Codice di Procedura Civile art. 514 - Cose mobili assolutamente impignorabili.

Rosaria Giordano

Cose mobili assolutamente impignorabili.

[I]. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [1558 1 c.c.], non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto [831 2 c.c.];

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato1;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) [gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore] 2;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali  3;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli  4.

 

[1] Numero così sostituito dall'art. unico l. 8 maggio 1971, n. 302.

[2] L'art. 3 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha abrogato il n. 4.

Inquadramento.

La norma elenca alcuni beni del debitore che sono ritenuti dal legislatore assolutamente impignorabili, in deroga alla generale responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c..

La fattispecie più importante di impignorabilità assoluta era costituita, sino alla riforma realizzata dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, dagli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione e del commercio, dopo tale riforma divenuti solo relativamente impignorabili ai sensi dell'art. 515. Sull'assunto generale della relatività della nozione di indisponibilità, si è poi sviluppata una copiosa casistica giurisprudenziale.

L'impignorabilità deve essere dedotta dal debitore mediante opposizione all'esecuzione.

Impignorabilità come deroga alla responsabilità patrimoniale.

La previsione da parte del codice di procedura civile e di alcune leggi speciali dell'impignorabilità, assoluta o relativa (ovvero sino ad una determinata quota o importo), di alcuni beni o di crediti, risponde a peculiari esigenze di tutela del debitore, valutate prioritarie, tanto da giustificarne una deroga, rispetto alla generale responsabilità patrimoniale dello stesso ex art. 2740 c.c.

Cose sacre, beni personali ed arredi della casa del debitore.

Nei primi tre numeri della previsione in commento è prevista l'impignorabilità di alcune cose mobili per motivi religiosi (n. 1) ed umanitari (nn. 2 e 3) (Martinetto, Insequestrabilità, 745).

In sede applicativa è stato ritenuto, da una non risalente decisione, che le previsioni concernenti l'impignorabilità dei mobili indicati nel n. 2 dell'art. 514 fanno eccezione alla regola generale dell'art. 2740 c.c. e come tali sono di stretta interpretazione: segnatamente, gli arredi costituiti da tavoli e mobili di cucina, letti e armadi guardaroba, sono impignorabili non per natura ma per destinazione, ossia in ragione della loro attuale destinazione all'uso nella vita quotidiana del debitore esecutato e della sua famiglia (Trib. Alessandria 11 ottobre 2002).

Strumenti indispensabili per l'esercizio della professione e del commercio.

Il n. 4 della previsione in esame è stato abrogato dalla l. n. 52/2006 che ha reso, trasfondendola nell'art. 515, l'ipotesi una forma di impignorabilità relativa.

Peraltro, appare comunque opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sull'abrogata disposizione, sia in quanto per gli atti di pignoramento iniziati prima della modifica degli artt. 514 e 515 deve applicarsi la disciplina previgente, che li includeva, invece, tra i beni assolutamente impignorabili, in quanto, in difetto di una disciplina transitoria, è il pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio «tempus regit actum» (Cass., n. 18332/2014), sia perché l'elaborazione compiuta può essere utilizzata, ferme le limitazioni più contenute alla pignorabilità, anche nell'assetto vigente.

Su un piano generale, è consolidato il principio per il quale il criterio dell'indispensabilità, che l'art. 514, n. 4, pone come discrimine tra beni pignorabili e beni impignorabili, ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore del debitore, con esclusione delle strutture professionali o produttive in cui il fattore capitale prevalga sull'attività personale, nonché dei beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante rispetto alle necessità lavorative (Cass. n. 17900/2012).

Casistica

L'impignorabilità dei beni indispensabili all'esercizio di arti, mestieri e professioni va esclusa con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscono dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti (Cass., n. 15705/2006).

Il limite stabilito dall'art. 514 in ordine all'espropriazione mobiliare presso il debitore si riferisce solo agli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere dai quali il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento e non opera pertanto nel caso in cui il debitore tragga anche da altra attività redditi sufficienti (Cass. n. 11002/1993).

