Codice di Procedura Civile art. 485 - Audizione degli interessati.

Rosaria Giordano

Audizione degli interessati.

[I]. Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti [495 3, 510 1, 515 1, 530 1, 541, 542 2, 552, 554 1, 559 2, 569 1, 572 1, 595 1, 596 1, 600 1, 604 2, 615 2, 618 1, 619 2, 625 1; 163, 168 3, 171 2, 172, 175, 176 2, 178 1 att.] il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

[II]. Il decreto è comunicato [136] dal cancelliere.

[III]. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione [136 1] alla parte non comparsa.

Inquadramento

È discusso l'operare del principio del contraddittorio anche nel processo esecutivo, in quanto lo stesso è fondato su un titolo esecutivo, che non è volto a tutelare diritti soggettivi bensì a darne solo materiale attuazione.

Nella stessa giurisprudenza, talvolta è stato ribadito tale principio (Cass. n. 16731/2009), talaltra si è riconosciuto che il principio del contradditorio trova applicazione, invece, anche nel processo esecutivo (Cass. n. 24532/2009).

L'art. 485 prevede la convocazione in udienza da parte del giudice delle parti e degli altri interessati quando è stabilito dalla legge o il giudice stesso lo ritenga opportuno.

Tuttavia, la violazione della norma, ove non abbia cagionato concreti pregiudizi ulteriori, non determina in ogni caso  alcuna nullità del procedimento (Cass. n. 18513/2006).

Contraddittorio nel processo esecutivo

Sulla disposizione in esame si fonda il dibattito in giurisprudenza, in ordine alla portata del principio del contraddittorio nel processo esecutivo.

Secondo l'orientamento tradizionale, ribadito peraltro anche dalla recente giurisprudenza, il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso (Cass. n. 16731/2009).

Analogamente, in dottrina si è osservato che la presenza di un titolo esecutivo genera una diseguaglianza legittima tra creditore e debitore, tanto che quest'ultimo non può contestare il diritto all'esecuzione di quello in via di eccezione, ma solo con il mezzo dell'opposizione, che è un separato giudizio di cognizione, sottoposto al principio del contraddittorio (Satta, 229; Verde, 112).

Per un' altra tesi, nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. (Cass. n. 24532/2009).

Questa posizione trova fondamento nell'assunto, condiviso anche da una parte della dottrina, per il quale, dovendo operare i principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. con riferimento a tutti gli interventi giurisdizionali, il principio del contraddittorio ha valenza anche nel processo esecutivo, ivi esplicandosi nel consentire alle parti di contribuire, su un piede di parità alla raccolta di tutto quanto rilevi per l'emanazione della misura esecutiva (Luiso III, 54).

Resta fermo, in ogni caso, che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo stesso, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (Cass. n. 24532/2009).

Convocazione all'udienza e conseguenze dell'omessa audizione

La norma in esame prevede che quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Esempio tipico è l'udienza di autorizzazione alla vendita immobiliare (o mobiliare per importi superiori ad Euro 25.000,00). Gli altri interessati sono i soggetti che possono essere eventualmente coinvolti nell'esecuzione come, ad esempio, l'aggiudicatario, l'assegnatario, i creditori iscritti non intervenuti, l'offerente in aumento di quinto.

Il giudice dell'esecuzione convoca con decreto, da comunicarsi ex art. 136, le parti ed i soggetti eventualmente interessati all'udienza: a tal fine, non è previsto un determinato termine a difesa dal legislatore, sicché lo stesso sarà in concreto indicato di volta in volta dal giudice dell’esecuzione (cfr. Castoro, 137).

Se all'udienza fissata ai sensi della disposizione in esame una parte non compare per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio, un vizio nella comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza), il giudice deve rinviare l'udienza, disponendone la comunicazione alla parte non comparsa.

In dottrina, si è osservato che la circostanza che sotto tale profilo la norma faccia riferimento alla “parte” e non anche agli altri soggetti interessati, renderebbe la stessa inapplicabile anche in caso di assenza incolpevole di questi ultimi (Tarzia, 220).

Altri ritengono, in forza di un'interpretazione sistematica dei commi dell'art. 485, che, invece, il rinvio dell'udienza debba essere effettuato anche a vantaggio dei soggetti interessati che pure non siano parti della procedura esecutiva (Castoro, 137).

La giurisprudenza appare incline a ritenere che sebbene il debitore debba essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sé, causa di nullità del procedimento, essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola (Cass. n. 18513/2006).

Bibliografia

Andolina, Profili dogmatici dell'esecuzione forzata espropriativa, Milano, 1962; Arieta – De Santis, L'esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile, a cura di Montesano, Arieta, III, 2, Padova, 2007,; Borrè, Pluralità d'espropriazioni per lo stesso titolo e difese del debitore, in Riv. dir. proc. 1970, 279; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994; Capponi, Manuale di diritto dell'esecuzione civile, Torino, 2012; Carnelutti, Il processo di esecuzione, I-III, Padova, 1929-1931; Castoro, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Riv. esecuz. forzata 2014, 787; Farina (-Giordano Metafora), La riforma del processo civile, Milano 2022, 71 ss.; Garbagnati, Sull'appellabilità di un'ordinanza collegiale di rigetto di un'eccezione di prescrizione, in Giur. it. 1974, I, 1, 1713; Giordano, Note “a prima lettura” sulle nuove modalità di pubblicazione dell'avviso di vendita nell'espropriazione immobiliare, in Giustiziacivile.com, n. 8/2015; Mandrioli, L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, Milano, 1955; Mandrioli, Ricorso ex art. 111 Cost. e provvedimenti esecutivi, in Giur. it. 1969, I, 169; Mandrioli, Esecuzione per consegna o rilascio, in Dig., disc. priv., sez. civ., Torino, 1991, 628; Martinetto, Gli accertamenti degli organi esecutivi, Milano, 1963; Montanari, Obbligazioni solidali e processo esecutivo: il problema della tutela dei coobbligati contro l’abuso dei mezzi di espropriazione, in Riv. dir. proc., 2022, n. 3, 906; Oriani, Opposizione all'esecuzione, in Dig. civ., XIII, Torino, 1997, 614; S. Rossetti, L'espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell'efficienza, in Giustiziacivile.com, 2015, n. 3; Saletti, Cumulo ed eccesso dei mezzi d'espropriazione forzata, in Riv. dir. proc. 1984, 506; Santangeli (a cura di), La nuova riforma del processo civile, Roma, 2014; Satta, L'esecuzione forzata, Torino, 1963; Tarzia, L'oggetto del processo d'espropriazione, Milano, 1961; Tarzia, Profili della sentenza civile impugnabile, Milano, 1967; Tarzia, Il contraddittorio nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc. 1978, 193; Travi, Espropriazione forzata in generale, in Nss. D.I., VI, Torino, 1960, 897; Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993; Verde, Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata, Milano, 1968.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario