Codice di Procedura Civile art. 564 - Facoltà dei creditori intervenuti (1).

Rosaria Giordano

Facoltà dei creditori intervenuti (1).

[I]. I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 23 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I]. I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti».

Inquadramento

I creditori intervenuti tempestivamente hanno la facoltà di partecipare all'espropriazione ed alla distribuzione del ricavato in base al principio della par condicio creditorum.

I creditori muniti di titolo esecutivo possono poi provocarne i singoli atti, presentando, ad esempio, istanza di vendita o di assegnazione (Garbagnati, 63).

La sussistenza del titolo esecutivo che consente al creditore intervenuto di provocare gli atti del procedimento esecutivo deve essere valutata non con riguardo al momento dell'intervento bensì rispetto al momento in cui quando diviene attuale il relativo interesse (ad esempio, per rinuncia del creditore procedente: Cass. n. 12762/2000).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che se sopravviene la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente, il pignoramento, ove originariamente valido, può avere efficacia quale primo atto dell'esecuzione riferibile al creditore intervenuto (Cass. S.U., n. 61/2014).

Facoltà dei creditori tempestivamente intervenuti

La disposizione in commento ha il proprio corrispondente, per l'espropriazione mobiliare, nell'art. 526.

Pertanto, i creditori che sono intervenuti tempestivamente, ossia prima dell'udienza di autorizzazione delle operazioni di vendita, hanno il diritto di partecipare all'espropriazione (e quindi di essere convocati e di poter presentare osservazioni) ed alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dall'assegnazione ad altro creditore del bene oggetto della procedura. Tale distribuzione avverrà secondo le regole generali, in omaggio al principio della par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione.

Poteri di impulso dei creditori titolati

I creditori muniti di titolo esecutivo potranno poi dare impulso alla procedura esecutiva, alla medesima stregua del creditore procedente, presentando, ad esempio, istanza di vendita, istanza di assegnazione, istanza di estensione del pignoramento (Garbagnati, 63).

A riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito, discostandosi dalla giurisprudenza pregressa (Cass. n. 3531/2009), che nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento, di talché, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. S.U., n. 61/2014).

Peraltro, l'esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo abiliti a provocare gli atti dell'esecuzione, va valutata non già al momento dell'intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto ed attuale l'interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo (Cass. n. 12762/2000).

È stato inoltre chiarito che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l'intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo, impedendo, nei confronti di quest'ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato (Cass. n. 689/2012).

Bibliografia

Auletta, Il pignoramento immobiliare, in Il pignoramento nel suo aspetto pratico, a cura di De Stefano - Giordano, Milano 2020; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Riv. esecuz. forzata 2014, 787 ss.; Merlin, La vendita forzata immobiliare e la custodia dell’immobile pignorato, in Il processo civile di riforma in riforma, diretto da Carbone, Milano, 2006, 89 ss.; Metafora, È incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle espropriazioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato, in Ilprocessocivile.it; Ricci G.F., La connessione nel processo esecutivo, Milano, 1986; S. Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in Giustiziacivile.com, 2015; Saletti, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, in Riv. esecuz. forzata 2006, 67 ss.; Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961; Travi, Espropriazione immobiliare, in Nss. D.I., VI, Torino, 1969; Verde, Pignoramento in generale, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983.

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