1260). Il giudice di merito è tenuto a dare ingresso al procedimento ex art. 420-bis solo quando la questione sia «seria» e di non agevole soluzione (Cass. n. 7208/2005; Cass. n. 16184/2006). Secondo l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinale prevalente l'art. 420-bis non è applicabile in grado di appello (Cass. n. 3770/2007; Cass. n. 7306/2007). La norma in commento, inoltre, è applicabile solo nel caso in cui la questione dell'interpretazione della clausola del contratto collettivo sia affrontata in via pregiudiziale e non, quindi, contestualmente alla decisione di merito (Cass. n. 3602/2011; Cass. n. 20238/2010). È poi generalmente ritenuto che l'errata valutazione da parte del primo giudice sulle condizioni tali da giustificare l'accertamento pregiudiziale sia priva di sanzione processuale non essendo deducibile con l'appello ovvero come motivo di nullità dell'attività spiegata nel processo (Vidiri, 170). Aspetti applicativiSul piano applicativo è stata sottolineata l'opportunità che il giudice di merito istruisca compiutamente la questione pregiudiziale, mediante i pertinenti strumenti istruttori, quali l'interrogatorio delle parti, l'acquisizione di documenti in ordine alle trattative sindacali sfocianti nel testo definitivo, informazioni alle organizzazioni sindacali, prova testimoniale circa il comportamento delle parti sociali prima, durante e dopo la stesura del testo contrattuale (Cass. n. 1578/2008). È stato altresì evidenziato che l'applicazione dell'art. 420-bis non è impedita dalla circostanza che la pregiudiziale sulla portata della disciplina collettiva si accompagni o meno ad altre questioni, pregiudiziali, preliminari o che si presentino come logicamente antecedenti alla decisione finale (Cass. n. 19560/2007). Ed inoltre, dovendo nel rito del lavoro ogni domanda contenere, ai sensi dell'art. 414, n. 3 e 4, la determinazione dell'oggetto della domanda stessa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda, l'accertamento pregiudiziale ex art. 420-bis, in quanto destinato ad incidere con rilevanza decisoria sull'esito della intrapresa controversia, non può che riguardare le clausole contrattuali sulle quali poggiano la causa petendi e il petitum della domanda attrice, non potendo invece investire in via prioritaria ed esclusiva, e senza alcun riferimento alle suddette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per eccepire l'infondatezza o la non azionabilità del diritto di controparte (Cass. n. 3098/2008). In sede di legittimità, d'altronde, la parte ricorrente ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 4, il testo integrale del contratto collettivo al quale la domanda si riferisce, non essendo sufficiente il deposito di un estratto del contratto contenente alcuni articoli (nemmeno se siano i soli sui quali si sia svolto il contraddittorio o che vengano invocati nel ricorso per cassazione), in quanto l'indicato adempimento ha carattere strumentale rispetto al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte dei giudici di legittimità (Cass. n. 16619/2009; Cass. n. 21080/2008; Cass. n. 5050/2008). Per parte sua, la S.C. può liberamente ricercare, all'interno del contratto collettivo, qualunque clausola ritenuta utile all'interpretazione, ma non può utilizzare per la determinazione della comune volontà delle parti di un contratto, pattuizioni successive a quello da interpretare ex art. 420-bis se la verifica su dette pattuizioni presupponga indagini su circostanze di fatto e se queste, oltre ad essere estranee anche ratione temporis al thema decidendum, non siano state oggetto di esame da parte del giudice del merito (Cass. n. 2796/2008; ma v. Cass. S.U., n. 20075/2010). Né risultano esperibili in cassazione le informative sindacali di cui all'art. 425, riservate al giudice di primo grado (Cass. n. 2796/2008; Cass. n. 19560/2007). L'interpretazione, da parte della S.C., deve essere condotta seguendo i criteri stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c., considerata la natura negoziale dei contratti collettivi (Cass. n. 5892/2005). Il rinvio pregiudiziale comporta l'automatica sospensione del giudizio pendente avanti al giudice di merito. Ai sensi dell'art. 146-bis disp. att., inoltre, è prevista la sospensione facoltativa necessaria dei processi la cui definizione dipende dalla medesima questione su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo qui commentato (Cass. n. 5230/2007). Nel caso che la questione sia già stata decisa dalla Corte di cassazione, il giudici di merito, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in cassazione, qualora ritenga di discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte di cassazione deve decidere in via preliminare la questione, così da permettere alle parti di proporre ricorso ex art. 420-bis (Cass. S.U., n. 20075/2010). La disciplina della riassunzione del giudizio rimasto sospeso, è quella disciplinata dalle norme generali sul ricorso per cassazione. In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420-bis, il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297, decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli artt. 292, comma 3, e 133, comma 2, nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost. (Cass. n. 24946/2014; Cass. n. 7696/2018). Anche di recente si è ribadito che nel rito del lavoro, qualora il giudice decida con sentenza una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 420-bis, l'eventuale ricorso per cassazione proposto contro tale sentenza determina una sospensione di diritto del