Codice di Procedura Civile art. 542 - Distribuzione giudiziale.

Rosaria Giordano

Distribuzione giudiziale.

[I]. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

[II]. Il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [511 2, 512, 528].

(1) Le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

Inquadramento

Se non vi è accordo tra i creditori concorrenti per un piano di distribuzione amichevole, il giudice dell'esecuzione procede, su istanza anche di un solo creditore, alla predisposizione di un piano giudiziale di distribuzione che tenga conto delle cause legittime di prelazione e del tempo dell'intervento (Cass. n. 6037/1997).

Laddove insorgano controversie distributive, regolate in generale dall'art. 512, il debitore sarà sempre parte necessaria, mentre i creditori dovranno essere chiamati a parteciparvi solo ove la decisione possa incidere concretamente sulla loro posizione (Cass. n. 5754/2003).

Piano giudiziale di graduazione

In tema di espropriazione forzata, l'art. 510 comma 2  opera un rinvio di tipo selettivo, non in genere alle norme seguenti dello stesso titolo, ma alle "disposizioni contenute nei capi seguenti": pertanto nell'espropriazione di beni mobili, a differenza che nell'espropriazione di immobili, qualora i creditori non addivengano all'accordo previsto dall'art. 541  il giudice dell'esecuzione non procede alla formazione del progetto di riparto (in analogia con quanto previsto dagli art. 596 per l'espropriazione immobiliare), poiché la funzione processuale del progetto è in questo caso assolta dallo stesso provvedimento di distribuzione che il giudice forma all'udienza, o con successiva ordinanza riservata (cfr., in sede applicativa,Pret. Lucca, 25 gennaio 1992, in Giust. Civ., 1993, I, 257).

Peraltro, anche nell'espropriazione mobiliare la domanda presentata da uno dei creditori di distribuzione delle somme ricavate, in mancanza di accordo con gli altri, comporta per il giudice l'obbligo di considerare anche gli altri crediti e di predisporre un piano di riparto e graduazione fra i creditori procedenti e intervenuti, seguito dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione fra le parti (Cass. n. 6037/1997, nel senso della nullità dell'ordinanza di distribuzione che, in mancanza di tale piano, escluda dal riparto il creditore che non sia comparso all'udienza di assegnazione e non abbia formulato un'autonoma domanda di distribuzione, non potendo l'assenza di tale creditore essere considerata come approvazione; contra, Pret. Lucca, 25 gennaio 1992).

Controversie distributive

Oltre a quanto evidenziato in generale nel commento all'art. 512, occorre ricordare che la S.C. ha più volte ribadito il principio per il quale nelle controversie in sede di distribuzione del ricavato, mentre il debitore esecutato è sempre parte necessaria, avendo la decisione in ogni caso effetto nei suoi confronti (Cass. n. 1316/2012), il medesimo principio non può affermarsi con riguardo ai creditori concorrenti, potendosi profilare casi nei quali la controversia non svolga alcun effetto nei confronti di taluno di essi. È stato sul punto evidenziato che ciò è confermato, per un verso, dalla disposizione del comma 2 dell'art. 512, secondo la quale, se il giudice non sospende totalmente il procedimento, procede alla distribuzione della parte del ricavata non controversa; per l'altro, dalla circostanza che, in tema di legittimazione alla proposizione dell'opposizione ex art. 512, il creditore concorrente può considerarsi legittimato alla impugnazione solo quando il ricavato sia insufficiente ed egli possa trarre vantaggio dalla contestazione dell'altrui collocazione (Cass. n. 5754/2003). Nella giurisprudenza pregressa della stessa S.C. si riteneva, invece, che poiché per il disposto degli artt. 512, 541 e 542  la distribuzione del ricavato della vendita forzata deve avvenire con l'accordo di tutti i creditori concorrenti, oppure in contraddittorio tra questi ed il debitore escusso, per cui in caso di controversia in sede di distribuzione, si profila tra tali soggetti una situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102, e ciascuno di essi deve essere convenuto in giudizio indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato oppure no alla discussione del progetto di distribuzione (Cass. n. 10179/1998).

L'aggiudicatario non può in nessun caso essere parte necessaria nelle controversie distributive, in quanto la distribuzione del ricavato della vendita tra i creditori non incide in alcun modo sulla sua posizione (Cass. n. 5754/2003).

Bibliografia

Capponi, Distribuzione della somma ricavata, in L'espropriazione forzata, Torino, 1988; Castoro, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, 14a edizione, Milano, 2017; Denti, Distribuzione della somma ricavata, in Enc. dir., XIII, Milano 1964, 320; Dini, L'espropriazione presso terzi, Milano, 1983; Garbagnati, Il concorso dei creditori nel processo d'espropriazione, Milano, 1959.

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