L'impignorabilità prevista dall'art. 514 n. 4, avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alle piccole imprese, prevalendo in esse il fattore personale su quello capitalistico; viceversa non opera con riferimento alle imprese in cui il fattore capitale sia prevalente rispetto a quello personale costituito dal lavoro dell'imprenditore (Cass. n. 13968/2005).

L'impignorabilità prevista dall'art. 514 n. 4, che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo e anche all'imprenditore individuale (qualora sul capitale prevalga l'attività personale), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alla società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dei soci (Cass. n. 8859/2000).

L'impignorabilità prevista dall'art. 514 n. 4, che si riferisce al professionista, al lavoratore autonomo ed all'artista, non può trovare applicazione con riferimento alle società di capitali perché ha lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere del proprio lavoro e non è suscettibile di interpretazione analogica, essendo norma eccezionale rispetto al principio generale sancito dall'art. 2740 c.c. (Cass. n. 8756/1994).

Non sono impignorabili i documenti di consultazione cartacea (nella specie riviste giuridiche) utilizzati dall'avvocato in quanto non indispensabili per l'esercizio professionale dal momento che i moderni mezzi di comunicazione e di trasporto, nonché quelli informatici consentono di ottenere le medesime informazioni reperibili grazie ad essi (Trib. Roma 25 ottobre 2004, Riv. Internet, 2005, n. 2, 149, con nota di Costanzo).

Sono impignorabili, ai sensi dell'art. 514 n. 4, con riferimento ad un esercizio di macelleria, gli strumenti, che sono indispensabili all'esercizio dell'attività commerciale ed il cui possesso, ai sensi dell'art. 29 r.d. n. 3298/1928 sulla vigilanza sanitaria delle carni, è considerato necessario per il rilascio dell'autorizzazione stessa all'esercizio delle macellerie, senza che di conseguenza sia necessario che l'indispensabilità di detti beni sia specificamente provata dal debitore esecutato, derivando detta qualità da dati normativi che devono essere conosciuti ed applicati dal giudice al di fuori dei principi che reggono la disponibilità della prova nel giudizio civile (Cass. n. 4719/1989).

Costituiscono strumenti indispensabili per l'esercizio del mestiere di falegname-intarsiatore la sega circolare elettrica, la levigatrice a disco, la levigatrice a nastro e il depolveratore (Pret. Sorrento 20 aprile 1976).

L'indispensabilità all'attività lavorativa del debitore dei beni staggiti non attiene alla maggior convenienza od efficienza del processo produttivo, bensì alla sua astratta possibilità in termini di completezza e di idoneità dell'output a svolgere la funzione tipica assegnatagli dal mercato, in modo da assicurare all'imprenditore di procacciarsi il «necessario» per vivere: ne discende che anche la necessità di una determinata lavorazione come fase indefettibile di un processo produttivo non rende altresì indispensabile un particolare strumento meccanico od automatico, quando la funzione svolta dallo stesso sia surrogabile da altro mezzo (Trib. Monza 13 maggio 2002).

Oggetti da conservare in adempimento di un pubblico servizio.

Le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento all'ipotesi di cui al n. 5 della disposizione in esame, che la regola generale dell'assoggettabilità dell'esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della varia natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili non i beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile, sebbene soltanto i beni disponibili e chiarito che rientrano in tale seconda categoria il denaro e i proventi in genere derivanti da un negozio giuridico privato, sempre che non assumano, a loro volta, carattere di indisponibilità nel caso in cui in virtù di un provvedimento amministrativo vengano successivamente destinati al soddisfacimento di una finalità pubblica (Cass. S.U., n. 1464/1979).

Fanno parte del patrimonio disponibile dell'ente e sono, pertanto, assoggettabili a pignoramento gli elaboratori dei dati e i relativi terminali, utilizzati da un ente pubblico esercente il servizio pubblico di trasporto, atteso che gli stessi non possono essere considerati come direttamente destinati all'attività di trasporto, ma devono essere compresi tra quelli utilizzati per la migliore organizzazione del servizio pubblico (Cass. n. 10529/1997).

