Codice di Procedura Civile art. 595 - Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.Cessazione dell'amministrazione giudiziaria. [I]. In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti [485], proceda a nuovo incanto [591] o all'assegnazione [589] dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti. [II]. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni. InquadramentoDurante l'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può decidere che vengano distribuite ai creditori le rendite derivanti dall'immobile oggetto della stessa. La relativa decisione è assunta con ordinanza non impugnabile. Se ai fini dell'attribuzione ai creditori delle rendite sorgono contestazioni, trattandosi di distribuzione parziale ma definitiva, trova applicazione l'art. 512 (Castoro, 837). Cessazione dell'amministrazione e riattivazione della proceduraIn ogni momento durante l'amministrazione giudiziaria, a prescindere dall'intervenuto decorso del periodo fissato nel provvedimento di disposizione della stessa, il creditore procedente o un creditore intervenuto titolato (Andrioli, 1968, 285) può chiedere che la procedura venga riattivata mediante un nuovo tentativo di vendita, in tal senso dovendo alla luce dell'art. 503 riformato oggi intendersi il riferimento al “nuovo incanto” o con l'assegnazione del bene. È possibile una proroga del termine di durata dell'amministrazione purché non siano superati complessivamente tre anni dall'inizio della stessa. Decorso tale termine il giudice disporrà un nuovo tentativo di vendita, a prescindere da un'istanza di parte. Si discute sul prezzo al quale deve essere effettuato il nuovo tentativo di vendita, disposto una volta cessata l'amministrazione giudiziaria. Secondo una parte della dottrina, infatti, dovrebbe trovare applicazione la regola generale della riduzione (ai sensi del novellato art. 591 entro i limiti di un quarto) rispetto al prezzo del precedente tentativo di vendita (Castoro, 888). Per altri, invece, poiché l'amministrazione giudiziaria è una misura finalizzata proprio ad evitare la riduzione del prezzo di vendita, il nuovo tentativo dovrà essere effettuato al prezzo inizialmente determinato ex art. 568 (Provinciali, 218). BibliografiaCastoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2010; Provinciali, Amministrazione giudiziaria, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 212; Travi, Espropriazione immobiliare, in Nss. D.I., VI, Torino, 1964, 902. |