Codice di Procedura Civile art. 482 - Termine ad adempiere.Termine ad adempiere. [I]. Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso [479 1]; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione [26] o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione [119] o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi1.
[1] Comma così modificato dall'art. 88 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoIl termine minimo dalla notifica dell'atto di precetto entro il quale il creditore può dare inizio all'esecuzione forzata, a pena di illegittimità della stessa deducibile in sede di opposizione agli atti esecutivi, è pari a dieci giorni. Ove ricorra un pericolo nel ritardo — che può riguardare sia la posizione dell'istante che quella del debitore — il creditore può richiedere al Presidente del tribunale la concessione del decreto di autorizzazione all'esecuzione immediata. L'omessa trascrizione del decreto nella copia da notificare determina un vizio denunciabile mediante opposizione ex art. 617 (Trib. Monza 25 giugno 2003). Termine dilatorio per l'inizio dell'esecuzioneLa disposizione in commento stabilisce che, di regola, l'esecuzione non può essere iniziata ove non sia decorso il termine di almeno dieci giorni dalla notifica del precetto. Pertanto, ferma la possibilità per il creditore di indicare al debitore un termine ad adempiere più ampio (purché entro i novanta giorni di cui all'art. 481), laddove non sia indicato alcun termine o sia indicato un termine inferiore a dieci giorni, trova applicazione quest'ultimo (Cass. III, n. 55/2002). L'esecuzione iniziata prima del decorso del termine di dieci giorni dalla notifica del precetto è illegittima ed il relativo vizio può essere dedotto in sede di opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 3792/1989). La giurisprudenza della S.C. ritiene che il termine dilatorio in esame non sia assoggettato a sospensione feriale, trattandosi di termine sostanziale (Cass. III, n. 1125/1971). Nello stesso senso in dottrina, v. Vaccarella, 176. Autorizzazione all'esecuzione immediataÈ possibile, nell'ipotesi in cui sussista pericolo nel ritardo, richiedere al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a procedere ad esecuzione immediata, ossia a prescindere dal rispetto del termine minimo di dieci giorni indicato nell'atto di precetto, con cauzione o senza. Il pericolo nel ritardo ricorre sia quando vi è un bisogno urgente del creditore (ad esempio, nel caso di credito alimentare) di conseguire la somma dovuta (Castoro, 104), sia qualora in attesa del decorso del termine in questione il debitore potrebbe porre in essere atti volti a compromettere la possibilità del creditore di soddisfare in sede esecutiva. L'autorizzazione all'esecuzione immediata deve essere data dal Presidente del tribunale competente per l'esecuzione: è valida, peraltro, l'autorizzazione concessa da altro giudice dell'ufficio su delega, anche orale, del presidente, non incidendo il mancato rilascio per iscritto di detta delega sulla capacità o sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene all'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario (Cass. III, n. 18355/2010). L'autorizzazione è data con decreto posto in calce al precetto, decreto che deve essere trascritto dall'ufficiale giudiziario nella copia da notificare. L'omessa trascrizione determina una irregolarità che la parte interessata può far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Trib. Monza 25 giugno 2003): tuttavia detto vizio non sussiste qualora tra l'atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione, né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione (Cass. III, n. 10835/2007). La giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che il pignoramento prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata, poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo (Cass. III, n. 2742/2015). BibliografiaAndolina, Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano, in Riv. esec. forz., 2007, 1 ss.; Andolina, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano, 1982; Attardi, La nuova disciplina del processo civile, Padova, 1991; Barreca, Sulla provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, in Giur. mer. 2005, n. 1, 42; Bellé, Tutela giudiziale e tutela esecutiva, in Riv. esecuz. forzata 2005, 502; Borrè–Castellano–Proto Pisani–Ricci-Taruffo, La riforma del processo civile. Linee fondamentali, Milano, 1991; Canella, Proposte in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2021, 1038 ss.; Canella, Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di Chiarloni, Bologna 2019; Capponi, Ma a cosa serve la spedizione in forma esecutiva?, in Rass. esec. Forzata, 2021, 421 ss.; Capponi, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. Giur., 2012, 1166 ss.; Capponi, Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento dei creditori, in Corr. Giur., 2009, 685 ss.; Carpi, La provvisoria esecutività della sentenza, Milano, 1979; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Celeste, Il processo cautelare, Milano, 2006; Chiarloni, Le riforme del processo civile, Bologna 1992; Consolo–Luiso–Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 1991; Conte, Commento critico all’art. 642 novellato, in judicium.it.; Costantino, Le espropriazione forzate speciali, Milano, 