Decorazioni di valore, lettere e manoscritti.

È, poi, prevista l'impignorabilità assoluta delle decorazioni al valore, delle lettere, dei registri e in genere degli scritti di famiglia, nonché dei manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Anche tale disposizione ha la finalità di tutelare le cose più intime del debitore e della famiglia dello stesso, per il quale le stesse assumono un valore affettivo preminente rispetto a quello economico. Tuttavia viene posto un limite, proprio per tale ragione, specificando che la regola dell'impignorabilità non opera qualora detti beni facciano parte di una collezione.

Animali d’affezione o impiegati a fini terapeutici o d’assistenza.

L'art. 77  l. 28 dicembre 2015, n. 221, ha inserito tra le fattispecie di impignorabilità anche quelle riguardanti particolari categorie di animali.

Più in particolare, il comma 6-bis della disposizione in esame sancisce l'impignorabilità assoluta degli animali d'affezione o di compagnia del debitore e delle persone che appartengono al nucleo familiare dello stesso. Le nozioni di animale d'affezione e di compagnia non sono necessariamente equivalenti perché possono esservi animali d'affezione per la persona che non sono “tipici” animali di compagnia, come, ad esempio, gli uccellini, i conigli, i pesciolini in un acquario. Finalità della norma è evitare che al debitore o alla sua famiglia siano sottratti, specie quando rivestano un valore economico (perché, magari, appartenenti a razze di pregio) detti animali che, specie per i proprietari, non rivestono il ruolo di beni (o cose) in senso stretto ma sono considerati parte integrante del nucleo familiare.

Il comma 6-ter stabilisce che sono impignorabili gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge o del convivente, e dei figli.

Sotto un primo profilo, vengono, ad esempio, in rilievo animali che, di norma, per il non trascurabile valore economico, sono oggetto di pignoramento, come i cavalli, ove svolgano funzione di terapia di persone affette da alcuni disturbi psichici curati con la c.d. ippoterapia.

Quanto, invece, agli animali utilizzati con finalità di assistenza la nozione potrebbe coincidere, in ordine al tipo di animale, con quella di animale da compagnia: si può qui addurre l'esempio infatti dei cani che accompagnano i non vedenti. Ciò che cambia, evidentemente, è la funzione svolta dall'animale per la persona (funzione che può, chiaramente, concorrere con quella di compagnia). Tuttavia, gli effetti pratici non mutano trattandosi in ogni caso di un regime di impignorabilità assoluta.

 

Rilievo dell'impignorabilità.

È consolidato in giurisprudenza il principio per il quale l'impignorabilità assoluta non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato, trattandosi di un istituto è posto ad esclusivo suo beneficio, tanto è vero che i terzi non sono legittimati ad eccepirlo (Cass. n. 9623/1994).

Peraltro, l'art. 545, come modificato dal d.l. n. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, stabilisce espressamente, in tema di impignorabilità nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi, che l'inefficacia (anche relativa) del pignoramento derivante dalla violazione delle disposizioni in tema di impignorabilità è rilevabile d'ufficio dal giudice. Sorge pertanto l'interrogativo circa la possibilità di estendere tale regola anche alla fattispecie in esame, ossia all’impignorabilità di beni mobili.

Bibliografia

Bonsignori, L'esecuzione forzata, II ed., Torino, 1996; Bonsignori, Pignoramento, Nss. D.I., XIII, Torino, 1966, 75 ss.; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Gobio Casali, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521-bis c.p.c., in judicium.it; Martinetto, Insequestrabilità ed impignorabilità, Nss. D.I., VIII, Torino 1962, 744; Picardi, L'ufficiale giudiziario: una figura ambigua, in Studi in onore di Mario Vellani, II, Milano, 1998, 721; Tarzia, Indicazione del bene da pignorare e opposizione per impignorabilità, in Giur. it. 1964, I, 2, 315; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur. 2015, n. 3, 390; Verde, Pignoramento mobiliare, Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, 822; Ziino, Sub artt. 514, 515, 517, 518, 520, 521, 524, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, 279 e ss.

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