Codice di Procedura Civile art. 537 - Modo dell'incanto.

Rosaria Giordano

Modo dell'incanto.

[I]. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta [323 1, 378 1 c.c.; 353 1, 354 c.p.].

[II]. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo [163, 168 att.].

[III]. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria [169 att.].

Inquadramento

La vendita all'incanto può avvenire separatamente per ciascun bene o per lotti di beni omogenei.

La vendita si realizza mediante offerte successive al rialzo e risulterà aggiudicatario il soggetto a seguito dell'offerta del quale gli altri non abbiano offerto di più dopo due chiamate successive (Satta III, 294).

L'effetto traslativo della vendita seguirà solo al versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario.

Vendita per lotti

Come evidenziato dalla norma in esame, la vendita può essere effettuata separatamente per ciascuno dei beni pignorati ovvero, a seconda della convenienza, per lotti di beni omogenei.

La scelta è invero effettuata a monte dal giudice dell'esecuzione quando determina il prezzo base dell'incanto con l'ordinanza di autorizzazione alle vendite.

Se la vendita si svolge per secondo lotti separati, ai sensi  dell'art. 504 (v. Commento) dovrà cessare una volta che il credito e le spese di esecuzione possano essere soddisfatte con quanto ricavato.

Modalità dell'incanto ed aggiudicazione

La vendita avviene attraverso  offerte successive ed al rialzo, e si considera aggiudicatario quel soggetto, la cui offerta, dopo due successive chiamate del prezzo offerto, non venga superata da una diversa e maggiore offerta. L'offerta successiva libera dall'obbligo l'offerente precedente, agendo come condizione risolutiva, e questo anche se la nuova offerta venga successivamente dichiarata nulla, in applicazione dell'art. 581, comma 4 (Satta III, 294).

Effetti dell'aggiudicazione

A seguito dell'aggiudicazione il bene non diviene automaticamente di proprietà dell'aggiudicatario seguendo soltanto l'effetto obbligatorio per quest'ultimo di provvedere al versamento del prezzo, esclusivamente a seguito del quale si realizzeranno gli effetti traslativi della proprietà del bene.

Bibliografia

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