Codice di Procedura Civile art. 590 - Provvedimento di assegnazione (1).

Rosaria Giordano

Provvedimento di assegnazione (1).

[I]. Se la vendita (2) non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

[II]. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo recitava: «[I]. Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. [II]. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione [589], provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. [III]. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.».

(2). L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha soppresso le parole "all'incanto", per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

Inquadramento

La norma in esame è stata modificata dal d.l. n. 83/2015, al solo fine di eliminare il riferimento alla vendita con incanto, ormai residuale secondo il sistema congegnato, in termini generali, dall'art. 503 novellato (v. anche infra).

Il giudice provvede in udienza sull'istanza di assegnazione che deve avere il contenuto di cui all'art. 507 e disporre la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti, sequestri ed iscrizioni ipotecarie.

Versato dal creditore istante il prezzo (ove concorrano altri creditori e difettino le condizioni di cui all'art. 585, comma 2) o il conguaglio viene pronunciato decreto di trasferimento. 

Ordinanza di assegnazione

La norma in esame è stata modificata dal d.l. n. 83/2015, solo per eliminare, analogamente a quanto avvenuto per l'art. 588, il riferimento alla vendita con incanto che è stata resa assolutamente residuale dalla modifica dell'art. 503 operata dalla l. n. 162/2014 (di conversione del d.l. n. 132/2014) potendo essere disposta dal Giudice dell'esecuzione esclusivamente ove ritenga che mediante la stessa il bene possa essere venduto al valore di stima aumentato della metà.

Per il resto il giudice provvede all'udienza sull'istanza di assegnazione (sulla quale decide il professionista delegato nell'ipotesi di delega delle operazioni di vendita) e, se accoglie la stessa, pronuncia ordinanza avente il contenuto di cui all'art. 507, ossia indicando l'assegnatario, il creditore pignorante e quelli intervenuti, il debitore ed eventualmente il terzo proprietario, ripetendo la descrizione del bene assegnato e specificando il prezzo al quale è avvenuta l'assegnazione.

Con l'ordinanza di assegnazione è inoltre disposta la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e delle iscrizioni ipotecarie (a meno che queste ultime non si riferiscano ad obbligazioni assunte dall'assegnatario ex art. 508); al debitore ed al custode è intimato di rilasciare l'immobile, analogamente a quanto avviene a norma dell'art. 586.

L’ordinanza di assegnazione è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi.

Tuttavia, costituisce jus receptum il principio per il quale l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione immobiliare non ha effetto sospensivo e non impedisce percio l'emissione del decreto di trasferimento (Cass. n. 3808/1979).

Versamento del prezzo

Il giudice fissa inoltre all'assegnatario il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio. L'espressione utilizzata dal legislatore è inesatta poiché, di regola (v. il commento sub art. 589), l'assegnatario è tenuto a corrispondere il prezzo per l'intero (Travi, 918).

Una volta avvenuto il pagamento del prezzo, il giudice emette il decreto di trasferimento.

Bibliografia

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