processo, cui si applica la disciplina dell'art. 297, con la conseguenza che il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi (nel testo ratione temporis applicabile, previgente all'entrata in vigore della l. n. 69/2009), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della S.C. che decide sulla questione pregiudiziale (Cass. n. 7696/2018, che ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il processo per tardiva riassunzione, dopo la pronuncia di legittimità su sentenza non definitiva emessa dalla corte di appello ai sensi dell'art. 420-bis, ritenendo irrilevante che la stessa corte territoriale avesse rinviato il processo per il prosieguo dopo la sentenza non definitiva). Nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 420-bis, il giudice di primo grado può risolvere questioni preliminari, di rito o di merito, al solo scopo di verificare e motivare la rilevanza della questione interpretativa, che è la sola che deve essere esaminata e decisa a cognizione piena e con idoneità alla formazione del giudicato (Cass. n. 14356/2014, che ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva pronunciato anche sulla questione preliminare — risolvendola affermativamente — se al lavoratore ricorrente fosse applicabile la contrattazione collettiva anche nel caso in cui egli aderisse ad un sindacato che non aveva sottoscritto tutti i contratti collettivi oggetto di controversia). Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, la procedura di accertamento di cui all'art. 64 d.lgs. n. 165/2001, norma speciale rispetto all'art. 420-bis, mira a «risolvere in via pregiudiziale» le questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'ARAN ogni qualvolta, per la definizione della controversia, risulti «necessario» risolvere una di dette questioni, così da contenere le liti seriali ed assicurare uniformità e certezza delle interpretazioni relative a contratti collettivi nazionali del settore pubblico. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso a tale procedura quando la questione abbia ad oggetto una posizione individuale, rispetto alla quale l'interpretazione delle norme contrattuali presupponga la decisione di questioni di merito da cui discenda l'applicazione o meno delle norme interpretate (Cass. n. 9343/2014). L'art. 369, comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dall'art. 2 d.lg. n. 40/2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass. n. 22398/2013). Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego ex art. 64 d.lg. n. 165/2001, come l'analogo procedimento ex art. 420-bis, è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia; ne consegue che, qualora la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, occorre annullare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al giudice territoriale (Cass. n. 3304/2012, in tema di esatta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato spettante al ruolo della dirigenza non medica per l'anno 1993, in ordine alla quale il giudice di merito non aveva considerato un verbale di interpretazione autentica, non aveva accertato il comportamento tenuto dalle parti collettive prima e dopo la redazione del verbale medesimo, né aveva verificato l'esistenza e il contenuto di accordi locali). Ai fini del ricorso immediato per cassazione ex art. 420-bis non basta che nel processo si ponga una questione di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, ma è necessario che si sia scelto di discutere e decidere tale questione in via pregiudiziale; pertanto, se la pronuncia sia intervenuta sul merito della controversia e il giudice abbia deciso con una sentenza di accertamento non della sola interpretazione del contratto collettivo, bensì della sussistenza del diritto dei ricorrenti e di condanna della convenuta, sebbene generica, la situazione processuale va oltre il limite segnato dall'art. 420-bis e la sentenza emessa deve essere impugnata in appello e non con il ricorso immediato per cassazione (Cass. n. 3602/2011). Nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis, la parte ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso, il testo integrale del contratto o accordo sul quale il ricorso si fonda, in quanto l'indicato adempimento ha carattere strumentale rispetto all'adeguato esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di cassazione (Cass. n. 9246/2009; Cass. n. 24654/2008). È manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 18 d.lgs. n. 40/2006 e 420-bis, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la previsione di un «accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi» — accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione — esulerebbe dai principi e dai criteri della legge delega n. 80/2005, perché introduce una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360 n. 3. Questione analoga è già stata dichiarata manifestamente infondata sul duplice rilievo che la legge di delegazione, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lett. a del comma 3 dell'art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione, e che a tale obiettivo è strettamente funzionale l'introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all'iniziativa del giudice di primo grado ed all'intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall'420-bis, e non vengono addotti argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati (Corte cost. n. 404/2008). Difatti, il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia (Cass. n. 6086/2021). 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