1984; Cuffaro, Novità e problemi in tema di rilascio di immobili (riflessioni a prima lettura della legge n. 80/2005), in Corr. mer. 2005, n. 7, 750; Delle Donne, Sassani, Fabiani, Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., Sez. Un., n. 11067/2012, in Riv. esec. forz. 2013, n. 4, 1282; Denti, L’esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 1953; De Matteis, La riforma del processo cautelare, Milano, 2006; De Stefano, La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del diritto, in giustiziainsieme.it; De Stefano, Il nuovo processo di esecuzione, Milano, 2006; Dittrich, “Litispendenza esecutiva”, giudice “competente” a disporre la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. e a decidere dell’opposizione all’esecuzione, in Riv. dir. proc., 2009, n. 5, 1371; Fabiani E., Considerazioni critiche sulla proposta abrogazione della spedizione del titolo in forma esecutiva, in giustiziainsieme.it; Fabiani E. - Piccolo, La spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica fra prassi giudiziarie, interventi legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e prospettive di riforma, in Rass. esec. Forzata, 2021, 355 ss.; Farina, Riforma del processo civile: espropriazione forzata, in ilprocessocivile.it; Farina (-Giordano – Metafora), La riforma del processo civile, Milano 2022, 71 ss.; Fazzalari, Profili della cautela, in Riv. dir. proc., 1991, 11 ss.; Finocchiaro G., L’efficacia esecutiva del verbale di conciliazione giudiziale: ieri, oggi e domani, in Giust. civ., 2003, n. 7-8, 1459; Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano, 2009; Garbagnati, Opposizione all’esecuzione (diritto processuale civile), in Noviss. Dig. It., XI, Torino, 1965, 1069; Garbagnati, In tema di esecuzione provvisoria di un decreto d’ingiunzione ex art. 642 c.p.c., in Giur. it. 1982, 579; Giordano, Note sulle “vicende” dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, in Giustiziacivile.com Giordano, Titolo esecutivo e precetto, in La nuova espropriazione forzata a cura di Delle Donne, Bologna 2017, 1-40; Grasso, Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 685; Guaglione, Il processo cautelare, Napoli, 2006; Impagnatiello, Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutività, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2005, 751;Lauropoli, La copia esecutiva del titolo firmata digitalmente, in Ilprocessocivile.it; Liebman, Unità del procedimento cautelare, in Riv. dir. proc. 1954, 248 ss.; Liebman, Per una nozione dell’atto di precetto, in Foro it. 1931, I, 489; Lorenzetto Peserico, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983; Luiso, L’efficacia del titolo esecutivo verso i terzi, Padova, 1979; Luiso, L’esecuzione “ultra partes”, Milano, 1984; Mandrioli, Precetto e inizio dell’esecuzione forzata, in Giur. it. 1954, I, 2, 825; Mandrioli, Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1976, 1342; Mandrioli, In tema di esecuzione per consegna o rilascio contro il terzo possessore, in Riv. dir. proc. 1985, I, 579 ss.; Majorano, Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell’opposizione all’esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo, in Riv. esec. forz. 2012, n. 1, 1 ss.; Majorano, Art. 648 c.p.c.: presupposti di applicazione e potere discrezionale del giudice, in Giur. it. 2009, 696 ss.; Massari, Titolo esecutivo, in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973, 375; Nicoletti, Precetto, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 848; Mazzarella, voce Esecuzione forzata (dir. vig.), in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, 464; Merlin, Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1996, 425; Montesano, Garanzia di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi e successori particolari dell’obbligato, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1987, 932 ss.; Panzarola, Brevi osservazioni su scrittura privata e titolo esecutivo in presenza di successione di leggi, in judicium.it; Persico, Precetto, in Nss. D.I., XIII, Torino, 1966; Pilloni, La formula esecutiva, le nuove modalità telematiche di rilascio e la prospettiva di sua soppressione, in Nuove Leggi civ. comm., 2021, 1495; Proto Pisani, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale, in Foro it., 1991, V, 67 ss.; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991; Punzi, La tutela del terzo nel processo esecutivo, Milano, 1971, 119 ss.; A.A. Romano, L’azione di accertamento negativo, Napoli, 2006; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino 2000; Saletti, Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 2006, 194; Rusciano, Addio alla spedizione in forma esecutiva, in Riv. dir. proc., 2022, n. 3, 1037; Satta, L’esecuzione forzata, Torino, 1963; Tarzia, Omessa notifica del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1959, 1044; Tomei, I difficili nodi dell’atto di precetto, in Studi in onore di Liebman, Milano, 1979, III, 2399; Vaccarella, Opposizioni all’esecuzione, in Enc.giur. 1990, 1; Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993; Verde, L’attuazione della tutela d’urgenza, in Riv. dir. proc.1985, 734; Verde, Osservazioni sulla natura del precetto come atto di costituzione in mora, in Foro it. 1960, I, 980; Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001; Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, n. 1, 175. |