Codice di Procedura Civile art. 498 - Avviso ai creditori iscritti.

Rosaria Giordano

Avviso ai creditori iscritti.

[I]. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [499, 158 att.; 2672, 2673, 2683, 2745, 2762 2, 2808 2, 2810 c.c.].

[II]. A tal fine è notificato a ciascuno di essi [2844, 2845 1 c.c.], a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento [492], un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [160 att.].

[III]. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita [529, 552, 553, 569].

Inquadramento

Entro cinque giorni dal pignoramento, il creditore deve notificare ai creditori che vantino sul bene pignorato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri un avviso che indica il credito per il quale si procede ed i beni oggetto del pignoramento.

La notifica dell'avviso è volta a provocare l'intervento dei creditori iscritti nell'espropriazione forzata iniziata da un altro creditore, in virtù dell'effetto purgativo sulle cause di prelazione della vendita forzata.

In realtà la vendita o l'assegnazione effettuate in difetto della notifica dell'avviso ai creditori iscritti non sono invalide, ferma la responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 c.c. nei confronti dei creditori iscritti.

Finalità dell'avviso

La norma prevede che devono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. L'avviso — contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate — deve essere notificato a cura del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento.

Tale previsione si correla al c.d. effetto purgativo della vendita forzata sulle cause di prelazione (Luiso, 132).

Poiché quella tra i coniugi è una comunione senza quote, il creditore anche di uno solo dei coniugi deve pignorare per l'intero il bene immobile in comunione tra gli stessi, di conseguenza che l'avviso deve essere notificato ai creditori che vantino eventuali diritti di prelazione su detto immobile di entrambi i coniugi (Trib. Roma 25 marzo 2005, in Giur. mer., 2006, n. 7-8, 1641, con nota di Lombardi).

Conseguenze dell'omissione dell'avviso

Il terzo comma della disposizione in esame stabilisce che, in mancanza della notificazione dell'avviso, il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Peraltro, costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, ai creditori iscritti ex art. 498 che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, atteso che la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale (Cass. n. 18336/2014).

Bibliografia

Andrioli, Intervento dei creditori, in Enc. dir., XII, Milano, 1972, 515; Capponi, L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato, in Riv. dir. proc. 1987, 848; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Travi, Intervento dei creditori nell'esecuzione, in Nss. D.I., VIII, Torino, 1962, 976; Valcavi, Alcune questioni in materia di intervento nell'espropriazione forzata, in Riv. dir. proc. 1960, 56; Verde, Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata, Milano, 1968; Ziino, Commento all'art. 499, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, 248 ss.

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