Codice di Procedura Civile art. 489 - Notificazioni e comunicazioni 1 .

Rosaria Giordano

Notificazioni e comunicazioni1.

[I].  Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.

 

[1] Articolo  così sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. f) ,  d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 . Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo dell'articolo era il seguente: «Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. -  In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione».

Inquadramento

La norma, prevedeva sinora che le notificazioni e comunicazioni ai creditori si effettuano nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Per il debitore trovano invece applicazione le regole ordinarie.

Si discuteva sulla portata della nomina del difensore, nel senso che secondo alcuni l'art. 489 deroga all'art. 84 che consente al difensore di ricevere gli atti destinati alla parte ove dalla legge non siano espressamente riservati alla stessa (Andrioli, 131).

Per altri , invece, sarebbe stata comunque applicabile l'art. 84  anche nell'ipotesi di nomina di un difensore (Castoro, 164).

La disposizione è stata integralmente sostituita dal recentissimo d.lgs. n. 164 del 2024 che ha stabilito che le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento esecutivo ai creditori si fanno presso il difensore costituito ex art. 170 c.p.c.

 

Ambito d'applicazione

Le previsioni dettate dalla disposizione in esame non trovano applicazione per il debitore esecutato.

È stato più volte affermato, invero, che la norma contenuta nell'art. 489, relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori e non del debitore; pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo (Cass. n. 16128/2010).

Di conseguenza è legittima la comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di audizione delle parti effettuata presso la residenza del debitore medesimo, senza che, d'altra parte, possa ritenersi che la comunicazione stessa debba essere eseguita, in applicazione della regola dettata dall'art. 170, presso il procuratore costituito nel giudizio di opposizione al precetto, sia perché detta norma attiene al processo di cognizione — e quindi ha natura speciale rispetto alle norme generali contenute nei citati art. 136 ss. — sia perché la nomina di un difensore per il suddetto giudizio di opposizione non è compiuta in un atto del processo esecutivo, che non è ancora iniziato (Cass. n. 11256/2002).

Parimenti la norma non trova applicazione nella fase delle opposizioni esecutive, cui si applicano le norme generali degli art. 137 ss. (Cass. n. 18513/2006).

Notificazioni e comunicazioni ai creditori

L'art. 489 prescriveva, sinora, che le notificazioni e comunicazioni da farsi nel processo esecutivo ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti, dovevano essere effettuate nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.

Era dunque discussa l'operatività della predetta disciplina se vi era stata la nomina del difensore.

Secondo una parte della dottrina, infatti, la norma in esame derogherebbe all'art. 84 che consente al difensore di ricevere gli atti destinati alla parte ove dalla legge non siano espressamente riservati alla stessa, in quanto sarebbe per l'appunto espressione della riserva alla parte di detti atti (Andrioli, 131).

In accordo con un diverso orientamento, affermato sempre in dottrina, invece, sarebbe comunque applicabile l'art. 84 nell'ipotesi di nomina di un difensore (Castoro, 164).

Sennonché la norma in commento, nella nuova formulazione, riveniente dalle novità del d.lgs. n. 149/2022 e del successivo Correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024,estende alla procedura esecutiva le regole già proprie del giudizio ordinario di cognizione, prevedendo che le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.

Conseguenze dell'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio

Il comma 2 della norma in esame stabilisce che in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, le comunicazioni si fanno presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione.

La circostanza che le comunicazioni siano regolate dall'art. 136 comporta che in via preferenziale le stesse debbano essere eseguite mediante posta elettronica certificata, con l'ulteriore conseguenza che dovendo il difensore necessariamente munirsi di tale indirizzo, pubblicato nei registri ufficiali, non potrebbe ritenersi mancante l'elezione di domicilio prevista dall'art. 489 tutte le volte che il creditore si sia costituito nel procedimento esecutivo mediante un difensore, sebbene non abbia eletto domicilio presso lo stesso (Castoro, 164).

Bibliografia

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