Codice di Procedura Civile art. 538 - Nuovo incanto (1).

Rosaria Giordano

Nuovo incanto (1).

[I]. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

(1) L'art. 10 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito l'art. 538. Il testo recitava: [I]. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti. [II]. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta».

Inquadramento

Il secondo tentativo di vendita all'incanto deve essere espletato dal delegato, nel termine indicato nell'ordinanza di vendita, ad un prezzo inferiore di un quinto  rispetto a quello dell'incanto precedente.

Sebbene la norma in esame continui a disciplinare soltanto il secondo incanto, la Corte costituzionale ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione può valutare l'opportunità di disporre il terzo incanto, senza necessità di un'interpretazione restrittiva dell'art. 538.

Fissazione del secondo incanto

Il delegato alle vendite mobiliari (ad esempio, il commissionario specializzato: v. Comm. art. 532) espletato il primo tentativo di vendita all'incanto effettua quello successivo ad un prezzo inferiore di un quinto  rispetto al prezzo base del precedente incanto.

Tale previsione, introdotta dalla riforma di cui alla l. n. 52/2006, ha consentito di risolvere la pregressa problematica, della quale era stata più volte investita la Corte Costituzionale, correlata alla previsione di un secondo incanto senza determinazione del prezzo minimo, con grave pregiudizio per il debitore esecutato.

Il termine entro il quale sarà fissato il secondo incanto è previsto di norma nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita.

Il problema degli incanti successivi

La riforma del 2006 non aveva tuttavia risolto la questione concernente la mancata previsione, da parte della disposizione in esame, di un incanto successivo al secondo, dopo l'esito negativo del quale dovrebbe quindi ritenersi che l'esecuzione non possa più proseguire.

Peraltro, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 comma 2, nella formulazione previgente, nella parte in cui, ammettendo che la domanda di assegnazione del compendio pignorato sia avanzata dal creditore tra il primo e il secondo tentativo di vendita, implicitamente escluderebbe che la medesima possa essere proposta una volta che il secondo incanto si sia concluso con esito negativo, in quanto l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice a quo, non è l'unica possibile, dal momento che l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte, sicché deve escludersi l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità (Corte cost., n. 161/2003).

Sotto altro profilo, la stessa Corte costituzionale ha  ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 c.c. e 538  (sollevata da Trib. Bologna, ord. 14 maggio 2007, in Guida al dir., 2007, n. 34, 54), nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di società a responsabilità limitata anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., in quanto il bilanciamento tra le esigenze dei creditori e quelle della società realizzato dall'art. 2471 c.c. è suscettibile di una molteplicità di possibili soluzioni, sicché è rimesso alla discrezionalità del legislatore (Corte cost. n. 186/2008).

Bibliografia

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