Codice di Procedura Civile art. 526 - Facoltà dei creditori intervenuti 1 .Facoltà dei creditori intervenuti 1. [I]. I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 2 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo [474], possono provocarne i singoli atti [500, 529 1].
[1] Articolo così sostituito dall'art. 10 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. [2] Le parole « a norma dell'articolo 525 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente » dall'art. 2 3 lett. e) n. 12 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. InquadramentoI creditori intervenuti tempestivamente hanno la facoltà di partecipare all'espropriazione e alla distribuzione del ricavato in omaggio al principio della par condicio creditorum. I creditori muniti di titolo esecutivo possono inoltre provocarne i singoli atti, presentando, ad esempio, istanza di vendita o di assegnazione (Garbagnati, 63). Le Sezioni Unite hanno chiarito che se sopravviene la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente, il pignoramento, ove originariamente valido, può avere efficacia quale primo atto dell'esecuzione riferibile al creditore intervenuto (Cass. S.U., n. 61/2014). Diritti e poteri dei creditori tempestivamente intervenutiI creditori che sono intervenuti tempestivamente hanno il diritto di partecipare all'espropriazione (e quindi di essere convocati e presentare osservazioni) e alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dall'assegnazione ad altro creditore del bene oggetto della procedura. Tale distribuzione avverrà secondo le regole generali, in omaggio al principio della par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione. I creditori muniti di titolo esecutivo potranno poi dare impulso alla procedura esecutiva, alla medesima stregua del creditore procedente, presentando, ad esempio, istanza di vendita, istanza di assegnazione, istanza di estensione del pignoramento (Garbagnati, 63). A riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento, di talché, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. S.U., n. 61/2014). BibliografiaAndrioli, Intervento dei creditori, in Enc. dir., XXII, Milano 1972, 486; Bonsignori, L'esecuzione forzata, Torino 1991; Castoro, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, 14a edizione, Milano, 2017; Garbagnati, Il concorso dei creditori nel processo d'espropriazione, Milano, 1959; Saletti, Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 2006, 194 ss.; Tarzia, L'oggetto del processo d'espropriazione, Milano, 1961. |