Codice di Procedura Civile art. 557 - Deposito dell'atto di pignoramento 1 .

Rosaria Giordano

Deposito dell'atto di pignoramento 1.

[I]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

[II]. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari2.

[III]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. [Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore]3.

 

[1] Articolo sostituito dall'art. 18 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. A norma del comma 3, del medesimo art. 18 , le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo recitava: « -  L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. -  Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. [III]. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione». Il comma era stato modificato sia dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504, sia dall'art. 2 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.

[2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. o), n. 1 d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , che ha sostituito il  primo periodo con   le parole «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso»  alle parole «Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.» Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[3] Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. o), n. 1 d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , che ha soppresso il secondo periodo tra parentesi quadre. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La norma in esame è stata radicalmente modificata dall'art. 18 d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014.

Più in particolare, infatti, il fascicolo dell'esecuzione non viene più formato d'ufficio dal cancelliere a seguito della restituzione del pignoramento notificato da parte dell'ufficiale giudiziario, dovendo invece essere il creditore ad iscrivere a ruolo, con modalità telematiche dal 31 marzo 2015, la procedura entro il termine di giorni 15 dalla restituzione del pignoramento notificato (De Stefano, 792).

Se tale termine non viene rispettato ne deriva l'inefficacia del pignoramento.

È discusso se il rimedio avverso detto provvedimento sia il reclamo al collegio o l'opposizione agli atti esecutivi (S. Rosetti § 4).

Il sistema tradizionale

Nel sistema antecedente alle novità introdotte dall'art. 18 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. nella l. n. 162/2014, l'ufficiale giudiziario che aveva notificato il pignoramento doveva depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento, e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Al momento del deposito dell'atto di pignoramento il cancelliere formava il fascicolo dell'esecuzione.

Il creditore pignorante doveva a propria volta depositare il titolo esecutivo, in originale o in copia autentica, ed il precetto, esclusivamente in originale, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento. Peraltro, si riteneva comunemente che il termine di dieci giorni non aveva carattere perentorio, potendo il titolo ed il precetto essere allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo, senza che tale circostanza incida sulla validità dell'ordinanza di vendita (Cass. n. 6957/2007).

In senso analogo, nella prassi è stato evidenziato che la mancata osservanza del termine di cui all'art. 557 non comporta alcuna decadenza, atteso che il deposito del titolo esecutivo e del precetto onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare non è soggetto a termine perentorio, e pertanto non è affetta da nullità l'ordinanza di vendita se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma (Trib. Bari, sez. II, 21 novembre 2011, n. 3705, in www.giurisprudenzabarese.it).

E’ stato chiarito che anche il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisendo una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante è dunque onerato, nel termine all’uopo fissato dal giudice, di depositare l’originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell’ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva. (Cass. n. 13163/2017).

Pertanto, se il titolo viene depositato anche durante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi a tal fine instaurato, la nullità  dell’atto impugnato non può essere pronunciata (Cass. n. 6426/2009).

Iscrizione a ruolo dell'espropriazione a cura del creditore

Questo sistema è stato radicalmente modificato, dall'art. 18 d.l. n. 132/2014 che ha sostituito le disposizioni dettate dalla norma in esame: invero, come evidenziato nella Relazione illustrativa, avveniva di frequente, per i motivi più disparati, che il creditore decidesse di non dare corso all'esecuzione non depositando l'istanza di vendita.

Al fine di razionalizzare l'attività della cancelleria evitando adempimenti destinati a rivelarsi superflui. viene oggi previsto che, restituito dall'ufficiale giudiziario al creditore procedente l'atto notificato, sia lo stesso creditore ad essere onerato, entro il termine di giorni 15 per l'espropriazione immobiliare del deposito dell'atto di pignoramento notificato e della copia conforme del titolo e del precetto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione (De Stefano, 792).

L'attestazione di conformità all'originale del titolo e del precetto, pur limitata alla procedura in corso, è effettuata dagli avvocati.

A quest'ultimo riguardo, nella recente giurisprudenza di merito si è evidenziato che la mancanza dell'attestazione di conformità in caso di deposito di titolo esecutivo, precetto e pignoramento non configura una mera irregolarità, in quanto l'attestazione costituisce la prova del possesso del titolo esecutivo in capo al creditore (Trib. Milano III, 29 giugno 2016, in Ilprocessocivile.it, 13 settembre 2016).

Il creditore dovrà inoltre iscrivere a ruolo il procedimento — obbligatoriamente con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo 2015 — compilando la nota di iscrizione secondo le indicazioni contenute nell'art. 159-bis disp. att. c.p.c.

Qualora nel termine indicato il creditore non provveda a tali adempimenti il pignoramento sarà inefficace.

Secondo alcune pronunce l'inefficacia del pignoramento segue anche all'omessa attestazione di conformità all'originale del titolo e del precetto depositato (cfr. Tribunale Castrovillari sez. I, 03/07/2020, n. 550;Trib. Milano, 29 giugno 2016, cit.).

L'art. 164-ter disp. att. disciplina gli adempimenti successivi al venir meno del vincolo a seguito dell'intervenuta inefficacia del pignoramento per la mancata iscrizione a ruolo del procedimento entro il termine previsto. In particolare si prevede che il creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, dovrà farne dichiarazione con atto notificato al debitore ed al terzo, fermo restando che, a prescindere da ciò, se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nel termine di legge, ogni vincolo a carico degli stessi viene meno. Si stabilisce, inoltre, che la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare o di veicoli iscritti in pubblici registri può essere giudizialmente ordinata ovvero segue alla dichiarazione del creditore pignorante, nelle forme di legge, dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine.

In ogni caso, il debitore potrà proporre opposizione agli atti esecutivi per dedurre il tardivo espletamento degli incombenti per l'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo da parte del creditore e la conseguente inefficacia del pignoramento.

Il legislatore non precisa, inoltre, quale sia il rimedio esperibile avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'esecuzione pronuncia l'inefficacia del pignoramento per la tardiva iscrizione a ruolo rispetto al termine previsto.

Secondo alcuni tale rimedio dovrebbe essere individuato nel reclamo al collegioex art. 630, comma 3, venendo in rilievo un'inattività processuale del creditore espressamente sanzionata con l'inefficacia, che dovrebbe essere equiparata, quindi, ad una vera e propria forma di estinzione per inattività della parte (S. Rosetti § 4).

Tale tesi potrebbe scontrarsi con il consolidato principio, ribadito anche in sede di legittimità, in omaggio al quale in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630, e ciò anche nell'ipotesi-limite nella quale il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio (Cass. n. 25421/2013). In detta ipotesi, l'alternativa sarebbe quella del rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi.

Bibliografia

Auletta, Il pignoramento immobiliare, in Il pignoramento nel suo aspetto pratico, a cura di De Stefano - Giordano, Milano 2020; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Riv. esecuz. forzata 2014, 787 ss.; Merlin, La vendita forzata immobiliare e la custodia dell’immobile pignorato, in Il processo civile di riforma in riforma, diretto da Carbone, Milano, 2006, 89 ss.; Metafora, È incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle espropriazioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato, in Ilprocessocivile.it; Ricci G.F., La connessione nel processo esecutivo, Milano, 1986; S. Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in Giustiziacivile.com, 2015; Saletti, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, in Riv. esecuz. forzata 2006, 67 ss.; Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961; Travi, Espropriazione immobiliare, in Nss. D.I., VI, Torino, 1969; Verde, Pignoramento in generale, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario